Con conferimento dell’immobile e cessione quote, prevale l’effetto reale

Confermato l’operato dell’Ufficio che ha riqualificato l’atto in cessione immobiliare, richiedendo il pagamento dell’imposta di registro
Poiché l’imposta di registro colpisce gli effetti giuridici realizzati dalle parti, che ne manifestano la capacità contributiva, è possibile riqualificare una pluralità di atti (conferimento immobiliare ed atti di cessione delle quote nella conferitaria), tra di essi collegati, in un diverso atto (trasferimento immobiliare), facendo applicazione dell’art. 20 del DPR 131/86 e dando rilevo all’effetto giuridico finale e reale realizzato dalle parti.
Questo è il principio sancito dalla Cassazione nella sentenza n. 14150, depositata ieri, con la quale la Corte, accogliendo il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, pare avallare (ma la vicenda non è ancora conclusa, in quanto la causa è stata rinviata alla Commissione regionale) il comportamento dell’Ufficio, che aveva riqualificato in atto di cessione immobiliare la sequenza di atti realizzata mediante conferimento di un complesso immobiliare in società, seguito dalla cessione di tutte le quote nella conferitaria ricevute dopo il conferimento a due società terze.
La questione non è nuova (da ultimo, si veda “Conferimento immobiliare senza abuso del diritto” del 30 giugno 2012) e concerne la possibilità di applicare l’art. 20 del DPR 131/86 in funzione antielusiva, allo scopo di fornire di molteplici atti portati alla registrazione un’interpretazione unitaria, volta ad individuare (e tassare) un effetto giuridico complessivo diverso da quello formalmente individuabile guardando ai singoli atti realizzati.
La Suprema Corte, nella sentenza in commento, afferma che l’art. 20 del DPR 131/86 vincola l’interprete a considerare e privilegiare, nell’interpretazione degli atti, il dato giuridico reale rispetto a ciò che sia stato formalmente enunciato, anche frazionatamente, in uno o più atti.
Pertanto, secondo i giudici di legittimità, l’applicazione dell’imposta di registro deve guardare al risultato unitario del comportamento del contribuente, a dispetto “dei risultati parziali e strumentali di una molteplicità di comportamenti formali”.
In breve, secondo la Cassazione, l’imposta di registro non si deve applicare guardando al singolo atto portato alla registrazione, ma, in taluni casi, deve prendere in considerazione tutti i molteplici atti che risultino collegati allo scopo di realizzare un risultato ulteriore ed unitario.
Per la Corte, sarebbe l’evoluzione normativa del tributo a consentire tale interpretazione, atteso che l’imposta di registro si è trasformata da “tassa”, avente ad oggetto l’atto come “documento”, in “imposta”, avente ad oggetto la manifestazione di capacità contributiva realizzata con l’atto medesimo.
Quindi, se oggetto dell’imposta di registro sono gli effetti giuridici degli atti, a tali effetti bisogna guardare, anche ove essi siano realizzati mediante una pluralità di atti.
Non viene limitata la libertà negoziale delle parti
Pertanto – aggiunge la Corte – non è corretto quanto affermato dalla Commissione regionale, che ha negato la riqualificabilità degli atti, ritenendo che si trattasse di un elemento insindacabile, “trattandosi di scelte libere permesse dall’ordinamento”. Infatti, secondo la Cassazione, i contraenti restano liberissimi di scegliere come regolare civilisticamente i propri rapporti, ma, ai fini dell’imposta di registro, si guarderà solo agli effetti reali degli atti da essi posti in essere.
Peraltro, nel caso di specie emerge un elemento ulteriore, ovvero il fatto che gli effetti giuridici dell’operazione complessiva erano esplicitati all’interno degli atti societari. Infatti – spiega la Corte – i verbali dei Consigli di Amministrazione evidenziavano la chiara volontà delle società cessionarie delle quote di acquistare l’immobile (il terreno, in particolare) e non quello di acquistare le quote della società agricola conferitaria, per esercitare un’impresa agricola.
Fonte: Eutekne autore Anita MAURO 

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