Devono essere garantiti tutti i requisiti. L'avvicinamento al risultato non basta da solo per i bonus

L'adeguamento al risultato puntuale stimato da Gerico 2013 non sana l'eventuale incoerenza sugli indici. Ciò significa che, in caso di mancato allineamento rispetto alla coerenza, è automaticamente preclusa l'ammissione al regime premiale previsto dall'articolo 10 del Dl 201/2011, e l'accesso al salvacondotto per le società di comodo.
Come esaminato nel pezzo in apertura di pagina, la questione è di non poco conto e rischia, in molti casi, di vanificare lo sforzo sostenuto per adeguarsi al ricavo puntuale elaborato dalla procedura.
L'output di Gerico va verificato, con estrema attenzione, nella sua interezza (analisi di congruità, normalità e coerenza), per cogliere compiutamente le conseguenze derivanti dal mancato allineamento in ognuno dei fronti citati.
La strada si fa decisamente in salita con riferimento alla coerenza nei confronti degli indici "tradizionali", essenzialmente per un duplice ordine di motivi.
Da un lato, infatti, gli stessi non fruiscono in alcun modo dei correttivi anti crisi, che al contrario incidono solo sul livello di congruità stimato dal sistema, ma che non lambiscono in alcun modo l'analisi di coerenza; dall'altro va riferito, come già sottolineato, che gli indici di coerenza, specie con riferimento ai nuovi strumenti introdotti in relazione al periodo d'imposta 2012, sono molteplici e il sistema richiede un allineamento su ognuno di essi, essendo sufficiente anche una sola incoerenza in un unico indice per rendere l'intera posizione complessiva del contribuente non coerente.
Il problema va quindi risolto a monte. Situazione anche qui non agevole, se si pensa al fatto che alcuni indici di coerenza, specie con riferimento agli studi di settore evoluti nel periodo d'imposta 2012, sono stati introdotti solo con il Dm Economia del 28 marzo 2013 e quindi ad annualità ampiamente conclusa.
Con riferimento all'analisi di coerenza (ma lo stesso vale per gli indici di normalità) va chiarito l'approccio nei confronti dell'indicatore «Non calcolabile» o «Indeterminato»: situazione limite, ma tutt'altro che infrequente nella realtà operativa, che può determinare, a seconda dei casi, un esito di coerenza o meno.
La soluzione va ricercata, di volta in volta, all'interno della nota metodologica che accompagna lo studio di settore, che chiarisce puntualmente come interpretarne il risultato. Generalmente un indicatore si definisce «Non calcolabile» quando nel rapporto (numeratore diviso denominatore) il denominatore è pari a zero e il numeratore è diverso da zero. L'indice è «Indeterminato», invece, quando nel rapporto il numeratore e il denominatore sono entrambi pari a zero (si veda l'esempio in alto).
Un ulteriore aspetto da valutare riguarda l'eventuale non normalità rispetto agli indicatori previsti dall'articolo 10-bis, comma 2, della legge 146/1998 (indici di normalità economica), il cui risultato si riverbera sull'esito di Gerico.
In ipotesi di congruità - sia essa "naturale" o raggiunta tramite l'adeguamento in Unico - ma con una posizione di incoerenza rispetto agli indici di normalità economica, il contribuente potrà essere raggiunto, in caso di scostamenti significativi o ripetuti, dalla comunicazione di anomalia che l'Agenzia invia entro il mese di giugno dell'anno successivo. Con questa comunicazione le Entrate invitano il contribuente a correggere il proprio comportamento in vista della dichiarazione dei redditi del periodo, pena l'inserimento in liste da sottoporre a controllo. Anche in questa fattispecie, quindi, nessun rimedio potrà sanare la naturale incoerenza sugli indicatori.
Fonte: Il sole 24 ore autore Lorenzo Pegorin

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