Ctp. L'effettivo svolgimento degli eventi. Le sponsorizzazioni richiedono la prova

Non sono deducibili i costi relativi a contratti di sponsorizzazione per i quali il contribuente non ha dimostrato l'effettivo svolgimento delle prestazioni. Lo precisano le sentenze 69/1/2013 e 70/1/2013 della Ctp Pavia.
Il contenzioso scaturisce da una serie di controlli nei confronti di imprese organizzatrici di eventi sportivi automobilistici. Le verifiche hanno ricostruito da una parte società che hanno emesso fatture per la sponsorizzazione di gare di rally relative anche a operazioni inesistenti e, dall'altra, società utilizzatrici delle fatture che hanno dedotto i costi.
In particolare dai riscontri operati su uno degli organizzatori delle manifestazioni è risultato che i costi di noleggio di autovetture si riferivano a operazioni inesistenti delle quali non era stata fornita la prova dell'avvenuto pagamento. Tali risultanze hanno portato, quindi, i verificatori a ritenere che anche le fatture di sponsorizzazione emesse dalla stessa impresa si riferissero a prestazioni mai eseguite. Così sono state segnalate due società di capitali che nel periodo di imposta 2006 si sono avvalse di tali sponsorizzazioni. Dall'esame del contratto di pubblicità stipulato e della documentazione richiesta dal Fisco e prodotta dalle due società è emerso che avevano acquistato spazi pubblicitari su autovetture. Costi però che l'ufficio ha considerato indeducibili in quanto prestati da un'impresa che, a seguito delle segnalazioni ricevute, era risultata priva di mezzi e strutture idonee allo svolgimento della sua attività. Di conseguenza l'amministrazione finanziaria ha provveduto all'emissione separata di avvisi di accertamento e alla segnalazione di reato alla procura per dichiarazione fraudolenta.
Le società hanno impugnato gli atti impositivi ma la Ctp ha respinto l'istanza. I giudici ritengono che la documentazione allegata dalle parti non sia in grado di provare la legittimità delle operazioni contestate. Secondo il collegio di merito nel momento in cui l'amministrazione finanziaria ha fornito validi elementi, anche indiziari, tesi ad affermare che le fatture sono state emesse per operazioni inesistenti, spetta al contribuente dimostrare l'effettivo svolgimento delle prestazioni disconosciute. La prova dell'evasione – osserva il collegio – è stata fornita dalla Guardia di finanza. In capo all'ufficio non sussiste quindi alcun ulteriore obbligo di effettuare valutazioni o integrazioni di quanto già dedotto nel processo verbale di constatazione.
Le parti, invece, si sono limitate a presentare «fotografie di auto non contestualizzate in un contesto di gara» che possono, quindi, fare riferimento anche a momenti diversi rispetto a quelli per cui è avvenuta la sponsorizzazione. 
Fonte: Il sole 24 ore autore Andrea Barison

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