Perdite su crediti, soglia ridotta

Per la deduzione a partire da 2.500 euro limite di ricavi a quota 100 milioni 
Per i crediti di modesto importo, la deduzione in Unico 2013 attende i chiarimenti ufficiali. Le società alle prese con il calcolo dell'Ires da versare a giugno affrontano la difficile applicazione delle norme sulla deducibilità delle perdite su crediti introdotte dal decreto legge 83/2012. Su questi aspetti si sofferma la circolare Assonime 15 del 13 maggio 2013.
Il nuovo regime si caratterizza per una più ampia possibilità di deduzione che dovrebbe limitare i rischi di contestazione a carico delle imprese. La parte più corposa delle disposizioni riguarda i crediti di modesta entità, dei quali viene consentito lo stralcio quando sono decorsi oltre sei mesi dalla scadenza. Rientrano in questo regime i crediti non superiori a 5mila euro, importo che si dimezza per le imprese di grandi dimensioni (articolo 27 del Dl 185/08). Già sulla individuazione di questa categoria di contribuenti, sono stati sollevati dubbi interpretativi.
Il primo riguarda la soglia di ricavi: 150 milioni che dovrebbero essersi ridotti a 100 in forza di un provvedimento dell'Agenzia che però non è stato ancora emanato; da segnalare che, secondo Assonime, l'importo di 100 milioni è già in vigore dal 2011 in quanto previsto direttamente dalla legge.
Il secondo dubbio riguarda il periodo di imposta in cui la dimensione del contribuente va misurata. Ci si chiede, ad esempio, se un'impresa di grandi dimensioni nel 2011 (110 milioni di ricavi), scesa sotto soglia nel 2012 (95 milioni), possa applicare il limite di 5mila euro a crediti sorti nel 2011, la cui scadenza ultrasemestrale si è verificata nel 2012.
Il problema più rilevante si pone poi in presenza di distinti crediti verso lo stesso cliente, singolarmente al di sotto della soglia, ma che superano il limite se considerati complessivamente. Letteralmente la norma dovrebbe applicarsi considerando l'entità della singola partita (questa è anche la tesi sostenuta da Assonime) in quanto la condizione temporale di scadenza è necessariamente riferita al credito e non al debitore, ma ciò finisce per legittimare deduzioni anche di importi rilevanti sullo stesso cliente, che invece avrebbero giustificato un'azione di recupero. In ogni caso, come chiarisce Assonime nella circolare di ieri, l'importo del credito da confrontare con la soglia dovrebbe assumersi comprendendovi l'Iva e senza considerare interessi di mora o addebiti di spese. Non ostacolerebbe inoltre la deduzione la presenza di coperture assicurative o di garanzie. 
Sempre per i piccoli crediti, va chiarito se la norma, come sembra, pone una mera facoltà per il contribuente, il quale può esercitarla a partire dall'anno in cui si realizza la condizione temporale (come sostiene Assonime). Visto quanto accade in sede di verifica per i crediti verso debitori falliti (per i quali vengono generalmente contestate le deduzioni effettuate in esercizi successivi alla apertura della procedura anche se, secondo la circolare Assonime, la deduzione spetterebbe a partire dall'apertura della procedura secondo le scelte contabili operate dall'impresa), andrebbe confermato che lo sconto dei piccoli crediti può utilizzarsi anche in esercizi successivi a quello in cui è decorso il semestre dalla scadenza originaria.
Infine le novità – comprese quelle per i crediti prescritti e per le procedure concorsuali (che comprendono ora anche gli accordi di ristrutturazione dei debiti) – entrano in vigore dall'esercizio 2012 senza che sia prevista alcuna disposizione transitoria. Trattandosi di norme a favore del contribuente, sarebbe opportuno che le Entrate stabilissero che le imprese possono dedurre nel modello Unico 2013 anche perdite i cui presupposti (in base alla nuova disposizione) si sono generati in periodi precedenti, come ad esempio nel caso di un credito di modesta entità scaduto da oltre sei mesi nel 2010 o un accordo di ristrutturazione omologato nel 2011 (in senso conforme si esprime Assonime nella circolare di ieri).
