Dilazione dei ruoli più facile per i contribuenti

Sino a 50.000 euro rateazione concessa sempre, con un massimo di 72 rate e non più di 48
Ieri è stata data notizia del comunicato di Equitalia dell’8 maggio 2013 ove è stato innalzato a 50.000 euro il limite sino al quale la dilazione delle somme iscritte a ruolo, o derivanti da accertamenti “esecutivi”, è concessa su semplice domanda di parte (si veda “Equitalia alza a 50.000 euro la soglia per rateizzare dietro richiesta motivata” del 9 maggio 2013).
Vengono, quindi, superate alcune delle indicazioni fornite con la direttiva 7/2012 in base alle quali la soglia, sino a cui la dilazione sarebbe stata accordata su sola domanda di parte, era stata fissata a 20.000 euro e le rate, in questo caso, sarebbero state concesse fino ad un massimo di 48.
Ora, a prescindere dalla situazione di temporanea difficoltà del debitore, le rate, fino alla soglia dei 50.000 euro, possono al massimo essere 72.
Si mette in risalto che l’art. 19 del DPR 602/73 subordina la concessione della dilazione ai casi in cui sussista il temporaneo stato di difficoltà economica del contribuente, quindi la decisione di Equitalia non può che essere accolta con favore.
Essa, in un certo senso “violando” la Legge, ha introdotto un canale semplificato per l’accesso alla dilazione delle somme, che prescinde dallo stato di difficoltà economica del richiedente.
Le altre specificazioni contenute nel comunicato stampa sono, invece, una diretta applicazione delle novità apportate nel 2012 dal Legislatore, e sono:
- l’impossibilità dell’iscrizione di ipoteca (comunque inibita per debiti sotto i 20.000 euro di valore complessivo) se la dilazione è stata concessa, anche se rimangono salve le ipoteche già iscritte in momenti precedenti;
- la previsione secondo cui la decadenza dalla dilazione si ha solo quando il debitore non onora due rate consecutive del piano;
- la possibilità di chiedere rate di importo crescente.
Per importi maggiori, servono l’analisi del bilancio e l’ISEE
Per le somme superiori a 50.000 euro rimangono quindi fermi i chiarimenti enunciati da Equitalia con le varie direttive che si sono succedute nel tempo.
Allora, per le persone fisiche la dilazione e il numero delle rate saranno vagliati con riferimento alla dichiarazione ISEE, mentre per le persone giuridiche e le ditte individuali in contabilità ordinaria bisogna considerare l’indice di liquidità (liquidità differite + liquidità correnti/passività correnti). Se questo è inferiore a uno, è possibile concedere la dilazione.
Una volta appurato che detto indice è inferiore a uno, è necessario considerare l’indice Alfa per il numero delle rate (debito complessivo/valore della produzione x 100).
In merito alla documentazione da presentare, come conseguenza del comunicato dell’altro ieri, le società di persone e le ditte individuali in contabilità ordinaria dovranno esibire la comunicazione sul valore degli indici sottoscritta da un professionista abilitato solo per importi superiori a 50.000 euro (a questo punto, la distinzione con le somme sino a 25.000 euro diviene priva di valore).
Fonte: Eutekne autore Alfio CISSELLO

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