Articolo Il sole 24 ore del 25 4 2013 --- Trasferte, deduzione più ampia

Fiscalmente conviene in ogni caso che l'impresa saldi il conto direttamente 
Regole complesse per la deducibilità dal reddito d'impresa del committente le spese per prestazioni alberghiere o per somministrazione di alimenti e bevande, «sostenute dal committente per conto del professionista e da questi addebitate nella fattura», in base all'articolo 54, comma 5, secondo periodo del Tuir. 
Per i professionisti, le spese relative a prestazioni alberghiere o a somministrazione di alimenti e bevande possono essere sostenute dal consulente solo per conto del committente (non anche in nome dello stesso) ovvero sia in nome che per conto del cliente. Infine, possono essere «sostenute dal committente per conto del professionista e da questi addebitate nella fattura».
Con il primo metodo, la spesa pagata dal consulente per la prestazione alberghiera o la somministrazione è sostenuta solo per conto del cliente, quindi il documento di spesa va registrato dal professionista (detraendo l'Iva, se è una fattura) e va dedotto al 75% per un importo complessivamente non superiore al 2% dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo di imposta (articolo 54, comma 5, primo periodo, Tuir e circolare 16 febbraio 2007, n. 11/E, risposta 7.3). Nella fattura emessa al cliente, questo rimborso (solo l'imponibile) va assoggettato ad Iva, alla ritenuta d'acconto e al contributo integrativo o alla gestione separata (circolare 18 giugno 2001, n. 58/E, paragrafo 2.2).
Con il secondo metodo, la fattura (o la ricevuta) dell'albergo o del ristorante, pagata dal professionista, è intestata al committente, non va registrata nella contabilità del consulente e quest'ultimo ne richiede il rimborso al cliente (allegando alla propria fattura l'originale del documento di spesa), senza applicargli l'Iva (articolo 15, comma 1, n. 3, Dpr n. 633/1972), il contributo previdenziale e la ritenuta d'acconto.
Per evitare, in capo al professionista, le limitazioni alla deduzione del costo del primo metodo, dal 4 luglio 2006, le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande possono essere integralmente deducibili se sono sostenute dal committente per conto del professionista e da questi addebitate nella fattura, emessa dal professionista nei confronti del committente. Nell'esempio a lato, che non considera l'aspetto previdenziale e la ritenuta d'acconto, il professionista fattura una consulenza di 1.000 euro (più Iva al 21%), per la quale ha dovuto pernottare in un albergo, il quale ha emesso una fattura di 110 euro (100 euro, più Iva al 10%). Al professionista, conviene scegliere il secondo o il terzo metodo, in quanto, anche se in tutti e tre i casi percepisce, dopo aver versato l'Iva, un importo netto di 1.000 euro, deve considerare che con il primo metodo di contabilizzazione, la deduzione fiscale della fattura dell'albergo è limitata al 75% e comunque, cumulata con le altre spese simili, fino al 2% dei compensi dell'anno. Nel secondo caso, invece, i 110 euro pagati all'albergo vengono rimborsati dal committente, mentre nel terzo la fattura dell'albergo viene dedotta completamente dal professionista, anche se è pagata dal cliente. Per il committente, invece, la spesa può essere ridotta di 10 euro, solo con il primo o il terzo metodo. 
Confrontando i vantaggi dei due soggetti, quindi, il metodo preferibile è il terzo, anche se è contabilmente molto complicato. La fattura dell'albergo, emessa al committente e cointestata al professionista, viene pagata dal primo, ma va registrata dal secondo, il quale ne deduce completamente il costo (circolare 4 agosto 2006, n. 28/E, paragrafo 38) e ne detrae l'Iva. Il consulente, poi, emette una fattura al cliente, addebitandogli l'imponibile della fattura dell'albergo, come compenso "in natura", tassato ad Irpef e soggetto ad Iva. Nella stessa fattura, viene scomputato il totale della fattura dell'albergo (al lordo di Iva), in quanto già pagato dal committente. A risposta del quesito del lettore, si ricorda che la circolare 16 febbraio 2007, n. 11/E, risposta 7.2, ha chiarito che il cliente registra il pagamento della fattura dell'albergo «momentaneamente tra i costi indeducibili» e solo «a seguito della parcella emessa dal professionista (comprensiva dei compensi e della quota di spese già pagate dal committente)» può portare in deduzione l'intero costo sostenuto come compenso erogato al professionista.
Fonte: Il Sole 24 ore autore Luca De Stefani

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