ACCONTO IRES SRL TRASPARENTI

In caso di adesione al regime di tassazione per trasparenza entro il 31.12.2012 gli obblighi di acconto permangono anche in capo alla società partecipata.
Primo anno di validità dell'opzione
La srl che intende optare per il regime di trasparenza dal 2012, mediante invio della comunicazione all’Agenzia delle Entrate entro il 31.12.2012   calcola l'acconto IRES 2012 con il metodo storico o previsionale, senza tener conto del regime di trasparenza.
L’acconto così determinato viene poi imputato ai soci in proporzione alla quota di partecipazione.
I soci, dal canto loro, scomputano gli acconti a loro attribuiti dall'IRPEF dovuta nel mod. UNICO 2013 PF sul reddito 2012 ad essi imputato per trasparenza dalla srl.
Anni successivi di validità dell'opzione
La srl che ha esercitato l’opzione per il triennio 2010 – 2012 ovvero per il triennio 2011– 2013 non deve versare alcun acconto IRES per il 2012. Infatti per il 2012 non sarà dovuta Ires.
La medesima regola si applica qualora la società, alla scadenza del triennio, abbia provveduto a rinnovare il regime di trasparenza per un ulteriore triennio. E’ il caso, ad esempio, della srl che ha optato per la trasparenza dal 2008 per il triennio 2008 – 2010 e che al 31.12.2011 ha rinnovato l’opzione per
il triennio 2011 – 2013.
Con riguardo alla srl che ha optato per la trasparenza per il triennio 2009 – 2011 e che entro il 31.12.2012 intende rinnovare l’opzione per il triennio 2012 – 2014 è opportuno che la stessa richieda a ciascun socio, prima del termine di versamento degli acconti, la comunicazione a mezzo raccomandata, di voler rinnovare l’opzione. Per il rinnovo è infatti necessaria l’adesione di tutti i soci.
In mancanza di tale adesione “preventiva” è opportuno che la società provveda a versare l’acconto IRES, infatti, qualora al 31.12.2012 l’opzione non possa essere rinnovata a causa della mancata adesione di uno dei soci, risulterà omesso il versamento degli acconti IRES, da sanare necessariamente con il ravvedimento operoso.
Primo periodo successivo alla scadenza del triennio
La srl che ha optato per il regime di trasparenza per il triennio 2009 – 2011 e che, entro il 31.12.2012, non intende rinnovare l’opzione per il triennio 2012 – 2014, è tenuta a versare l’acconto IRES 2012 calcolato sulla base dell’IRES 2011 che si sarebbe determinata senza considerare l’opzione.
1. 4.     Periodo di decadenza dal regime
La srl per la quale si è verificato un evento che comporta la decadenza dal regime di trasparenza dal 2012 è tenuta al versamento dell’acconto IRES 2012 calcolato sull'imposta 2011 rideterminata senza tener conto del regime di trasparenza.
Fonte: www.informaimpresa.it

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