UNICO slitta non solo per gli studi di settore, ma anche per i «minimi»

L’ufficialità arriva dal Ministero dell’Economia, che ha reso nota la firma del DPCM di proroga
Arriva al traguardo la proroga dei versamenti derivanti dalle dichiarazioni UNICO 2013 e IRAP 2013, con la firma ieri dell’apposito decreto da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, Enrico Letta.
Come anticipato su Eutekne.info (si veda “Verso la proroga di UNICO anche per i contribuenti minimi” del 13 giugno), la proroga riguarda solo i contribuenti per i quali sono previsti gli studi di settore, ma con un’estensione anche alle persone fisiche che adottano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità (c.d. “nuovi contribuenti minimi”).
I versamenti derivanti dai modelli UNICO 2013 e IRAP 2013, in scadenza il 17 giugno 2013 (in quanto 16 giugno cade di domenica), possono quindi essere effettuati entro l’8 luglio 2013, senza alcuna maggiorazione, o dal 9 luglio al 20 agosto 2013, con la maggiorazione dello 0,4%, da parte dei contribuenti, sia persone fisiche che soggetti diversi, che soddisfano entrambe le seguenti condizioni:
- esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore di cui all’art. 62-bis del DL 30 agosto 1993 n. 331 conv. L. 29 ottobre 1993 n. 427;
- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascuno studio di settore, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle finanze (attualmente 5.164.569 euro).
Il differimento riguarda inoltre i contribuenti che devono dichiarare un reddito imputato “per trasparenza”, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR, da un soggetto che rispetti le suddette condizioni; sono quindi interessati anche i soci di società di persone, i collaboratori di imprese familiari, i coniugi che gestiscono aziende coniugali, i componenti di associazioni di artisti o professionisti (ad esempio, i professionisti dello studio associato), nonché i soci di società di capitali “trasparenti”.
Nel comunicare l’ufficializzazione della proroga, il Ministero dell’Economia e delle finanze conferma che possono beneficiare del differimento dei versamenti anche i soggetti per i quali operano cause di esclusione dagli studi di settore elaborati (diverse dall’ammontare di ricavi o compensi superiori al suddetto limite di 5.164.569 euro, ad esempio inizio o cessazione attività, non normale svolgimento dell’attività, determinazione forfettaria del reddito) o cause di inapplicabilità degli studi stessi, confermando quindi quanto era già stato espresso in passato dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate del 6 luglio 2007 n. 41 (§ 4).
Tale circolare lasciava però aperta la questione dei c.d. “contribuenti minimi”, la cui disciplina è stata introdotta dalla L. 24 dicembre 2007 n. 244, a partire dal periodo d’imposta 2008, e successivamente riformata dall’art. 27 del DL 6 luglio 2011 n. 98 convertito nella L. 15 luglio 2011 n. 111, a decorrere dal periodo d’imposta 2012 (c.d. “nuovi contribuenti minimi”). I lavoratori autonomi e gli imprenditori individuali che applicano il regime di vantaggio per i contribuenti minimi, sia “vecchi” che “nuovi”, sono infatti esclusi ex lege dall’applicazione degli studi di settore (art. 1 comma 113 della L. n. 244/2007) e ciò, in mancanza di chiarimenti ufficiali specifici, ha portato la dottrina a ritenere che non potessero beneficiare delle proroghe disposte per i soli contribuenti interessati dagli studi di settore.
Nel 2011 e nel 2012 la problematica era stata superata dal fatto che la proroga era stata disposta per tutte le persone fisiche, ma quest’anno stava “riesplodendo”. Mediante un opportuno intervento estensivo, è stato quindi stabilito che la proroga riguarda anche i contribuenti minimi che svolgono attività economiche per le quali sono previsti gli studi di settore, ancorché siano esclusi per legge dalla relativa applicazione.
Proroga per tutti i versamenti con gli stessi termini di IRPEF e IRES
Il Ministero dell’Economia e delle finanze conferma altresì che la proroga si estende agli altri versamenti soggetti agli stessi termini previsti per l’IRPEF e l’IRES, ad esempio la cedolare secca sulle locazioni, l’imposta patrimoniale sul valore degli immobili situati all’estero (IVIE) e quella sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE).
Per quanto riguarda la rateizzazione degli importi dovuti a titolo di saldo o di primo acconto, ai sensi dell’art. 20 del DLgs. n. 241/97, poiché il termine di pagamento della prima rata coincide con quello stabilito per il versamento del saldo o dell’acconto, con riferimento ai contribuenti che possono beneficiare della proroga esso deve intendersi differito all’8 luglio o al 20 agosto 2013 con la maggiorazione dello 0,4%. In relazione ai termini di versamento delle rate successive, rimane invece invariata la scadenza del giorno 16 di ciascun mese, per i soggetti titolari di partita IVA, e della fine di ciascun mese, per gli altri contribuenti.
A partire dalla seconda rata, il contribuente deve corrispondere gli interessi del 4% annuo, previsti dall’art. 5 comma 1 del DM 21 maggio 2009, che decorrono dal primo giorno successivo alla scadenza della prima rata. Gli interessi sono calcolati in modo forfetario, a prescindere dall’effettivo giorno di versamento, secondo il calendario commerciale (i mesi si considerano quindi tutti di 30 giorni), tenendo conto del numero dei giorni che intercorrono tra la scadenza della prima rata e le successive. Qualora il termine di versamento della rata successiva alla prima scada di sabato o di giorno festivo, gli interessi per il versamento rateale si calcolano fino al termine legale di scadenza, senza considerare l’eventuale differimento al primo giorno lavorativo successivo.
Fonte: Eutekne autore Massimo NEGRO

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