I dieci problemi principali
CREDITI DI MODESTA ENTITÀ
01|PIÙ CREDITI
Per la deduzione delle perdite su crediti di modesto importo (5mila euro ridotti a 2.500 per imprese di grandi dimensioni) scaduti da oltre 6 mesi ci si chiede se, in presenza di distinti crediti verso lo stesso debitore, si debba considerare per il confronto con la soglia l'importo della singola posizione o il credito totale
02|AZIONI DI RECUPERO
In presenza delle due condizioni (scadenza e importo) per la deducibilità della perdita, va chiarito se occorra che il creditore abbia anche svolto azioni volte al recupero del credito, quali lettere di sollecito, intimazioni da parte di legali o altro), oppure se, trattandosi di una sorta di deduzione automatica, non risulti necessaria alcuna formalità
03|LIMITE DELL'IMPRESA
La soglia che qualifica i crediti "di modesta entità" si riduce a 2.500 euro se l'impresa creditrice è di grande dimensione ai sensi dell'articolo 27, comma 10, del Dl 185/08. Va chiarito se il limite di ricavi rilevante è ancora di 150 milioni, oppure è sceso a 100 milioni (come da istruzioni a Unico 2013) pur in assenza del provvedimento che avrebbe dovuto stabilirlo. È inoltre dubbio quale sia il momento in cui effettuare la verifica della dimensione del contribuente: esercizio di insorgenza del credito oppure esercizio in cui scatta (essendo il credito scaduto da oltre sei mesi) la deducibilità della perdita?
04|AMBITO TEMPORALE
Si chiede conferma del fatto che, una volta decorso il termine di 6 mesi dalla scadenza del credito previsto dalla norma (da verificare, si ritiene, con riferimento alla data di chiusura dell'esercizio del creditore), il contribuente ha la facoltà di dedurre la perdita a partire da quell'esercizio e dunque anche in anni successivi sulla base di proprie autonome valutazioni, senza che possa poi contestarsi una violazione del principio di competenza
05|DECORRENZA
La nuova facoltà di deduzione dei crediti di modesto ammontare è in vigore dall'esercizio 2012. Ci si chiede se, da tale esercizio, possano essere dedotte, avvalendosi della disposizione in esame, anche perdite relativi a crediti la cui scadenza da oltre sei mesi si era verificata già nel periodo di imposta 2011 e in precedenti
CREDITI PRESCRITTI
01|DECORRENZA
Ci si chiede se la disposizione che consente la deduzione delle perdite quando il diritto alla riscossione è prescritto valga solo con riferimento ai crediti la cui prescrizione è avvenuta a partire dall'esercizio 2012 oppure se, in questo esercizio, possano essere dedotte in via transitoria anche perdite relative a crediti prescritti in annualità precedenti. Occorrono, poi, azioni volte al recupero del credito?
DEBITORI IN PROCEDURA CONCORSUALE
01|RISTRUTTURAZIONE
Tra le procedure concorsuali che legittimano la deduzione vengono aggiunti gli accordi di ristrutturazione dei debiti. Ci si interroga sulla possibilità di dedurre, nell'esercizio 2012, anche perdite riferite a debitori che hanno ottenuto l'omologazione dell'accordo in annualità precedenti. Ci si chiede inoltre se questa procedura valga al fine del recupero dell'Iva
02|AMBITO TEMPORALE
Resta ancora da chiarire, viste le contrastanti pronunce di giurisprudenza, se sia possibile, e in presenza di quali condizioni, dedurre le perdite su crediti verso debitori falliti, in esercizi successivi all'apertura della procedura concorsuale. In caso di risposta negativa, ci si chiede se la deduzione possa comunque essere effettuata alla data di chiusura del fallimento
CREDITI INESIGIBILI IN BASE A ELEMENTI CERTI E PRECISI
01 | ELEMENTI CERTI E PRECISI
Deve essere confermato che, per le poste superiori a 5mila o 2.500 euro, resta possibile la deduzione, anche in assenza di procedure concorsuali (o di prescrizione), qualora l'impresa abbia esperito, senza esito, le azioni di recupero che risultano opportune in funzione dell'importo del credito
PERDITE SU CREDITI PER EFFETTO DI CONTESTAZIONI
01 | SOPRAVVENIENZE PASSIVE
Va confermato che i minori incassi derivanti non dall'insolvenza del debitore, ma a seguito della definizione di contestazioni del cliente sulla fornitura costituiscono sopravvenienze passive (e non perdite su crediti) la cui deduzione non richiede il preventivo utilizzo del fondo (articolo 106) e rileva anche ai fini dell'Irap.
Fonte: Il sole 24 ore autore Luca Gaiani

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