Nel quadro RT entrano gli effetti della crisi sulla cessione delle partecipazioni

Rendite finanziarie. Criterio Lifo e compensazione delle operazioni per gestire la vendita di quote acquistate in periodi diversi
Le «minus» complicano Unico
La compilazione del quadro RT del modello Unico 2013 persone fisiche, che accoglie i redditi che derivano dalla cessione di quote, presenta più di una difficoltà, in particolare quando (come purtroppo capita di frequente in questi anni di crisi) si realizzano minusvalenze su tutto o parte del pacchetto partecipativo.
Considerate le diverse opportunità di rideterminare o affrancare i valori delle partecipazioni sociali intervenute negli ultimi anni, occorre fare attezione:
agli adempimenti fiscali conseguenti alle procedure di riallineamento 
e alla determinazione delle plus/minusvalenze da cessione (eventualmente) generate.
Gli adempimenti
La rideterminazione o l'affrancamento dei valori comporta, tra l'altro, adempimenti dichiarativi in quanto:
- in caso di realizzo di plusvalenze su partecipazioni oggetto di rideterminazione del valore in base alla legge 448/2001 e successive edizioni, o di affrancamento in base all'articolo 2, commi 29 e successivi, del Dl 138/2011, dovranno essere barrate le colonne 1 o 2 (a seconda dei righi compilati) così da dare evidenza della cessione di strumenti finanziari riallineati;
- in Unico 2013 (rigo RT 49 e successivi) per l'anno d'imposta 2012 dovrà essere indicata l'eventuale rideterminazione di partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati detenute al 1° luglio e per le quali è avvenuto il pagamento della prima o unica rata dell'imposta sostitutiva del 2%-4% entro il 30 giugno 2012 (articolo 7, comma 2, lettera d, del Dl 70/2011);
- in Unico 2014 per l'anno d'imposta 2013, dovrà essere indicato, nel quadro RT, l'eventuale rideterminazione di partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati detenute al 1° gennaio 2013 e per le quali è stata versata la prima o unica rata dell'imposta sostitutiva del 2%-4% entro il 1° luglio 2013 (articolo 1, comma 473, della legge 228/2012).
La determinazione
Per quanto riguarda il regime "ordinario" di calcolo delle plus/minusvalenze da cessione di partecipazioni, detenute in regime dichiarativo (e non quindi in «risparmio amministrato» o «risparmio gestito») occorre ricordare, tra l'altro che:
- se si cedono azioni o quote acquistate in periodi differenti, per calcolare correttamente i differenziali si segue il criterio Lifo (Last in first out, in pratica si ricostruisce a ritroso la movimentazione e mantenendo evidenza di tutti gli acquisti si compensano i risultati delle operazioni di vendita considerando venduti per primi i titoli acquistati per ultimi);
- le minusvalenze realizzate in un periodo d'imposta (superiori alle plusvalenze di analoga natura rilevate nel medesimo periodo) sono riportabili nei quattro periodi successivi, sempre seguendo "binari" separati tra partecipazioni qualificate, partecipazioni non qualificate e partecipazioni in società localizzate in Paesi black list (a meno che non si tratti di non qualificate negoziate in mercati regolamentati);
- le plusvalenze realizzate a partire dal 2012 su partecipazioni non qualificate sono imponibili nella misura del 20% (quadro RT, sezione II-B), mentre restano al 12,50% le plusvalenze derivanti da incassi di corrispettivi per vendite perfezionate entro il periodo d'imposta 2011 (quadro RT, sezione II-A);
- le minusvalenze riportabili da Unico 2012 vanno assunte (per le partecipazioni non qualificate) in misura pari al 62,50% del loro importo (si vedano le istruzioni al rigo RT24);
- le plusvalenze da partecipazioni non qualificate in società localizzate in Paesi black list le cui azioni non siano negoziate in mercati regolamentati sono imponibili al 100% (quadro RT, sezione IV) in assenza di interpello disapplicativo;
- le plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate (al di fuori del regime d'impresa) sono imponibili (alle aliquote progressive Irpef) al 49,72% (quadro RT, sezione III), tranne quelle in società localizzate in Paesi black list che sono imponibili al 100% (sezione IV), in assenza di interpello disapplicativo;
- l'eventuale percezione di acconti in un periodo d'imposta anteriore a quello della compravendita non ha effetti fiscali, divenendo rilevante solo con la stipula dell'atto di trasferimento;
- i costi strettamente inerenti alla partecipazione (a esclusione degli oneri finanziari) riducono l'ammontare delle plusvalenze imponibili;
- se la provenienza del titolo è una donazione, si assume come costo quello proprio del donante; se è una successione, occorre fare riferimento al valore definito (o dichiarato) a tal fine (sostituito dal costo del defunto per il periodo dal 25 ottobre 2001 al 2 ottobre 2006 in cui non era applicabile l'imposta di successione), o al valore normale in ipotesi di titoli esenti dal tributo successorio;
- le regole della cessione valgono anche per la permuta, il conferimento, la cessione di diritti reali (per esempio usufrutto).
Fonte: Il sole 24 ore autori Giorgio Gavelli Marco Piazza

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