Recupero acconti per i «nuovi» minimi fuori regime con effetto retroattivo

Gli acconti versati vanno esposti nella colonna 4 del rigo RN37 del modello UNICO 2013 PF
In sede di compilazione del modello UNICO 2013, particolare attenzione merita il caso in cui, nel 2012, si sia verificata una causa di decadenza dal regime dell’imprenditoria giovanile e dei lavoratori in mobilità (c.d. “nuovi” minimi) che abbia comportato il venir meno del regime agevolato già dall’inizio dell’anno.
L’ipotesi tipica è quella del superamento del limite di 45.000 euro di ricavi o compensi percepiti nel periodo d’imposta. In particolare, qualora l’esubero si sia verificato successivamente al versamento della prima o della seconda o unica rata dell’acconto dell’imposta sostitutiva (ad esempio, nel mese di dicembre 2012), si pone il problema di “recuperare” gli importi corrisposti a tale titolo. Infatti, nella fattispecie prospettata, all’interno del modello UNICO 2013, il contribuente non deve compilare il quadro LM, bensì i quadri RE oppure RF o RG (secondo l’attività esercitata e il regime contabile adottato), essendo transitato alla disciplina “ordinaria” già dal 2012.
In linea teorica, egli si troverebbe nell’impossibilità di scomputare i suddetti acconti, poiché, di regola, essi andrebbero indicati nel rigo LM15.
Per porre rimedio a tale inconveniente, dovrebbe essere utilizzabile la colonna 4 del rigo RN37, all’interno del quadro RN deputato alla liquidazione dell’IRPEF, consentendo così, di fatto, di sottrarre tali acconti dall’IRPEF dovuta a saldo per il 2012, senza che vadano persi.
L’uso del condizionale è d’obbligo, perché le istruzioni ai modelli di dichiarazione sembrano riservare tale rigo esclusivamente agli ex minimi, vale a dire a coloro che si sono avvalsi del regime fino al 2011. Infatti, viene precisato che nella citata colonna occorre esporre i versamenti effettuati indicando, nel modello F24, come anno di riferimento, il “2012” e, come codici tributo, “1798” e “1799”.
La situazione contemplata dalle istruzioni appare però marginale, atteso che, di regola, i versamenti in acconto eseguiti nel 2012 avrebbero dovuto essere effettuati con i codici tributo “1793” o “1794”, relativi alla “nuova” disciplina. Per questo motivo, l’uso, nel 2012, dei codici “1798” e “1799”, propri del previgente regime, sembra limitato ai casi di mero errore nella scelta del codice o di ravvedimento operoso. Si consideri poi che la suddetta colonna 4 era già presente nei modelli UNICO degli scorsi due anni proprio per consentire il suddetto recupero. 
Alla luce delle considerazioni sopra formulate, la circostanza che le istruzioni non citino i “nuovi” minimi appare frutto di una dimenticanza, piuttosto che di una reale intenzione di circoscrivere la suddetta facoltà di recupero ai contribuenti che hanno applicato il regime solo fino al 2011.
Quello sopra esemplificato è comunque un caso diverso da quello già esaminato nei giorni scorsi (si veda “«Nuovi» minimi al test dell’acconto dell’imposta sostitutiva” del 12 giugno 2013), nel quale il regime viene meno dall’anno successivo a quello in cui la causa di decadenza si verifica, come accade, tipicamente:
- al venir meno di uno degli altri requisiti necessari (ad esempio, conseguimento di ricavi o compensi superiori a 30.000 euro, ma non a 45.000 euro, effettuazione di una cessione all’esportazione, sostenimento di spese per lavoratori dipendenti o collaboratori, mancanza dei nuovi requisiti previsti dal DL 98/2011, ecc.);
- al verificarsi di una delle condizioni ostative (ad esempio, trasferimento della residenza all’estero, applicazione di uno dei regimi speciali ai fini IVA, ecc.).
Scomputo nel quadro LM se ricorrono altre cause di decadenza
Così, ipotizzando che nel 2012 siano stati conseguiti ricavi o compensi pari a 40.000 euro, il regime cessa di trovare applicazione a partire dal 2013, con il risultato che nessun problema si pone riguardo allo scomputo degli acconti versati nel 2012 a titolo di imposta sostitutiva. Infatti, l’imposta relativa al 2012 viene liquidata all’interno del quadro LM del modello UNICO 2013, con il relativo scomputo degli acconti corrisposti.
Per completezza, rammentiamo infine che, verificandosi il superamento del limite di 45.000 euro di ricavi o compensi percepiti nel periodo d’imposta, oltre alla necessità di “recuperare” gli acconti eventualmente pagati:
- è dovuta l’IVA relativa ai corrispettivi delle operazioni imponibili effettuate nell’intero anno solare, determinata mediante scorporo dal corrispettivo indicato in fattura per la frazione d’anno antecedente il superamento del predetto limite, salvo il diritto alla detrazione dell’imposta sugli acquisiti relativi al medesimo periodo;
- per i ricavi o compensi conseguiti dopo il superamento del predetto limite, il contribuente deve addebitare l’IVA in fattura al cessionario o committente.
Fonte: Eutekne autore Luca FORNERO 

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