Bonus energia: anticipata l’entrata in vigore

Confermata la proroga al 31 dicembre del bonus al 50% sul recupero e del premio sull'acquisto di mobili
Bonus 65% anticipato - Con la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale n. 130 del 5 giugno 2013 del decreto 63 del 4 giugno 2013, è stata anticipata dal 1° luglio 2013 al 6 giugno (anche per i lavori già iniziati) l'aumento dal 55% al 65% della detrazione Irpef e Ires sugli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici. Inizialmente il testo prevedeva l’applicazione della maggiore detrazione del 65% solo dal 1° luglio (al 31 dicembre 2013). 
Il motivi dell’anticipo - L’anticipo va così incontro ai quei soggetti, già pronti in questo mese a effettuare i pagamenti, e che con il vecchio testo normativo avrebbero posticipato il bonifico a luglio, per beneficiare del maggior bonus fiscale del 65% al posto del 55%. Per le imprese invece, fare iniziare dal prossimo luglio l'aumento della detrazione dal 55% al 65% avrebbe comportato un ritardo nella fine dei lavori per consentire la fruizione del maggiore bonus fiscale. La detrazione del 65% si applicherà alle spese sostenute fino al 31 dicembre per interventi nelle singole unità immobiliari, con un periodo supplementare di sei mesi e fino al 30 giugno 2014, per quelli eseguiti in condominio. 
Stessi lavori agevolati - I lavori agevolati restano gli stessi del 55%, con l’esclusione delle spese per la sostituzione degli impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza e impianti geotermici a bassa entalpia, oltre che delle spese per il cambio di scaldacqua tradizionali con modelli a pompa di calore. Via libera dunque alla sostituzione degli impianti termici con caldaie a condensazione, al cambio delle finestre, alle coibentazioni di tetti e pareti, all'installazione di pannelli solari per l'acqua calda e agli interventi "compositi" di riqualificazione globale di edifici. 
Importi leggermente ridotti – Con l’entrata in vigore del decreto si abbassano leggermente gli importi su cui è possibile calcolare la detrazione, perché la Finanziaria del 2007 che ha introdotto il 55% non fissa l'importo massimo della spesa, bensì quello del bonus. Tuttavia è un peggioramento solo apparente, perché la maggioranza dei lavori si colloca ben al di sotto dell'importo massimo agevolato. Nonostante i timori della vigilia, dalla versione ufficiale del decreto non emerge alcuna stretta sulle prestazioni energetiche delle componenti ammesse al bonus, di conseguenza per ottenere il 65% restano validi i limiti dettati dal decreto dell’11 marzo 2008, così come modificati dal D.M. 26 gennaio 2010. 
La proroga del 50% - Il D.L. 63/2013 conferma anche la proroga al 31 dicembre di quest'anno della detrazione del 50% per il recupero edilizio e l'introduzione di una nuova detrazione (sempre del 50%) sull'acquisto di mobili fino a una spesa massima di 10mila euro. In tutti i casi, lo sconto fiscale viene diviso in dieci rate annuali, senza distinzioni per i contribuenti oltre i 75 anni. L'agevolazione sugli arredi è riservata a coloro che beneficiano del 50% per il recupero edilizio, ma non viene fissato un importo minimo di spesa, così potrà beneficiare del bonus sui mobili anche chi si limita ad effettuare anche interventi minori. 
Il recepimento della direttiva europea - La maggior parte degli articoli del decreto sono dedicati al recepimento della direttiva europea 2010/31/Ue, per la quale l'Italia era già in ritardo e modificano ampie parti del decreto legislativo 192/2005 sul rendimento energetico in edilizia. L'attestato di certificazione energetica diventa attestato di prestazione energetica, ma non è solo un cambio di nome. Saranno riviste le modalità di calcolo della "pagella energetica", nel frattempo vengono individuate come punto di riferimento la raccomandazione CTI 14/2013 e le norme Uni/Ts 11300 da 1 a 4. 
Obblighi del proprietario di case – I proprietari di casa hanno l’obbligo di far conoscere l'attestato di prestazione energetica fin dal momento delle trattative per la vendita o l'affitto dell'immobile e di consegnarlo alla controparte alla fine della negoziazione. Le sanzioni vanno da 3mila a 18mila euro nel caso di vendita e da 300 a 1.800 euro nel caso di nuove locazioni non accompagnate dall'attestato. Si dovrà indicare anche la classe energetica oltre all'indice di prestazione negli annunci di vendita o affitto e viene aggiunta una sanzione da 500 a 3mila euro per chi non si adegua.
Autore: Redazione Fiscal Focus

Commenti