Società sportive dilettantistiche: l’Agenzia risponde ai dubbi

In occasione di incontri tenutisi con i rappresentanti del settore sportivo dilettantistico, sono emerse problematiche fiscali riguardanti le ASD/SSD (associazioni e società sportive dilettantistiche) che hanno optato per il regime fiscale recato dalla L. 398/91, sulle quali l’Agenzia ha deciso di fornire gli opportuni chiarimenti con la Circolare n. 9/E del 24 aprile 2013.
Il regime fiscale introdotto dalla L. 398/91 permette agli enti che vi optano di adottare una modalità di determinazione forfetaria del reddito imponibile e dell’IVA nonché semplificazioni negli adempimenti contabili e nella certificazione dei corrispettivi (es. esonero agli effetti dell’IVA dagli obblighi di registrazione e dichiarazione). Possono optare per l’applicazione di tale regime agevolativo le ASD e le SSD che, nel corso del periodo d’imposta precedente, abbiano conseguito proventi derivanti da attività commerciale per un importo non superiore a 250.000 euro. 
Effetti della mancata tenuta del modello previsto dal dm 11 febbraio 1997 – Ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del DPR n. 544/99 gli enti sportivi dilettantistici che hanno optato per il regime di cui alla L. 398/91 devono, fra l’altro, annotare, anche con un’unica registrazione, entro il giorno 15 del mese successivo, l’ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguiti nell’esercizio di attività commerciali, con riferimento al mese precedente, nel modello di cui al DM 11 febbraio 1997, opportunamente integrato. Si è posto il dubbio se il mancato rispetto del predetto obbligo contabile comporti la decadenza dalle agevolazioni previste dalla legge n. 398 del 1991. L’Agenzia delle Entrate nella Circolare in commento ha chiarito che l’ente sportivo dilettantistico, pur non avendo provveduto ad annotare i corrispettivi nel modello di cui al DM 11 febbraio 1997, in presenza di tutti i requisiti previsti dalla legge, potrà continuare a fruire delle agevolazioni di cui alla legge n. 398 del 1991, sempre che sia in grado di fornire all’amministrazione finanziaria i riscontri contabili, quali fatture, ricevute, scontrini fiscali ovvero altra documentazione utile ai fini della corretta determinazione del reddito e dell’IVA. 
Resta fermo che qualora la ASD/SSD non sia in grado di produrre alcuna documentazione idonea a provare la sussistenza dei requisiti sostanziali per l’applicazione delle disposizioni di cui alla L. 398/91, la stessa decadrà dal predetto regime di favore. La mancata osservanza dell’adempimento comporta, comunque, l’applicabilità della sanzione amministrativa prevista in materia di violazioni degli obblighi relativi alla contabilità dall’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (sanzione da euro 1.032 ad euro 7.746). 
Effetti della mancata tenuta del rendiconto - L’art. 25, co. 2 della L. 13 maggio 1999, n. 133 prevede che per le ASD/SSD non concorrono a formare il reddito imponibile, per un numero di eventi complessivamente non superiore a due per anno e per un importo non superiore a 51.645,69 euro: 
a) i proventi realizzati dagli enti sportivi dilettantistici nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali; 
b) i proventi realizzati per il tramite di raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione in conformità all’art. 143, co. 3, lett. a), del TUIR. 
La disposizione agevolativa sopra richiamata è applicabile a condizione che, entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio, gli enti sportivi dilettantistici che hanno optato per la L. n. 398/91 redigano un apposito rendiconto, tenuto e conservato ai sensi dell’art. 22 del DPR n. 600/73, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna manifestazione nell’ambito della quale vengono realizzati i proventi. 
Ci si è chiesti se la mancata redazione del predetto rendiconto comporti, per gli enti sportivi dilettantistici la disapplicazione dell’articolo 25, comma 2, della L. 133/99 ovvero se in luogo della disapplicazione di tale previsione sia applicabile una diversa misura sanzionatoria. L’Agenzia ha precisato, che la tenuta della contabilità separata non prevede l’istituzione di un libro giornale e un piano dei conti separato per ogni attività, essendo sufficiente un piano dei conti, dettagliato nelle singole voci, che permetta di distinguere le diverse movimentazioni relative ad ogni attività. 
