Accertamento. Numerose sentenze smentiscono l'agenzia delle Entrate sull'impossibilità di applicazione retroattiva

«Staffetta» fra redditometri 
Nei controlli in corso il contribuente può invocare il nuovo strumento se più favorevole
Il nuovo redditometro può essere utilizzato nel contenzioso sui vecchi accertamenti. In questo senso vanno le pronunce dei giudici tributari (si veda la scheda qui a fianco) che affermano la possibile applicazione retroattiva del nuovo redditometro, se più favorevole al contribuente, anche per le annualità precedenti al 2009.
Del resto anche con il vecchio redditometro, come con il nuovo, si identificano delle spese, dalle quali partire per individuare il reddito presunto. Da qui la considerazione che il nuovo strumento del redditometro non è che una (migliore) continuazione del vecchio.
L'amministrazione finanziaria ha fino a ora negato tale possibilità, fondandola sul fatto che la norma prevede l'applicazione del nuovo strumento soltanto dal 2009 in avanti; inoltre, l'Agenzia ha ulteriormente precisato che il "vecchio" redditometro si basa sul concetto di disponibilità del bene, mentre il "nuovo" metodo si fonda sul concetto di spesa (più o meno effettiva). Pertanto - secondo le Entrate - si sarebbe in presenza di metodi di rettifica diversi che non permetterebbero un ideale "ponte di continuità" tra l'uno e l'altro. In realtà, se è sicuramente vero che il precedente redditometro si basava sul concetto di disponibilità dei beni, è da tenere presente che tale disponibilità viene poi valorizzata con dei coefficienti moltiplicatori che si propongono di individuare la capacità di mantenimento del bene o del servizio e, quindi, comunque sempre una spesa. 
Di conseguenza, anche il vecchio strumento redditometrico si propone di individuare (oramai per il periodo d'imposta 2008 ancora accertabile) una spesa presunta in base alla quale stabilire il reddito (presunto) del contribuente; per cui si può giungere alla conclusione che sia il vecchio che il nuovo strumento partono comunque dalla spesa (sia essa effettiva o figurativa) per individuare il reddito del soggetto. Con l'ulteriore considerazione che le spese individuate dal nuovo redditometro sono numericamente maggiori, per cui in grado di individuare in modo più efficace la capacità reddituale del contribuente. Senza contare il fatto che il vecchio redditometro esprime delle spese solo figurative, peraltro molto spesso irrazionali, mentre il nuovo metodo risulta più ancorato al concetto di spesa effettiva e, quindi, dovrebbe riportare dei risultati più credibili rispetto al vecchio strumento. Di conseguenza, si può senza dubbio affermare che il nuovo strumento rappresenta un'evoluzione di quello precedente. 
Peraltro, va considerato che l'articolo 22 del Dl 78/2010 - che ha introdotto il nuovo accertamento sintetico - fa sì riferimento all'applicazione dello stesso dal 2009 in avanti ma precedentemente parla di "aggiornamento" e di "adeguamento" dell'accertamento sintetico, termini che sembrano in contraddizione con un'applicazione dello strumento soltanto per il futuro. In tutti i casi in cui, per i metodi accertativi, si è parlato, infatti, di "aggiornamento" e di "adeguamento" degli stessi, la giurisprudenza di legittimità ha sempre riconosciuto la valenza procedimentale di tali interventi e, quindi, l'applicazione retroattiva.
In tutto questo, quello che risulta l'elemento ancora più rilevante - e che viene valorizzato dalla giurisprudenza di merito - è l'appartenenza del redditometro al genere degli accertamenti standardizzati, per i quali vale (anche) la regola che la forma più evoluta prevale su quelle precedenti (si pensi agli studi di settore e ai parametri). È questo il principio che deve essere assunto: l'appartenenza del redditometro agli accertamenti standardizzati - cioè a quei metodi che partono da dati standard, si pensi ai valori Istat, che hanno bisogno di una personalizzazione attraverso il contraddittorio - porta, più propriamente, all'applicazione retroattiva dello stesso, se i risultati e le regole si presentano più favorevoli al contribuente. 
Il quadro
01|LE SENTENZE
Le sentenze sull'applicazione retroattiva del nuovo redditometro, se più favorevole al contribuente sono:
- Ctp Rimini n. 41/2/13;
- Ctp Reggio Emilia n. 74/02/13
- Ctp Pistoia n. 100/2/13
- Ctp Torino n. 3 dell'8 gennaio 2013
- Ctp Reggio Emilia n. 272/01/2012
02|I PRINCIPI
I principi degli accertamenti standardizzati (a cui appartengono gli studi di settore, i parametri, il redditometro e – in passato – i coefficienti presuntivi e la minimum tax):
- si tratta di metodi di accertamento che partono da un dato medio standard, generalmente determinato con metodi statistici – ma non necessariamente – che ha bisogno di un adeguamento alla singola posizione del contribuente
- questo adeguamento deve avvenire attraverso il contraddittorio obbligatorio. Il contraddittorio si deve svolgere anche quando non previsto dalla legge, a pena di nullità dell'accertamento (si vedano sentenze Cass. S.U. 26635/26636/26637/26638, a proposito dei parametri)
- il fatto che si compia una personalizzazione – attraverso il contraddittorio – dei dati standard di partenza alla singola posizione del contribuente, fa sì che, se non viene raggiunto un accordo nello stesso contraddittorio, l'accertamento non si fonda su una presunzione legale (stabilita dalla legge), ma su una presunzione semplice
- una delle prerogative degli accertamenti standardizzati è che la forma più evoluta degli stessi trovi applicazione anche retroattivamente, cioè quando la nuova forma non era in vigore, se il nuovo metodo risulta più favorevole al contribuente
Fonte: Il sole 24 ore autore Dario Deotto

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