Bonus del 50% ad «ampio raggio» per le spese sostenute dal 26 giugno 2012

L’Agenzia precisa che per il calcolo del massimo detraibile non si deve per forza tener conto di eventuali spese sostenute nella prima parte dell’anno
Detrazione del 50% ampia per le spese sostenute dal 26 giugno 2012: ai fini del calcolo della soglia dei 96.000 euro, non si deve necessariamente tenere conto di eventuali spese sostenute nella prima parte dell’anno per il medesimo intervento.
Anche se il tetto di spesa detraibile è passato da 48.000 a 96.000 euro, non va effettuata alcuna comunicazione all’Amministrazione finanziaria (in origine prevista nel caso lavori per spese superiori a 51.645,69 euro).
Il coniuge assegnatario dell’abitazione a seguito di separazione ha titolo per fruire della detrazione. Remissione in bonis anche per la comunicazione all’ENEA prevista per gli interventi “verdi”.
Questi i chiarimenti più interessanti in materia di detrazione per il recupero del patrimonio edilizio (36-50%) e per gli interventi volti al risparmio energetico (55%), dettati dalla circolare 13 diramata ieri dall’Agenzia delle Entrate.
Il chiarimento più atteso riguarda il computo della spesa massima detraibile nell’ipotesi in cui, nel corso del 2012, siano state sostenute sul medesimo immobile spese fino al 25 giugno (per le quali si beneficia del 36%) e spese dal 26 giugno (per le quali si beneficia del 50%). In tal caso, non si deve necessariamente seguire l’ordine cronologico in base al quale le spese sono state sostenute, ma il contribuente può scegliere di considerare solo (o per la maggior parte) le spese sostenute dal 26 giugno in poi ai fini del raggiungimento della soglia di 96.000 euro entro cui spetta il beneficio nella misura del 50%.
In sostanza, se il contribuente ha sostenuto spese pari a 48.000 euro, fino al 25 giugno, e per 96.000 euro, dal 26 di giugno al 31 dicembre, questi può decidere di detrarre solo le spese sostenute dal 26 giugno in poi, fruendo così della detrazione del 50% fino all’importo di 96.000 euro. Ciò in quanto, osserva l’Agenzia, l’art. 11 del DL n. 83/2012, che ha “potenziato” la detrazione con riferimento alle spese sostenute fino al 30 giugno 2013, non detta disposizioni volte a limitare l’applicazione nell’ipotesi che un contribuente abbia già sostenuto spese agevolabili fino al 25 giugno 2012.
Il chiarimento è da salutare senz’altro con favore, anche perché le istruzioni ai modelli dichiarativi 2013, e gli esempi riportati, lasciavano più di un dubbio in proposito. Ovviamente, resta fermo che nel plafond dei 96.000 euro vanno considerate le spese antecedenti sostenute, nell’ambito del medesimo intervento, in precedenti periodi d’imposta.
Agenzia “magnanima” anche con riferimento all’ambito soggettivo della detrazione, poiché la circolare chiarisce che fra i beneficiari può rientrare anche il coniuge assegnatario che sostiene le spese edilizie su un immobile (di proprietà dell’altro coniuge) in precedenza assegnatogli a seguito di separazione.
Nessuna comunicazione, inoltre, nel caso in cui le spese superino il limite di 51.645,69 euro. Il decreto interministeriale 41/1998, così come modificato dal DL 70/2011, non richiede più tale adempimento (previsto nella vecchia disciplina quando il tetto di spesa detraibile era pari a 77.468,53 euro).
Nell’ambito della detrazione del 55%, invece, fari puntati sulla comunicazione da effettuarsi all’ENEA. L’Agenzia precisa che, per i lavori eseguiti a cavallo di due periodi di imposta (2012 e 2013) e relativi al medesimo intervento, la trasmissione all’ENEA della documentazione necessaria per fruire della detrazione fiscale va effettuata nei 90 giorni dalla data di fine lavori, che non necessariamente deve cadere entro il 30 giugno 2013 (termine entro cui deve essere sostenuta la spesa per poter godere della detrazione).
Invece, per i lavori conclusi nel 2012, con spese sostenute anche nel 2013, la scheda informativa va inviata all’ENEA nei 90 giorni dalla chiusura dei lavori, comunicando tutte le spese sostenute sino al momento dell’invio. In caso di ulteriori spese, relative allo stesso intervento, sostenute dopo l’invio della scheda informativa all’ENEA, il contribuente potrà integrare la scheda originariamente trasmessa non oltre il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale la spesa può essere portata in detrazione. Ad esempio, se l’ulteriore spesa è sostenuta da una persona fisica nel 2013, la rettifica della scheda informativa dovrà essere inviata entro settembre 2014.
Alla comunicazione in esame (compresa quella annullata), infine, si applica l’istituto della remissione “in bonis” (previsto dall’art. 2 del DL 16/2012), se cioè il contribuente provvede all’adempimento “entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile” (ossia, la prima dichiarazione dei redditi che scade dopo il decorso dei 90 giorni) e contestualmente versa la sanzione minima di 258 euro, sempre che la violazione non sia stata già contestata. Così, se il termine per l’invio della scheda informativa all’ENEA scade il 30 giugno 2013, l’adempimento tardivo deve essere effettuato entro il 30 settembre 2013 (termine per presentare la dichiarazione dei redditi per l’anno di imposta 2012).
Fonte: Nicola FASANO



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