Società in perdita sistematica: calcolo della perdita fiscale

Il calcolo alla luce della Circolare n. 1/E del 15.02.2013
Il comma 36-undecies dell’articolo 2 del decreto legge n. 138 del 2011 prevede che la disciplina sulle società in perdita sistematica trovi applicazione qualora, nel c.d. triennio di osservazione, il soggetto interessato sia:
- per tre periodi di imposta in perdita fiscale;
oppure
- in due periodi d’imposta in perdita fiscale e in uno abbia dichiarato un reddito inferiore all’ammontare determinato ai sensi dell’articolo 30, comma 3, della Legge n. 724 del 1994 (il c.d. reddito minimo presunto).
Con specifico riferimento al caso in cui si rilevi in un anno un reddito inferiore al minimo (e negli altri due una perdita) ci si potrebbe pertanto chiedere se un reddito dichiarato per importo superiore al minimo degli enti di comodo, che viene compensato con perdite pregresse fino al ridurlo al di sotto della soglia, sia comunque da considerare inferiore al minimo.
Esempio:
2009
Perdita fiscale: 1.200
2010
Perdita fiscale: 500
2011
Reddito dichiarato: 1.000
Perdite pregresse scomputate: 800
Reddito tassato: 200
Reddito minimo: 900

Come precisato dalla Circolare n. 1/E del 15.02.2013, dato il rinvio del legislatore al “reddito dichiarato”, si deve intendere che questo si riferisca al reddito complessivo al lordo dell’utilizzo delle eventuali perdite dei precedenti esercizi.
Nell’esempio di cui sopra, pertanto, il soggetto in questione non è considerato in perdita fiscale ai fini della disciplina in esame per il periodo d’imposta 2011 perché il suo reddito complessivo (1.000) è superiore al reddito imponibile minimo (900).
Al contrario, sempre la Circolare n. 1/E del 15.02.2013 ha stabilito che, ai fini della verifica della esistenza di una perdita fiscale nel periodo di osservazione, il reddito adeguato al minimo per effetto della applicazione della normativa sugli enti di comodo non assume alcuna rilevanza, dovendo il soggetto interessato fare riferimento al reddito imponibile complessivo analiticamente determinato.
2009
Perdita fiscale: 1.200
2010
Perdita fiscale: 500
2011
Perdita fiscale: 400
La società non supera però il test dei ricavi
e si adegua al reddito minimo: 900
In questo caso la società sarà considerata, per l’anno 2012, società in perdita sistematica.
Qualora il contribuente sia da considerare una società in perdita sistematica, occorre indicare il codice “1” nella casella “Soggetto in perdita sistematica” e compilare le colonne 4 e 5 dei righi da RF75 a RF83 (sempre che la casella “Casi particolari” di rigo RF74 non sia stata compilata, segnalando la mancanza di assets su cui calcolare il reddito minimo presunto). Il resto del prospetto non va compilato.
Autore: Lucia Recchioni

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