Esame antiriciclaggio per pagamenti prima del 4 luglio 2006 e dilazionati

Secondo il Notariato, tali fattispecie sono da valutare con attenzione in quanto possibili strumenti per evitare il tracciamento
L’art. 49 del DLgs. 231/2007, oltre a contenere le disposizioni fondamentali che limitano la circolazione del denaro contante, rappresenta il punto di riferimento di altre norme dirette a contrastare il riciclaggio e l’evasione fiscale.
A tal riguardo, particolare rilievo assume il disposto del comma 22 dell’art. 35 del DL n. 223 del 4 luglio 2006, che, nell’attuale stesura, prevede all’atto della cessione dell’immobile, l’obbligo per le parti di rendere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che descriva in maniera analitica le modalità di pagamento del corrispettivo. Tale disposizione trova applicazione con riferimento ai pagamenti effettuati a decorrere dal 4 luglio 2006.
Le due norme, pur interagendo tra loro, operano su piani diversi in quanto, mentre la prima è diretta a sanzionare l’illegittimo uso di denaro contante, la seconda è volta ad assicurare trasparenza nella contrattazione immobiliare, limitando la reticenza o la falsa indicazione delle modalità di pagamento del prezzo.
All’interno del suddetto quadro normativo, lo Studio n. 50-2013/B del Consiglio Nazionale del Notariato si sofferma sulle possibili criticità derivanti dai pagamenti effettuati non contestualmente al perfezionamento dell’atto di compravendita, ma già avvenuti in epoche precedenti al 4 luglio 2006, e dai pagamenti dilazionati.
La dichiarazione non sottrae le parti ai controlli sulla veridicità
Per la prima fattispecie il rischio può essere rappresentato dalla possibilità che le parti contraenti mascherino un pagamento in contanti, superiore alla soglia consentita, dichiarando che lo stesso è avvenuto in epoca precedente al 4 luglio 2006.
A tal proposito, nel documento si sottolinea come l’aver reso la dichiarazione ex comma 22 dell’art. 35 del DL n. 223/2006 non sottrae comunque le parti a controlli sulla sua veridicità. Si pensi, ad esempio, a quei casi in cui venga riscontrato un versamento presso una banca oggi di una somma incassata sei o più anni prima. Un simile comportamento rientrerebbe comunque all’interno di un’area di sospetto, facendo scattare i presidi antiriciclaggio e la contestazione di falsità della dichiarazione resa, in sede di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria.
Per quanto riguarda la seconda fattispecie, che costituisce una prassi largamente utilizzata nelle compravendite immobiliari (si pensi, ad esempio, alle compravendite collegate a mutui ipotecari con erogazione rinviata al momento dell’iscrizione dell’ipoteca) la dilazione, laddove sia prevista al fine di mascherare un passaggio illecito di denaro contante potrebbe costituire illecito sotto il profilo dell’omessa dichiarazione, laddove ne ricorrano i presupposti, e sotto il profilo dell’infrazione alle norme che limitano l’utilizzo di denaro contante.
Al di fuori dei casi di pagamenti effettuati anteriormente al 4 luglio 2006 o dilazionati, potranno risultare sospetti e, quindi, esposti ad eventuali verifiche da parte dell’Amministrazione finanziaria quei pagamenti che appaiano ingiustificati sotto il profilo delle normali prassi commerciali (quali, ad esempio, versamenti effettuati a costruttori privi di riscontri contabili, pagamenti di importi elevati a favore di soggetti estranei, superiori alle soglie limite di utilizzo di denaro contante, privi di traccia documentale).
Lo Studio conclude osservando che, nell’ambito dell’assolvimento degli obblighi antiriciclaggio da parte dei professionisti, se da una parte la dichiarazione di aver effettuato un pagamento anteriormente al 4 luglio 2006 ovvero di voler dilazionare lo stesso in un periodo successivo al perfezionamento del contratto non può ritenersi tout court sospetta, dall’altra, nel presupposto che una tale dichiarazione potrebbe essere strumento per evitare il tracciamento dei pagamenti, la circostanza va valutata insieme a tutti gli altri dati ed informazioni relativi alla prestazione professionale al fine di effettuare, laddove emergano elementi di sospetto di riciclaggio, una segnalazione all’UIF, ai sensi dell’art. 41 del DLgs. 231/2007, ovvero una comunicazione al MEF, ai sensi dell’art. 51 del medesimo decreto, qualora ci sia il fondato sospetto che un pagamento sia avvenuto in violazione alle norme che limitano l’utilizzo del denaro contante.
Fonte: Eutekne autore Stefano De Rosa

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