Pronto il modulo per l’iscrizione nella Sezione inattivi del Registro revisori

Possono fare richiesta i soggetti che non hanno in corso incarichi di revisione legale
È disponibile, sul nuovo portale della revisione legale (www.revisionelegale.mef.gov.it), il modulo per l’iscrizione nella Sezione inattivi del Registro dei revisori legali.
Come noto, il DLgs. n. 39/2010 ha previsto la separazione del Registro in due sezioni, la prima contenente l’elenco dei revisori cosiddetti attivi, cioè i soggetti che svolgono effettivamente l’attività di revisione legale, e la seconda dedicata ai revisori cosiddetti inattivi, in relazione ai quali non operano gli obblighi in materia di formazione continua e di controllo della qualità.
Le relative disposizioni attuative sono state dettate con il DM 8 gennaio 2013 n. 16 (si veda “Istituito il Registro per i revisori legali inattivi” del 2 marzo 2013), secondo cui l’iscrizione nella “Sezione dei revisori inattivi” può essere disposta:
- d’ufficio, per i soggetti (già iscritti nel Registro) che non hanno assunto incarichi di revisione o non hanno collaborato ad un’attività di revisione in una società di revisione per 3 anni consecutivi;
- oppure su richiesta dell’interessato, anche prima del decorrere dei 3 anni previsti per l’iscrizione d’ufficio, previa presentazione di una dichiarazione nella quale il revisore attesta di non avere in corso incarichi di revisione legale o attività di collaborazione alla revisione legale.
In questo caso, il MEF, acquisito il parere della Commissione centrale per i revisori legali, dispone l’accoglimento o il rigetto dell’istanza nel termine di 90 giorni dal ricevimento della stessa.
Il Ministero ha quindi reso disponibile, sul sito Internet dedicato alla revisione legale, un apposito modello (modulo RL-99) da utilizzare ai fini della richiesta di iscrizione nella Sezione inattivi.
La compilazione deve essere effettuata attraverso pc, in modo tale da poter visualizzare alcune note esplicative circa il contenuto informativo previsto.
Il modulo, compilato e poi stampato, deve essere sottoscritto e trasmesso a mezzo raccomandata A/R, a cura del richiedente, al Ministero dell’Economia e delle finanze, Ufficio Protocollo Registro Revisori Legali, Via di Villa Ada 55, 00199 ROMA.
La richiesta, inoltre, deve contenere, in allegato, la copia del documento di identità del richiedente, deve essere conforme alle prescrizioni di legge in materia di bollo e non deve presentare correzioni o abrasioni manuali.
Sul portale vengono poi fornite alcune indicazioni per i “vecchi” revisori contabili, cioè i soggetti già iscritti – al 13 settembre 2012 – al Registro dei revisori contabili (DLgs. n. 88/92) o all’Albo speciale delle società di revisione (DLgs. n. 58/98).
Tali soggetti, come si ricorderà, per effetto della norma transitoria contenuta nell’art. 17 del DM 20 giugno 2012 n. 145, sono transitati automaticamente nel nuovo Registro, ma sono ancora in attesa della determina del Ragioniere generale dello Stato che definirà le modalità attraverso cui comunicare al MEF le informazioni strumentali alla tenuta del Registro stesso, nonché l’opzione per l’iscrizione nell’elenco dei revisori attivi ovvero nella Sezione dei revisori inattivi (si veda “Accesso al nuovo Registro dei revisori con comunicazione obbligatoria” del 6 settembre 2012).
Orbene, il MEF precisa ora che i revisori in esame potranno esprimere l’opzione per il passaggio nella Sezione inattivi “anche e preferibilmente” nell’ambito della procedura di prima formazione del Registro, prevista dalla disciplina transitoria di cui all’art. 17 del DM n. 145/2012 e di prossima attuazione.
Non occorre, dunque, in questo caso, compilare il modulo RL-99, ma risulta preferibile aspettare l’apposita determina del Ragioniere generale dello Stato, da cui decorreranno i 90 giorni per effettuare la comunicazione.
Fonte: Silvia LATORRACA 

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