La mancata redazione del rendiconto non determina, secondo l’Agenzia, l’inapplicabilità della disposizione di esclusione dall’IRES per i proventi realizzati e non rilevati nel più volte citato rendiconto, sempre che, in sede di controllo, sia comunque possibile fornire una documentazione idonea ad attestare la realizzazione dei proventi esclusi dal reddito imponibile. 
Resta ferma l’applicabilità delle sanzioni per la mancata osservanza degli obblighi relativi alla tenuta dei documenti contabili. Diversamente, i proventi per i quali non si è provveduto alla redazione del rendiconto di cui al DM n. 473 del 1999 e in relazione ai quali l’associazione sportiva non sia in grado di produrre alcun documento attestante l’operazione devono essere assoggettati a tassazione con l’applicazione del coefficiente di redditività pari al 3%. In tal caso, i proventi di cui trattasi, in quanto equiparati a quelli ai quali si applica il coefficiente di redditività del 3%, concorrono alla determinazione dell’importo pari a 250.000 euro, il cui superamento implica la decadenza dai benefici fiscali previsti dalla legge n. 398 del 1991 e l’applicazione del regime tributario ordinario sia con riferimento alla determinazione delle imposte che agli adempimenti contabili. 
Violazioni formali degli obblighi statutari - In base all’articolo 90, comma 18, della legge n. 289 del 2002 lo statuto delle associazioni sportive dilettantistiche deve contenere determinate clausole al fine di garantire l’assenza di scopo di lucro, la democraticità del sodalizio ed assicurare il rispetto degli altri principi indicati dalla stessa norma. Ciò posto, si chiede di sapere se tali violazioni di natura formale comportino la disapplicazione del regime fiscale di cui alla legge n. 398 del 1991. 
L’Agenzia ha chiarito che l’effettività del rapporto associativo costituisce presupposto essenziale per il riconoscimento alle associazioni sportive dilettantistiche dei benefici fiscali previsti dalla vigente normativa, al fine di evitare l’uso distorto dello strumento associazionistico, suscettibile di intralciare – tra l’altro – la libertà di concorrenza tra gli operatori commerciali. 
L’Agenzia ritiene che l’adozione di forme di convocazione dell’assemblea diverse da quelle tradizionali (es. invio di e-mail agli associati in luogo dell’apposizione in bacheca dell’avviso di convocazione) o l’occasionale mancato inserimento di un dettagliato elenco dei nomi dei partecipanti nei verbali di assemblea o degli associati nel libro soci non costituiscono, singolarmente considerati, elementi il cui riscontro comporti necessariamente la decadenza dai benefici recati dalla legge n. 398 del 1991 qualora, sulla base di una valutazione globale della operatività dell’associazione, risultino posti in essere comportamenti che garantiscano il raggiungimento delle medesime finalità. 
La clausola della democraticità prevista dall’articolo 90, comma 18, lettera e), della legge n. 289 del 2002 si intende violata quando la specifica azione od omissione da parte dell’associazione renda sistematicamente inapplicabile la predetta disposizione statutaria. Ciò si verifica, ad esempio, qualora si riscontrino nell’associazione elementi quali: la mancanza assoluta di forme di comunicazione idonee ad informare gli associati delle convocazioni assembleari e delle decisioni degli organi sociali; la presenza di diverse quote associative alle quali corrisponda una differente posizione del socio in termini di diritti e prerogative, rispetto alla reale fruizione e godimento di determinati beni e servizi; l’esercizio limitato del diritto di voto in relazione alle deliberazioni inerenti l’approvazione del bilancio, le modifiche statutarie, l’approvazione dei regolamenti, la nomina di cariche direttive, ecc.. In tali ipotesi, infatti, ravvisandosi un nesso diretto fra la violazione posta in essere dall’associazione e la disposizione statutaria concernente la democraticità dell’ente, si ritiene che l’associazione sportiva dilettantistica decada dai benefici recati dalla legge n. 398 del 1991 per mancata osservanza della clausola.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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