Cooperative ordinarie Iva al 21%

Le prestazioni socio-assistenziali rese direttamente dalle cooperative generiche scontano l'Iva del 21% fin dal 1° gennaio scorso. Lo precisa la circolare 12/E, emanata dell'agenzia delle Entrate il 3 maggio. 
L'articolo 1, comma 488, della legge di stabilità 2013 (la 228/2012) ha previsto da quest'anno l'abrogazione del numero 41-bis della tabella A, parte II, allegata al Dpr 633/72, introducendo l'aliquota Iva del 4% alle prestazioni socio-sanitarie, assistenziali ed educative rese da cooperative sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e convenzioni. Contestualmente la legge ha introdotto nella parte III della tabella il numero 127-undevicies, che tassa al 10% le stesse prestazioni, se rese da cooperative sociali in esecuzione di contratti di appalto o di convenzioni. Restano quindi escluse da tale ambito le prestazioni svolte da cooperative in modo diretto. 
Inoltre il successivo comma 489, abrogando l'articolo 1, comma 331, della legge 296/06, ha eliminato la facoltà per le cooperative sociali coi requisiti per essere considerate Onlus (legge 381/91) di optare per il più favorevole tra il regime d'imponibilità con l'aliquota agevolata del 4% e il regime d'esenzione (articolo 10, comma 8, del Dlgs 460/97).
Infine, per l'entrata in vigore delle nuove disposizioni, il comma 490 ne ha previsto l'applicheranno alle operazioni effettuate sulla base dei contratti stipulati dal 1° gennaio 2014.
Prima delle modifiche apportate dalla legge di stabilità 2013, erano due i trattamenti di riferimento ai fini Iva cui potevano essere assoggettate le prestazioni socio-sanitarie, assistenziali ed educative fornite da cooperative. L'aliquota applicabile cambiava esclusivamente secondo la natura del soggetto erogatore del servizio, indipendentemente dal fatto che i servizi venissero prestati direttamente o nell'ambito di un rapporto contrattuale. In generale, se il servizio era reso da cooperative sia sociali sia generiche, era applicabile il 4%; se il prestatore era una cooperativa coi requisiti da Onlus, si poteva scegliere quello più favorevole tra il regime imponibile con aliquota agevolata e quello di esenzione.
La circolare 12/E chiarisce che per effetto delle nuove disposizioni il regime Iva applicabile dipende, oltre che dalla natura del soggetto prestatore, anche dal fatto che i servizi siano resi direttamente o in esecuzione di un contratto di appalto e di convenzione.
In particolare, le prestazioni socio-sanitarie, assistenziali ed educative ai fini Iva saranno assoggettate: al regime di esenzione se rese da cooperative con la qualifica di Onlus o da cooperative sociali in modo diretto nei confronti del fruitore finale; all'aliquota del 10% se rese da cooperative sociali in esecuzione di contratti di appalto e di convenzione in generale; 3) all'aliquota ordinaria se rese da cooperative generiche che non siano né Onlus né sociali.
Con riferimento alla decorrenza della nuova disciplina, la norma prevede che essa si applica alle operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati dopo il 31 dicembre 2013. Tuttavia la stessa circolare 12/E precisa che l'abrogazione del n. 41-bis) della Tabella III citata prima risulta in vigore dal 1° gennaio 2013. Quindi in tal senso diventano determinanti la modalità di esecuzione della prestazione e il soggetto che le effettua. Così a partire dal 1° gennaio 2013 le prestazioni sono assoggettate al regime di esenzione se rese da cooperative sociali od Onlus direttamente al soggetto beneficiario, mentre sconteranno l'aliquota ordinaria se poste in essere da cooperative generiche diverse dalle precedenti. Invece, le prestazioni rese da cooperative sociali sulla base di un contratto o di una convenzione scontano l'Iva del 4%, che diverrà del 10% al rinnovo o alla proroga del contratto medesimo. 
Si ricorda infine che le prestazioni indicate nel numero 41-bis) sono quelle sanitarie di diagnosi e cura, di ricovero, educative dell'infanzia, delle case di riposo per anziani, socio-sanitarie e di assistenza domiciliare o ambulatoriale (n. 18, 19, 20, 21 e 27-ter, articolo 10, comma 1, Dpr 633/72).
Inoltre, i soggetti verso cui le prestazioni devono essere rivolte al fine di derogare al regime Iva ordinario sono gli anziani ed gli inabili adulti, i tossicodipendenti, i malati di Aids, gli handicappati psicofisici, i minori in situazioni di devianza, i migranti senza fissa dimora e le donne vittime di abusi (articolo 10, comma 1, numero 27-ter, Dpr 633/72).
Fonte: Il sole 24 ore autore Gian Paolo Tosoni

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