Perdite su crediti, sconto esteso. Deduzione già nel periodo d'imposta in cui si apre una procedura concorsuale

Dichiarazioni 2013. I principali chiarimenti che sono stati forniti da Assonime sulle modalità di applicazione delle nuove regole 
Le perdite su crediti verso debitori falliti si possono dedurre già nel periodo d'imposta nel quale la procedura concorsuale viene aperta. Lo ritiene Assonime, nella corposa circolare del 13 maggio. Ma queste sono solo prime indicazione su un tema molto sentito ora con la crisi. Nonostante questo e le novità introdotte nell'agosto 2012 dalla legge 134/12, sul tema non sono ancora arrivati chiarimenti ufficiali dell'agenzia delle Entrate. Senza contare che le associazioni delle imprese e le banche avevano chiesto una riformulazione complessiva in occasione della delega fiscale, di cui si era parlato lo scorso anno e che è rimasta in sospeso con la fine della legislatura.
La stessa circolare Assonime auspica chiarimenti ufficiali.Tuttavia fornisce indicazioni dettagliate su una serie di punti. Ecco i principali.
Dal punto di vista del creditore, Assonime evidenzia le differenze tra l'impostazione contabile e quella fiscale. Per la prima vi sono eventi estintivi a seguito del venir meno della titolarità giuridica (prescrizione, remissione, cessione) o sostanziale per i soggetti Ias; o eventi valutativi, cioè derivanti da comportamenti estimativi da parificarsi alle svalutazioni. Sul piano fiscale si rilevano all'articolo 101, comma 1, del Tuir le perdite su crediti derivanti da atti di realizzo, mentre il successivo comma 5 dispone su tutte le altre fattispecie non realizzative; la circolare evidenzia che questi requisiti di certezza e precisione hanno senso per i casi di inesigibilità ma non per gli eventi estintivi di carattere giuridico ancorché anch'essi formalmente inclusi nel regime del comma 5. Ma la Cassazione ha in più occasioni ritenuto necessaria la presenza di elementi certi e precisi anche di fronte a eventi estintivi, quindi è estremamente ridotta la differenza tra realizzo e valutazione. Assonime sottolinea che ciò sarebbe verosimile solo in presenza di anomali comportamenti nel determinare gli elementi essenziali della cessione.
Riguardo alla deducibilità dei crediti verso debitori falliti o assoggettati ad altre procedure concorsuali di natura liquidatoria (esclusi i piani di risanamento), va individuato il periodo di competenza. Se, cioè, la deduzione debba avvenire nel periodo di apertura della procedura o se rilevi solo lo status del debitore, rimettendosi cioè ai criteri di imputazione bilancistica. Assonime osserva come nel tempo le sentenze della Cassazione siano state tutt'altro che univoche. In via prevalente la Corte si è espressa per la deducibilità nell'anno di apertura della procedura, salvo ammetterla anche nei periodi successivi a condizione della certezza e determinabilità dell'ammontare deducibile o solo al termine della procedura. Pur citando un'ampia serie di tesi dottrinali, la circolare privilegia le scelte compiute in bilancio «senza la possibilità di ascrivere all'amministrazione finanziaria un potere di sindacare tali scelte». 
Quanto alla necessità (per poterle dedurre) di iscrivere in bilancio le perdite verso debitori assoggettati a procedure concorsuali (o se siano altrettanto rilevanti le perdite iscritte a titolo di svalutazione), Assonime condivide l'orientamento secondo cui è corretto tener conto di ogni componente rettificativa e, quindi, non solo delle perdite rilevate in quanto tali. Sulla modalità di "copertura" delle perdite verso tali soggetti, occorre distinguere tra le imprese industriali (per le quali operano i commi 1 e 2 dell'articolo 106 del Tuir con obbligo di utilizzo del fondo rettificativo costituito ai sensi del comma 1), e le imprese bancarie (qui il comma 3 dell'articolo 106 prevede l'allineamento civilistico/fiscale dei crediti). Per queste ultime le perdite verso procedure concorsuali saranno deducibili solo se in precedenza non sono state effettuate svalutazioni. Assonime non condivide la diversa tesi oggi spesso utilizzata dall'agenzia delle Entrate, che riqualifica le svalutazioni integrali dei crediti come perdite su crediti, salvo poi considerarle indeducibili per mancanza di elementi certi e precisi. 
Nel caso di stanziamenti avvenuti prima dell'inizio della procedura fallimentare il contribuente sarebbe obbligato a dare rilievo a tali svalutazioni, alla stregua di perdite, nell'esercizio di avvio della procedura. Si auspica che non siano censurate tempistiche diverse per motivi di cautela.
Assonime ritiene poi che la nuova fattispecie di deducibilità con caratteristiche di certezza e precisione in presenza di accordi di ristrutturazione possa essere fatta valere dal 2012 anche per accordi stipulati in precedenti periodi. 
I punti rilevanti
01 | LA NUOVA NORMA
I criteri per la deduzione fiscale delle perdite su crediti sono stati resi più favorevoli la scorsa estate, dal Dl 83/12 (decreto sviluppo, convertito dalla legge 134/12). Da allora, l'agenzia delle Entrate non ha ancora fornito chiarimenti ufficiali. Il 13 maggio l'Assonime ha emanato un'articolata circolare, che fornisce le prime interpretazioni
02 | L'ENTRATA IN VIGORE
Dal punto di vista operativo, il problema più urgente da risolvere era la determinazione di quale fosse l'esercizio a partire dal quale le novità fossero da applicare. Assonime ritiene che sia il 2012, per cui bisognerà tenerne conto già da ora, in sede di compilazione del modello Unico 2013 (che riguarda i redditi dello scorso anno)
03 | LA SOGLIA
Vengono considerati crediti di modesto importo (stralciabili quando passano oltre sei mesi dalla scadenza) quelli non superiori a 5.000 euro. Questo limite si dimezza per le imprese di grandi dimensioni (150 milioni di ricavi, che saranno ridotti a 100)
L'approfondimento
Sul Sole 24 Ore di ieri una ricognizione dei problemi aperti in relazione alle novità sulle perdite su crediti e sui primi chiarimenti che sono arrivati da Assonime. I contribuenti restano in attesa del varo della circolare con i chiarimenti dell'agenzia delle Entrate.
Fonte: Il sole 24 ore autore Renzo Parisotto

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