Beni ai soci, in UNICO «pesa» il maggior reddito attribuibile all’utilizzatore

Tale dato va considerato nella ripartizione del reddito ai soci da parte della società di persone (quadro RH) e della società trasparente (quadro TN)
In UNICO 2013 fa il suo esordio la normativa in materia di beni concessi in godimento dall’impresa ai soci o familiari dell’imprenditore verso un corrispettivo inferiore al valore di mercato, per effetto della quale è stata introdotta una nuova fattispecie di redditi diversi (art. 67, comma 1, lett. h-ter) del TUIR) in capo al soggetto utilizzatore e l’indeducibilità dal reddito d’impresa dei costi sostenuti relativamente ai detti beni.
Il presupposto di applicazione della norma è la differenza positiva tra il valore di mercato del diritto di godimento e il corrispettivo relativo al godimento del bene. La previsione può dare luogo a fenomeni di doppia imposizione quando l’utilizzatore è il titolare dell’impresa individuale concedente il bene, socio della società di persone concedente o socio della società di capitali a ristretta base societaria che ha optato per il regime di trasparenza fiscale di cui all’art. 116 del TUIR.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito, al fine di evitare tali fenomeni di doppia imposizione, che il maggior reddito d’impresa derivante dall’indeducibilità dei costi deve essere integralmente imputato al soggetto utilizzatore e il reddito diverso, in capo all’utilizzatore, deve essere ridotto di un importo pari al maggior reddito d’impresa, allo stesso imputato per intero, corrispondente all’ammontare dei costi ammessi in deduzione (circolare n. 24/2012).
Assonime, nella circolare n. 17/2013, ha osservato che va da sé che non si configurerà un’ipotesi di reddito diverso tassabile nei casi in cui la quota di costi indeducibili, attribuita per trasparenza al socio utilizzatore, sia maggiore rispetto al valore normale del diritto di godimento.
L’imputazione integrale al soggetto utilizzatore, nei casi sopra esaminati, costituisce, evidentemente, una deroga al principio stabilito dall’art. 5 del TUIR che, al comma 1, stabilisce che il reddito di una società di persone deve essere imputato a ciascun socio in proporzione alla sua quota di partecipazione agli utili. Analogo criterio si rinviene, in tema di trasparenza di cui all’art. 116 del TUIR, nell’art. 7, comma 1 del DM 23 aprile 2004, secondo il quale il reddito della società trasparente deve essere imputato a ciascun socio in proporzione alla sua quota di partecipazione agli utili, in essere alla data di chiusura del periodo d’imposta cui si riferisce il reddito.
Assonime ha affermato che questa soluzione finisce, in verità, per favorire questi soggetti rispetto ai soci (utilizzatori) delle società di capitali che subiscono le conseguenze sia della tassazione del reddito diverso sia, indirettamente, dell’indeducibilità dei costi da parte della società che si riflette sull’utile distribuibile.
Dal punto di vista operativo, va osservato che, in sede di compilazione di UNICO 2013, la ripartizione del reddito ai soci da parte della società di persone (quadro RH) e della società trasparente (quadro TN) dovrà tenere conto del maggior reddito attribuibile al socio utilizzatore del bene concesso in godimento rispetto a quello risultante dalla ripartizione eseguita in base alle percentuali di partecipazione agli utili.
Applicazione anche se la società concedente consegue una perdita
Si ritiene, altresì, che il ragionamento illustrato dall’Agenzia delle Entrate con riguardo alle modalità mediante le quali evitare la doppia imposizione dovrebbe trovare applicazione anche nel caso in cui, per effetto della ripresa in aumento dei costi indeducibili, la società concedente consegua una perdita e non un maggior reddito. In sostanza, dovrebbe esservi coincidenza tra variazione in aumento operata dalla società e deduzione spettante ai fini del calcolo del reddito diverso da assoggettare a imposizione.
Da ultimo, Assonime ricorda che il criterio di calcolo del reddito diverso per imprenditori individuali e soci di società trasparenti trova applicazione anche in riferimento ai beni ad uso promiscuo per i quali è prevista una forfetizzazione della deducibilità. In tal caso, poiché il maggior reddito derivante dall’indeducibilità dei costi, prevista dall’art. 164 del TUIR, è attribuito pro quota a ciascun socio, anziché interamente al socio utilizzatore, quest’ultimo scomputerà dal reddito diverso da assoggettare a tassazione solo la quota di maggior reddito ad esso attribuito, e non l’intero ammontare dei costi indeducibili dal TUIR.
Fonte: Eutekne autore Luca MIELE

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