Il regime dei minimi vale cinque anni

Un architetto che ha aperto la partita Iva nel 2010, indipendentemente dall'età, può applicare il regime dei contribuenti minimi fino al periodo di imposta 2014 compreso. Se nel frattempo compie i 35 anni, nel 2015 deve transitare al regime contabile super semplificato, semplificato o ordinario, mentre in caso contrario può applicare il regime di favore fino all'anno in cui compie i 35 anni.
Il lettore Carmine Cuomo deve verificare se nel triennio precedente (nel caso in esame precedente al 2010) non abbia esercitato un'attività professionale, di impresa anche in forma associata o familiare.
Inoltre è necessario che l'attività inquadrata nei contribuenti minimi, non rappresenti una prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo (esclusa la pratica professionale). In caso di acquisto di azienda la cedente nel periodo di imposta precedente non deve aver superato i limiti dimensionali previsti per i contribuenti minimi (ricavi di ammontare non superiore a 30mila euro, beni strumentali inferiori nel triennio di 15mila eccetera).
Il reddito dei contribuenti minimi si determina con il principio di cassa anche per le imprese; l'imposta sostitutiva è il 5 per cento. L'agenzia delle Entrate con provvedimento del 22 dicembre 2011 ha precisato che sui compensi pagati a chi è nel regime dei minimi non si deve applicare la ritenuta d'acconto; infatti l'imposta del 5% non è in grado di sostenerla. Tuttavia si presentano molti casi in cui il contribuente minimo ha subito la ritenuta d'acconto; si pensi a chi svolge attività nel settore dell'edilizia che possono subire involontariamente la ritenuta del 4%, da parte delle banche, sui corrispettivi relativi alle prestazioni rilevanti per il committente ai fini delle detrazioni del 36/50 o 55 per cento. Si presentano inoltre casi di operazioni a cavallo del 31 dicembre e cioè fatturate nel 2011 quando il contribuente rientrava nel regime delle nuove iniziative produttive, mentre il pagamento è avvenuto nel 2012 con ritenuta d'acconto applicata. Poi capita che il sostituto di imposta per abitudine comunque applica la ritenuta d'acconto anche se il prestatore è contribuente minimo, come scrive Ferdinando Croveri.
Nel quadro LM contenuto nel modello Unico 2013 non è previsto alcun riquadro che possa contenere queste ritenute d'acconto. Nel rigo 12 sono previsti una serie di crediti di imposta, tutti per la verità scarsamente probabili, ma non si fa alcun riferimento alle ritenute d'acconto subite se non quelle cedute ai consorzi fra imprese. Quindi non c'è spazio per le ritenute d'acconto subite da recuperare. Si potrebbe forse utilizzare il riquadro 7 del rigo LM12, denominato altri crediti d'imposta che non è chiaramente quello giusto; garantirebbe soltanto il medesimo percorso delle ritenute d'acconto. In alternativa si potrebbe utilizzare il rigo acconti - RN37, il tutto auspicando che in sede di liquidazione automatizzata della dichiarazione la soluzione adottata non faccia partire l'avviso bonario.
Certamente la soluzione indicata da alcuni uffici periferici delle Entrate di richiedere il rimborso ex articolo 38 del Dpr 602/73, della ritenuta d'acconto subita dai minimi è quella che convince meno.
Fonte: Il sole 24 ore autore Gian Paolo Tosoni

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