Responsabilità solidale negli appalti sotto la lente di Assonime

La circ. 18 fornisce ulteriori chiarimenti sull’ambito soggettivo e oggettivo di applicazione, ma la disciplina in esame potrebbe essere abrogata
Con la circolare n. 18 di ieri, Assonime illustra l’ambito applicativo della disciplina in materia di responsabilità in ambito fiscale tra committente, appaltatore e subappaltatore, in relazione alle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e all’IVA, di cui all’art. 13-ter del DL 22 giugno 2012 n. 83, convertito nella L. 7 agosto 2012 n. 134, che ha ulteriormente modificato l’art. 35 del DL 4 luglio 2006 n. 223, convertito nella L. 4 agosto 2006 n. 248, tenendo conto dei chiarimenti già forniti dall’Agenzia delle Entrate (circolari 8 ottobre 2012 n. 40 e 1° marzo 2013 n. 2).
La disciplina in esame si applica ai contratti di appalto di cui all’art. 1655 c.c., in relazione ai quali la dottrina civilistica e la giurisprudenza hanno individuato gli elementi essenziali e qualificanti:
- nell’autonoma organizzazione imprenditoriale dell’appaltatore, che deve essere dotato di persone e mezzi adeguati al raggiungimento dello scopo del contratto;
- nel rischio che egli si assume in relazione all’esecuzione dell’opera o del servizio;
- nella mancanza di un suo vincolo di subordinazione al committente;
- nella circostanza che l’oggetto del contratto è normalmente rappresentato da un “facere” finalizzato ad un risultato concreto (l’esecuzione di un’opera o di un servizio).
Rientrano nell’ambito applicativo della disciplina di cui al citato art. 13-ter anche i contratti di subappalto, che la dottrina civilistica e la giurisprudenza hanno qualificato come contratti di natura “derivata” dal contratto di appalto, ai quali si applica quindi la stessa disciplina del contratto “base”, ferma restando la necessità dell’autorizzazione del committente (art. 1656 c.c.).
La disciplina in commento non si rende quindi applicabile alle fattispecie contrattuali diverse dall’appalto, seppure ad esso assimilabili sotto qualche profilo.
In particolare, sono esclusi i contratti di prestazione d’opera di cui all’art. 2222 c.c., in cui il lavoro personale del prestatore risulta essere prevalente rispetto all’organizzazione dei mezzi approntati per eseguirlo, ad esempio in caso di prestazioni fornite da artigiani.
Esulano dall’ambito applicativo della nuova normativa anche i contratti che prevedono l’effettuazione a favore di committenti o di appaltatori di prestazioni di servizi da parte di professionisti (avvocati, commercialisti, ingegneri, architetti, ecc.), anche se organizzati in forma societaria. Tali prestazioni (es. consulenza legale o fiscale, progettazione o direzione di opere edili, ecc.), infatti, rientrano nelle prestazioni intellettuali, disciplinate dall’art. 2230 c.c., che sono prive del requisito dell’organizzazione imprenditoriale tipica delle prestazioni rese in esecuzione dei contratti di appalto.
Fuori anche i c.d. “appalti-fornitura”, cioè quei contratti che prevedono che i soggetti committenti acquisiscano la proprietà di beni che non sono esistenti al momento della stipula degli stessi, dovendo essere realizzati dai fornitori seguendo specifiche indicazioni dei committenti, ma la cui realizzazione rientra nell’oggetto dell’ordinaria attività di produzione dell’impresa fornitrice; si tratta infatti di accorgimenti marginali e secondari diretti ad adattare il bene alle specifiche esigenze dell’acquirente, mentre si rientra nel contratto d’appalto qualora le modifiche siano tali da dar luogo ad un prodotto diverso, nella sua essenza, da quello realizzato normalmente (cfr. Cass. 6 maggio 2008 n. 3375).
Assonime analizza inoltre il contratto di subfornitura, disciplinato dalla L. 18 giugno 1998 n. 192, che si differenzia dal contratto di appalto per essere caratterizzato dalla dipendenza tecnica o progettuale del subfornitore dal committente, essendo quest’ultimo a fornire sia il progetto per la realizzazione del bene o del servizio, sia, in tutto o in parte, i materiali occorrenti per la realizzazione.
Non sono altresì assimilabili all’appalto:
- i contratti di somministrazione periodica o continuativa di cose (art. 1559 c.c.);
- i servizi di posa in opera di beni effettuati dai soggetti cedenti, che rivestono una mera funzione accessoria della cessione;
- i c.d. “noli a caldo”, aventi ad oggetto la concessione in uso di un macchinario o di un mezzo di trasporto e la messa a disposizione di personale addetto al suo funzionamento;
- il contratto di messa a disposizione di stand nell’ambito di una fiera, che si configura come un contratto misto avente ad oggetto la locazione di spazi espositivi e la prestazione di servizi accessori di varia natura (es. vigilanza, assicurazione), purché il valore complessivo di tali servizi non sia prevalente rispetto alla locazione degli spazi espositivi.
Devono invece essere considerati quali contratti di appalto il contratto di logistica, nel quale le attività poste in essere dal vettore non sono meramente accessorie al trasporto ma si articolano in molteplici, autonome prestazioni, quali, ad esempio, i lavori di imballaggio, la raccolta di ordinativi, il trasferimento, la gestione e la conservazione dei beni, il deposito, la consegna a differenti destinatari, ecc., e l’appalto di servizi di trasporto, in forza del quale il vettore si obbliga a trasferire, per un certo periodo di tempo, all’interno di un predeterminato ambito territoriale, persone o cose da un luogo a un altro.
Dal punto di vista soggettivo, sono esclusi dall’ambito applicativo della nuova disciplina i contratti di appalto in cui il committente è una persona fisica non esercente attività rilevante ai fini IVA; tuttavia, Assonime evidenzia come la responsabilità solidale si applichi nei rapporti fra l’appaltatore e l’eventuale subappaltatore, in quanto soggetti operanti nell’ambito di attività imprenditoriali rilevanti ai fini dell’IVA.
Discorso analogo qualora il committente sia un condominio o una stazione appaltante, soggetti esclusi dall’ambito di applicazione della disciplina in esame, se l’appaltatore si avvale di subappaltatori.
Si segnala, tuttavia, che la disciplina in esame potrebbe essere abrogata nell’ambito degli interventi contenuti nel c.d. “pacchetto semplificazioni”.
Fonte: Eutekne autore Massimo NEGRO 

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