Acconto Imu a rischio errore

La doppia modalità di calcolo in base alle aliquote 2012 o 2013 vale solo fino al 7 giugno
Il mancato pagamento viene punito con il 30 per cento Sì alla regolarizzazione con ravvedimento
Acconto Imu del 17 giugno a rischio errori. Il sovrapporsi delle regole per individuare le aliquote applicabili complica la vita ai contribuenti e aumenta le probabilità di errori. Per questo motivo, correttamente, la circolare 2 del 2013 del Dipartimento delle politiche fiscali (si veda il Sole 24 Ore di ieri) suggerisce ai comuni di non applicare sanzioni, alla luce dei principi dello Statuto dei diritti dei contribuenti.
Il pasticcio legislativo deriva dall'articolo 10, Dl 35/2013 e poi dalle modifiche in corso di approvazione, apportate dalla legge di conversione del decreto stesso.
In forza delle disposizioni originarie, per calcolare l'acconto bisogna consultare le delibere comunali pubblicate sul sito delle Finanze alla data del 16 maggio scorso. Se la delibera Imu è stata pubblicata, occorre applicare da subito le aliquote decise a livello locale. In mancanza di pubblicazione, è previsto che si faccia riferimento alle aliquote deliberate per il 2012.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione, ma non ancora vigenti, prevedono invece che l'acconto debba sempre essere calcolato con le aliquote dell'anno scorso. Si tratta di una evidente misura di semplificazione, che evita ai contribuenti di districarsi tra le delibere comunali a pochi giorni dalla scadenza del versamento. Il punto è tuttavia che le due versioni di legge sono destinate ad intrecciarsi, in quanto la modifica della legge di conversione diventerà ufficiale solo a ridosso del termine del 17 giugno.
La posizione espressa dalle Finanze è salomonica: poiché la nuova disposizione entrerà in vigore comunque prima del 17 giugno, i contribuenti vi si possono adeguare già da subito. Resta inoltre valida la possibilità di recepire le delibere pubblicate per il 2013 entro il 16 maggio scorso, quantomeno sino alla pubblicazione della suddetta legge di conversione. In buona sostanza, vanno bene sia le aliquote dell'anno in corso sia quelle del 2012. La decisione finale spetta ovviamente ai comuni, in quanto titolari della potestà impositiva. Le Finanze tuttavia suggeriscono di non punire i comportamenti dei contribuenti in buona fede, in virtù dell'articolo 10, legge n. 212/2000, che fa salvi gli errori dipendenti da obiettive incertezze sull'applicazione delle norme.
A complicare l'acconto si aggiunge la sospensione del pagamento per l'abitazione principale. Non è chiaro, infatti, cosa fare quando l'abitazione principale è diventata seconda casa nel corso del primo semestre 2013. Sembrerebbe che non si abbia diritto alla sospensione neppure per il periodo in cui l'immobile è stato destinato ad abitazione del contribuente. Tanto, in ragione della perentorietà della previsione legislativa che impone sempre il pagamento di un importo commisurato ai 12 mesi.
Un altro fronte è quello delle assimilazioni all'abitazione principale. Si tratta delle unità non locate, possedute da cittadini italiani residenti all'estero ovvero da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero. I comuni hanno il potere di equipararle, con delibera consiliare, all'abitazione principale. La citata circolare 2 rileva, giustamente, che l'assimilazione è valida sia che essa sia stata deliberata nel 2012 sia che lo sia stata nel 2013, purché in tempo per l'acconto. Ma potrebbe anche essere accaduto che il comune abbia deliberato l'assimilazione nel 2012 limitandone espressamente l'efficacia temporale al solo anno di adozione della delibera. In tale eventualità, l'acconto è dovuto.
Il documento di prassi ricorda, infine, che beneficia della sospensione anche l'ex dimora coniugale assegnata ad uno dei coniugi in sede di separazione o divorzio. Tanto, a condizione che il coniuge assegnatario risieda e dimori nell'abitazione. Il beneficio fruito dall'assegnatario inoltre non impedisce l'applicazione della sospensione con riferimento all'abitazione principale posseduta dal coniuge non assegnatario.
Sotto il profilo sanzionatorio, va ricordato che anche per l'Imu è prevista la sanzione del 30% dell'imposta non versata. Detta sanzione è ridotta al 2% per ogni giorno di ritardo, se il versamento è effettuato con un ritardo non superiore a 15 giorni. Resta altresì possibile regolarizzare il ritardo con l'ordinaria procedura del ravvedimento. In questa ipotesi, il termine finale è, a legislazione vigente, il 30 giugno 2014, con applicazione della sanzione ridotta del 3,75% e degli interessi legali.
Fonte: Il sole 24 ore autore Luigi Lovecchio

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