Detrazione 36% e 55%: le risposte del Fisco

Circolare n. 13/E del 9 maggio 2013
L’Agenzia delle Entrate con il documento di prassi pubblicato ieri 9 maggio 2013 fornisce chiarimenti su varie questioni interpretative riguardanti le agevolazioni per gli interventi di recupero del patrimonio abitativo e per la riqualificazione energetica degli edifici, le altre detrazioni, nonché su altri quesiti riguardanti la cedolare secca, i redditi di lavoro dipendente e fondiari, l’IMU e l’IVIE. 
Agevolazioni per gli interventi di recupero del patrimonio abitativo: i chiarimenti
- In caso di decesso del conduttore che ha eseguito lavori di ristrutturazione nell’immobile ricevuto in locazione, con relativo consenso del proprietario, solo l’erede del conduttore che subentri nella titolarità del contratto di locazione e che conservi la detenzione materiale e diretta del bene, può portare in detrazione le rate residue. 
- Una contribuente ha la residenza con i figli nella casa coniugale, che è interamente intestata all’altro coniuge dal quale è separata. Quest’ultimo non risiede nell’immobile. La sentenza concede il diritto di abitazione nella casa alla contribuente che intende realizzare lavori di ristrutturazione sulla casa di cui è assegnataria. La spesa sostenuta è detraibile. 
- Per le spese di ristrutturazione sostenute dal 26 giugno 2012 il limite di spesa sul quale calcolare la detrazione del 50% passa da euro 48.000 a 96.000. Con la circolare 21/E del 23/04/2010, par. 1.1, l’Agenzia delle Entrate aveva chiarito che la comunicazione di cui al D.I. n. 41/1998 per i lavori che superavano il limite dei 51.645,69 non costituiva più un adempimento obbligatorio in quanto il limite di spesa detraibile era al di sotto dell’importo stabilito. L’adempimento in questione non è comunque obbligatorio anche se la soglia di spesa detraibile ha nuovamente superato i 51.645. Il contribuente conserverà tale attestazione ai soli fini del controllo, dato che la comunicazione al Centro Operativo di Pescara è stata soppressa. 
- Nel periodo d’imposta 2012, un contribuente ha sostenuto, su un medesimo immobile, spese per interventi di recupero edilizio, per un importo pari ad euro 48.000, fino al 25 giugno 2012, e per euro 96.000, dal 26 di giugno 2012 al 31 dicembre 2012. Il contribuente potrà godere della detrazione del 50 % con riguardo alle spese sostenute nel 2012 a decorrere dal 26 giugno e fino al 31 dicembre 2012, in luogo della detrazione al di quelle sostenute fino al 25 giugno 2012. 
Detrazione per interventi di riqualificazione energetica degli edifici : i chiarimenti
- Con il c.d. Decreto Sviluppo, convertito con Legge 7 agosto 2012 n. 134, le detrazioni fiscali del 55 % sono state prorogate con la medesima entità fino al 30 giugno 2013. Alla luce di quanto disposto, l’Agenzia chiarisce come gli utenti debbano comportarsi relativamente alla documentazione che occorre presentare all'ENEA, nei casi di seguito elencati: 
a) per i lavori eseguiti a cavallo di due periodi di imposta (2012 e 2013) e relativi al medesimo intervento, la trasmissione all'ENEA della documentazione necessaria per fruire della detrazione fiscale va effettuata nei 90 giorni dalla data di fine lavori, che non necessariamente deve cadere entro il 30 giugno 2013; 
b) per i lavori conclusi nel 2012, con spese sostenute anche nel 2013, la scheda informativa deve essere inviata all’ENEA nei 90 giorni dalla chiusura dei lavori, comunicando tutte le spese sostenute sino al momento dell’invio; in caso di ulteriori spese, relative al medesimo intervento, sostenute successivamente all'invio della scheda informativa all'ENEA, il contribuente potrà integrare la scheda originariamente trasmessa all'ENEA non oltre il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale la spesa può essere portata in detrazione. 
- Per quanto concerne, il termine entro il quale inviare la comunicazione all’ENEA, usufruendo della remissione in bonis, esso deve essere effettuato, “entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile”, da intendersi come la prima dichiarazione dei redditi il cui termine di presentazione scade successivamente al termine previsto per effettuare la comunicazione ovvero eseguire l’adempimento stesso. Se, per esempio, il termine per l’invio della scheda informativa all’ENEA scade il 30 giugno 2013, l’adempimento deve essere effettuato entro il 30 settembre 2013, termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi per l’anno di imposta 2012. 
- Nei casi in cui il contribuente o il tecnico incaricato abbiano annullato l’invio della scheda informativa all’ENEA, le richieste di detrazione annullate non possono ritenersi valide. 
- Nell’ipotesi in cui la scheda informativa inviata all’ENEA sia stata correttamente compilata, ma il contribuente o il tecnico incaricato non abbiano proceduto all’invio della stessa,la richiesta di detrazione si considera valida solo se il mancato invio sia riconducibile a problemi tecnici del sistema informatico o, comunque, a cause imputabili all’ENEA. L’invio della scheda all’ENEA è sempre possibile fino alla scadenza del termine dei 90 giorni dalla data di conclusione dei lavori ovvero, oltre i 90 giorni, alle condizioni di cui al richiamato art. 2, comma 1, del D.L. n. 16 del 2012.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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