Emissione di fatture inesistenti punibile solo con dolo specifico di evasione

La Suprema Corte ha ribadito che l’elemento soggettivo del reato è rappresentato dal fine di consentire a terzi l’evasione
Le fattispecie previste agli artt. 8 (“Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti”) e 10 (“Occultamento o distruzione di documenti contabili”) del D.Lgs. 74/2000 richiedono in capo all’agente il dolo specifico, consistente nella finalità di consentire l’evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto.
Il principio di diritto è stato ribadito dalla Cassazione con la sentenza n. 25808, depositata ieri, con la quale è stata annullata una decisione di merito che non aveva correttamente considerato, appunto, la sussistenza dell’elemento soggettivo dei reati contestati.
Per giungere a detta conclusione, la Suprema Corte è partita dal preliminare, necessario inquadramento delle due fattispecie.
In particolare, l’art. 8 punisce “chiunque, al fine di consentire a terzi l’evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti”.
L’elemento soggettivo del reato è rappresentato dal fine specifico “di consentire a terzi l’evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto”, comprensivo del fine di conseguire un indebito rimborso o il riconoscimento di un inesistente credito d’imposta e del fine di consentirli a terzi.
Tale obiettivo può anche non essere esclusivo, nel senso che il reato non è escluso se commesso anche allo scopo di trarre un profitto personale. In altre parole, diverse finalità possono concorrere con quella fiscale, ma quest’ultima deve sempre sussistere perché, mancando il dolo di evasione, il reato non è configurabile (si veda Cass. n. 17525/2010, in cui l’unico fine emergente dagli atti era quello di consentire l’abusivo esercizio della professione di odontoiatra).
Non è tuttavia necessario che il fine di evasione del terzo si realizzi, trattandosi di reato c.d. “di pericolo presunto”, vale a dire che “si perfeziona nel momento di emissione della singola fattura, ovvero – ove si abbiano plurimi episodi nel corso del medesimo periodo d’imposta – nel momento di emissione dell’ultimo di essi” (Cass. n. 37930/2012).
Il reato si perfeziona nel momento dell’emissione
D’altro canto, il secondo reato contestato nel caso di specie (art. 10) concerne “chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l’evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari”.
Anche per la sussistenza di questa fattispecie, è necessario l’accertamento del dolo specifico dell’evasione di terzi o dell’evasione diretta delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto (nello stesso senso, anche Cass. n. 924/2002).
Ne consegue che, a fronte di dette fattispecie, il giudice dovrà non solo verificare la sussistenza della condotta tipica richiesta dalla norma, bensì anche il profilo soggettivo dianzi descritto.
In caso di specifica omissione, come nel caso di specie, la sentenza di merito dovrà essere annullata con rinvio ad altro giudice che si dia carico della corretta valutazione sul punto.
Fonte: Eutekne autore Stefano COMELLINI 

Commenti