Antiriciclaggio, segnalazioni solo se «motivate»

Lotta al crimine. Studio del notariato antiriciclaggio/261-13
Individuare esattamente il perimetro delle operazioni di riciclaggio di denaro proveniente da reato tributario: è questo l'obiettivo dello studio del Consiglio nazionale del notariato 261-2013/B, approvato il 19 aprile 2013. Secondo un elementare principio di economia del diritto, se ci si basa (anche) su un sistema di segnalazioni per prevenire e reprimere un comportamento illecito, troppe segnalazioni rischiano però di mandare in tilt il sistema; e l'incremento di queste segnalazioni nell'ultimo periodo (la maggior parte delle quali - evidentemente - fatte a mero scopo tuzioristico) sollecita a invocare un rinnovato orientamento del tiro da parte degli operatori professionali. Di qui, insomma, la necessità di precisare alcuni punti fermi.
Anzitutto, viene ricordato che l'obbligo di segnalazione sussiste solo nel caso in cui si sappia o semplicemente si sospetti (oppure, vi siano ragionevoli motivi per sospettare) che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo: cosicché, con riferimento agli illeciti tributari, per assumere rilevanza ai fini della normativa antiriciclaggio non basta il sospetto riferito al reato tributario, ma deve trattarsi di un sospetto esteso al riciclaggio di denaro proveniente dal reato tributario.
Al riguardo, è difficilmente configurabile che una somma di denaro provenga da un'attività di evasione fiscale, posto che da questa attività, di regola, non si ottengono proventi ma si consegue un risparmio, e cioè quello corrispondente all'attività evasiva. A ogni buon conto, se sia sospettabile che da un reato tributario derivi un'attività qualificabile come riciclaggio, il profitto del reato deve essere identificato con l'imposta evasa e non certo con l'imponibile che è stato sottratto a tassazione.
Ancora, occorre rammentare che il riciclaggio non è configurabile in qualsiasi fattispecie di illecito tributario, essendo penalmente punibili solamente alcune gravi violazioni concernenti l'Iva e le imposte sui redditi, restando invece esclusa qualsiasi violazione in materia di Irap e di imposte indirette. Inoltre vi è da considerare che in tanto vi può essere una attività di riciclaggio in quanto un reato tributario sia stato effettivamente commesso e che, pertanto, i reati di infedele dichiarazione, omessa dichiarazione e frode fiscale non si possono perfezionare prima della presentazione della dichiarazione dei redditi in occasione della quale essi vengono commessi.
Qualora dunque sussistano elementi per sospettare che sia stato commesso un reato tributario e che vi sia o vi possa essere un reimpiego del profitto del reato nell'acquisto di un determinato bene, la valutazione della situazione deve avvenire sulla base di tutti (e soli) quei documenti che il notaio è tenuto a domandare per il corretto svolgimento delle proprie funzioni, senza quindi che possa configurarsi a suo carico un obbligo di effettuare penetranti indagini, e cioè di ricerche più estese di quelle che la best practice professionale sollecita.
Un cenno finale alle fattispecie elusive, per dire che si deve comunque trattare solo di quelle nelle quali possa configurarsi un reato e che, comunque, il dovere di segnalazione peraltro sfuma al cospetto di situazioni valutabili in termini fortemente discrezionali; nonché al reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, ambito nel quale il riciclaggio può configurarsi solo se gli atti fraudolenti o simulati rappresentino il profitto di un precedente reato fiscale.
Fonte: Il sole 24 ore autore Angelo Busani

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