Ultimi giorni per gli interpelli delle società di comodo

Tempo fino al 2 luglio per presentare alle Direzioni Regionali le istanze per il 2012
Scade il prossimo 2 luglio 2013 il termine per la presentazione delle istanze per la disapplicazione delle società di comodo per il periodo d’imposta 2012, per i soggetti che non possono fare valere alcuna causa di esclusione o disapplicazione. Con una soluzione che, per la verità, non risulta unanimemente condivisa, l’Agenzia delle Entrate ritiene infatti inammissibili le istanze carenti del requisito della “preventività”, in quanto presentate oltre il novantesimo giorno antecedente al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta cui le istanze stesse si riferiscono: posto questo quadro, è necessario presentare le istanze entro il 2 luglio, novantesimo giorno antecedente alla scadenza di UNICO 2013 del 30 settembre.
Con riferimento alle “vecchie” società non operative, i cui ricavi non raggiungono il minimo determinato in base ai coefficienti, l’Agenzia ha più volte precisato che oggetto dell’istanza è la dimostrazione delle situazioni oggettive (non necessariamente straordinarie) che hanno impedito il raggiungimento dei ricavi minimi. In più documenti di prassi sono state evidenziate tali situazioni: si va dalla C.M. n. 48 del 26 febbraio 1997 per i periodi di non normale svolgimento dell’attività (ad esempio, società che necessitano di autorizzazioni amministrative per determinate operazioni, situazione abbastanza frequente anche nell’edilizia), alle circolari n. 5 del 2 febbraio 2007 e n. 44 del 9 luglio 2007 per le società immobiliari, holding o in liquidazione volontaria.
Diversamente, per le società in perdita sistematica, l’Agenzia non ha fornito alcuna esemplificazione, limitandosi ad affermare che nelle istanze occorre indicare le “situazioni oggettive” che autorizzerebbero la disapplicazione della disciplina.
Secondo la circolare CNDCEC n. 25/IR del 31 ottobre 2011, si tratterebbe ad esempio delle motivazioni che determinano la scelta di continuare l’attività imprenditoriale anche in presenza di perdite continuative lungo tutto il triennio di riferimento, o in alternativa della sussistenza di situazioni particolari che possono avere determinato lo stato di perdita (potrebbe essere quello delle società di costruzioni che dichiarano perdite nel corso della costruzione degli immobili e utili solo all’atto della vendita, anche se in molti di questi casi si può fare valere la causa di disapplicazione automatica rappresentata dal margine operativo lordo positivo).
Secondo altra parte della dottrina, invece, si tratterebbe più semplicemente di dimostrare che la società svolge un’attività economica effettiva – seppure con risultati negativi – e che i beni d’impresa non sono finalizzati al godimento dei soci. Si tratta di indicazioni solo ad un esame superficiale eccessivamente generiche, in quanto in più occasioni la giurisprudenza di merito ha valorizzato tali aspetti, seppure nel campo contiguo delle società non operative.
Istanze separate per società non operative e società in perdita sistematica
In determinati contesti la società si ritrova sia non operativa per insufficienza dei ricavi, sia in perdita sistematica per la presenza di risultati negativi. In questo caso è consigliabile presentare due istanze separate, in quanto secondo la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 23 dell’11 giugno 2012 si tratta di due discipline separate, per cui l’istanza cumulativa sarebbe inammissibile.
Un caso che risulta, poi, frequente riguarda le società che, pur non avendo in passato raggiunto il livello minimo di ricavi, hanno ottenuto interpello favorevole in relazione alla disciplina delle società non operative, con effetto anche sui periodi successivi se le condizioni non si sono modificate. Se tali società risultano di comodo per il 2012 in virtù della presenza di perdite nel triennio precedente, non è possibile invocare la risposta positiva quale causa di disapplicazione, in virtù dei differenti presupposti che regolano le due norme.
Andrà quindi presentata un’apposita istanza per la disapplicazione delle norme sulle società in perdita, che è presumibile ricalchi le motivazioni a suo tempo addotte per la normativa sulle società non operative (normalmente, infatti, le cause che hanno determinato la flessione dei ricavi sono le stesse che hanno causato le perdite); appare comunque consigliabile menzionare nella nuova istanza la risposta positiva al vecchio interpello per le società non operative, eventualmente allegando la risposta.
Per quanto riguarda le modalità di presentazione dell’istanza va da ultimo ricordato che, sebbene sia normativamente prevista la sola spedizione in plico raccomandato con avviso di ricevimento, la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 14 del 15 marzo 2007 ha ammesso anche la consegna diretta all’ufficio competente per territorio. 
Fonte: Eutekne autore Gianluca ODETTO  

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