Accesso al Registro revisori con dubbi per i neo-abilitati

Fino alla definizione dei «casi di equipollenza», accesso al Registro solo se la domanda per l’esame è stata presentata prima del 13 settembre 2012
A distanza di ormai nove mesi dall’entrata in vigore dei DM 144/2012 e 145/2012, che hanno istituito il nuovo Registro dei revisori legali, vi sono ancora interrogativi aperti in merito ai soggetti che potranno essere iscritti nel Registro e quindi svolgere l’attività di revisione legale.
Da un lato vi sono le difficoltà che derivano dalla mancanza di numerosi dei decreti attuativi previsti dal DLgs. 39/2010 e, quindi, dal fatto che il quadro normativo delineato dal legislatore non sia ancora completo (si veda “Attuazione della revisione legale ancora in alto mare” del 27 maggio 2013).
Dall’altro lato vi sono le problematiche sorte in relazione alla disciplina transitoria per la prima formazione del Registro, che si ricollegano ad una delle questioni maggiormente “spinose” per la categoria, ovvero l’equipollenza tra l’esame di Stato da dottore commercialista e l’esame di idoneità professionale da revisore legale.
In merito, si ricorda che, ai sensi dell’art. 17 del DM 145/2012, in sede di prima formazione del Registro, hanno diritto all’iscrizione le persone fisiche e le società che, al 13 settembre 2012, risultavano già iscritti al Registro dei revisori contabili e all’Albo speciale delle società di revisione.
Possono inoltre essere iscritti, su richiesta:
- coloro che, anteriormente al 13 settembre 2012, avevano acquisito il diritto di essere iscritti nel Registro dei revisori contabili di cui al DLgs. 88/92, a condizione che la relativa istanza sia prodotta entro un anno dall’entrata in vigore del DM 145/2012 (sub a);
- coloro che, al 13 settembre 2012, hanno presentato istanza di partecipazione ad una sessione d’esame non ancora conclusa per l’iscrizione al Registro dei revisori contabili di cui al DLgs. 88/92 ed hanno, alla data di presentazione dell’istanza di iscrizione al Registro, superato l’esame medesimo (sub b).
Secondo autorevole dottrina, sarebbero compresi in tale casistica sia i soggetti che (al 13 settembre 2012) hanno presentato domanda di partecipazione all’esame per divenire revisore, sia i soggetti che (alla stessa data) hanno presentato domanda di partecipazione all’esame di Stato da dottore commercialista ed esperto contabile, in quanto fino a tale data vigeva l’equipollenza tra i due esami.
Per i soggetti iscritti “di diritto” nel nuovo Registro, secondo quanto annunciato da alcuni organi di stampa, dovrebbe essere imminente la pubblicazione sul portale della revisione legale (www.revisionelegale.mef.gov.it) della determina del Ragioniere Generale dello Stato che definirà le modalità attraverso le quali effettuare l’apposita comunicazione al MEF, nel termine di 90 giorni dalla pubblicazione stessa.
Non ancora definiti i “casi di equipollenza”
Per i soggetti iscritti “su richiesta” nel Registro, si ricorda, invece, che non è stato ancora emanato il decreto del Ministro della Giustizia che definirà, ai sensi dell’art. 4 comma 4 del DLgs. 39/2010, “i casi di equipollenza con esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio di professioni regolamentate”. Non si sa, quindi, ancora se, in futuro, i soggetti abilitati all’esercizio della professione di Dottore Commercialista potranno usufruire dell’esonero dall’esame di idoneità per diventare revisore legale (e dunque essere iscritti direttamente nel nuovo Registro).
Il problema non riguarda tanto i professionisti già abilitati al 13 settembre 2012, i quali rientrano nella casistica sub a) e possono quindi accedere al nuovo Registro e usufruire dell’esonero, a condizione che presentino apposita domanda entro il prossimo 13 settembre 2013, quanto piuttosto i soggetti che hanno conseguito (o conseguiranno) l’abilitazione da dottore commercialista successivamente al 13 settembre 2012, i quali non rientrano certamente nella casistica sub a) e, presumibilmente, neanche nella casistica sub b), con la conseguenza che potrebbero essere chiamati a sostenere anche l’esame da revisore legale per svolgere la relativa attività.
La disciplina transitoria appare, in merito, insufficiente a dirimere i dubbi, soprattutto se si pensa che, alla data odierna, risulta già conclusa la seconda sessione 2012 dell’esame di Stato da dottore commercialista, mentre è in procinto di iniziare la prima sessione 2013.
Quel che è certo e che, alla luce dell’attuale disposto normativo e nell’attesa che venga emanato il decreto ministeriale che definirà i “casi di equipollenza”, per i neo-abilitati risulta possibile accedere al nuovo Registro soltanto qualora l’apposita domanda di partecipazione sia stata presentata prima del 13 settembre 2012.
Fonte: Eutekne autore Silvia LATORRACA 

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