Unico per i “supersemplificati”

Il quadro da compilare per gli ex minimi che sono passati al “regime supersemplificato”
Caso – Prederemo in esame il caso riguardante la compilazione di Unico da parte di un contribuente che operava nel regime dei minimi fino al 31.12.2011 e che dal 1.01.2012 è stato costretto a uscire dal regime, in quanto non presentava i nuovi requisiti previsti dalla manovra estiva 2011 e che per questo motivo è passato al regime supersemplificato degli “ex minimi”. 
Uscita regime minimi - La maggior parte dei contribuenti che fino al 2011 hanno adottato il regime dei minimi, a partire dall’1.1.2012, non avendo i requisiti per accedere al nuovo regime hanno dovuto applicare l’IVA nei modi ordinari e determinare il reddito con le regole previste dall’art. 66, TUIR se impresa e dall’art. 54, TUIR se lavoratore autonomo. 
Regimi possibili - Ai fini contabili i soggetti in esame hanno potuto adottare un regime “supersemplificato” che prevede l’esonero dalla tenuta delle scritture contabili, la liquidazione annuale dell’IVA e l’esenzione dall’IRAP (regime “ex minimi”) oppure tenere, per opzione, la contabilità ordinaria. Si evidenza che il contribuente minimo fino al 31.12.2011, che possedeva tutti i vecchi requisiti ma non possedeva i nuovi requisiti, poteva passare “naturalmente” al regime semplificato degli “ex minimi”. Mentre qualora avesse voluto adottare il regime ordinario, questo doveva avvenire tramite opzione. 
Regole di tassazione - Per le regole di tassazione del nuovo regime “supersemplificato degli ex minimi” il testo di legge contenuto nella manovra estiva 2011 non diceva alcunché. In assenza di qualsivoglia riferimento nel testo di legge e data la collocazione delle relative norme all’interno dell’articolo recante le nuove disposizioni riguardanti i contribuenti minimi a cui si applica l’imposta sostitutiva, era sorto il dubbio se a tale regime supersemplificato si applicasse, appunto, l’imposta sostitutiva, con le sue “particolari” regole di formazione del reddito imponibile, ovvero l’Irpef, con le ordinarie modalità di determinazione del reddito previste dal Tuir. 
Interpello - Tale questione è stata in principio risolta con la risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate a un’interpellanza parlamentare: in tale sede è stato chiarito che, a partire dal primo gennaio 2012, nei confronti dei contribuenti che rientrano nel regime “supersemplificato degli ex minimi” troveranno applicazione, ai fini del calcolo dell’Irpef, le consuete regole di determinazione del reddito d’impresa e di lavoro autonomo, nonché le aliquote ordinarie (cfr. Interrogazione — Camera dei Deputati — del 28 settembre 2011, numero 5-05408, on. Orcolin). 
Unico – Alla luce di tale chiarimento nel modello Unico non è presente alcun quadro speciale per l’indicazione dei redditi conseguiti. Applicandosi le regole ordinarie di determinazione del reddito e di imposizione fiscale questi contribuenti, per dichiarare gli incassi e le spese del 2012, dovranno compilare in Unico 2013 il quadro RE, se professionisti, o il quadro RG, previsto per le imprese in regime di contabilità semplificata.
Fonte: Fiscal Focus autore Devis Nucibella

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