Società di comodo al vaglio del credito IVA

Se una società nel 2012 è di comodo può continuare a utilizzare in compensazione il credito IVA del 2011
L’art. 30, comma 4 della L. 23 dicembre 1994 n. 724 prevede che l’eccedenza del credito IVA risultante dalla dichiarazione della società considerata non operativa non può essere ammesso al rimborso, ovvero costituire oggetto di compensazione, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 9 luglio 1997, n. 241, o di cessione, ai sensi dell’art. 5, comma 4-ter del DL 14 marzo 1988 n. 70, conv. L. 13 maggio 1988 n. 154.
La norma, inoltre, prevede la definitiva perdita dell’eccedenza di credito IVA qualora per tre periodi d’imposta consecutivi la società o l’ente non operativo non abbia effettuato operazioni rilevanti ai fini IVA almeno pari all’importo che risulta dall’applicazione delle percentuali di cui al comma 1, dell’art. 30 alle prefissate categorie dell’attivo di stato patrimoniale (c.d. ricavi minimi).
L’Agenzia delle Entrate, prima con la circ. del 4 maggio 2007, n. 25 e con poi con la ris. del 10 agosto 2007 n. 225, ha avuto modo di chiarire che le predette limitazioni all’utilizzo dell’eccedenza annuale IVA a credito si riferiscono al credito IVA risultante dalla dichiarazione annuale del periodo d’imposta relativamente al quale non è stato superato il c.d. test di operatività di cui al comma 1 del citato art. 30. Oggi, in presenza della nuova tipologia di società di comodo per perdita sistematica (DL n. 138/2011), occorre aggiungere anche tale fattispecie che, per la prima volta si può verificare nell’esercizio 2012, dopo il periodo di osservazione triennale.
Infatti, laddove si siano verificati tre periodi d’imposta consecutivi in perdita fiscale (oppure due in perdita fiscale ed uno con un reddito inferiore al minimo) la società diviene “di comodo” a decorrere dal quarto periodo d’imposta successivo (ossia dal 2012), anche ai fini delle citate limitazioni all’utilizzo del credito IVA.
L’Agenzia delle Entrate, con la circ. del 15 febbraio 2013, n. 1, ha chiarito (risposta a domanda 7.2: Società in perdita sistematica – Divieto di compensazione del credito IVA: decorrenza) che le limitazioni all’utilizzo del credito annuale IVA, disposte dall’art. 30, comma 4, primo periodo della legge n. 724/1994, operano in riferimento al credito annuale IVA emergente dalla dichiarazione annuale relativa al periodo d’imposta 2012.
Dalla risposta fornita dall’Agenzia si evincono le seguenti conseguenze:
- la preclusione non riguarda le compensazioni avvenute nel 2012 e riferite al credito annuale 2011 (oggetto, tra l’altro, di specifica domanda affrontata nella circolare);
- la preclusione non riguarda neanche le compensazioni avvenute nel 2013 sempreché riferite al citato credito annuale 2011 (codice tributo: 6099 – anno: 2011), posto che nel Rigo VL9 della dichiarazione IVA/2013 occorre indicare il credito IVA riportato in detrazione o in compensazione nella dichiarazione precedente (dichiarazione IVA/2012 e relativa all’anno 2011) e utilizzato in compensazione con il modello F24 anteriormente alla presentazione della dichiarazione relativa all’anno 2012.
L’art. 30 della predetta L. n. 724/1994 dispone che qualora per tre periodi d’imposta consecutivi la società o l’ente non operativo non effettui operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto non inferiore all’importo che risulta dall’applicazione delle percentuali di cui al comma 1, l’eccedenza di credito non è ulteriormente riportabile a scomputo dell’IVA a debito relativa ai periodi d’imposta successivi.
Dunque, affinché il credito IVA risultante dalla dichiarazione IVA del terzo periodo d’imposta consecutivo debba considerarsi perso non è sufficiente essere stati non operativi, ma è necessario che in tutti i citati tre periodi d’imposta il volume d’affari ai fini IVA sia risultato inferiore ai ricavi minimi.
Potrebbe dunque essersi verificato il caso, non frequentissimo, della società che ha emesso una fattura di acconto nei confronti di un proprio cliente che (correttamente) non è stata contabilizzata tra i ricavi ma che è confluita nel quadro RV della dichiarazione IVA consentendo di raggiungere il volume d’affari minimo. Se purtroppo così non è stato, in corrispondenza del rigo VA15 del modello IVA, occorre indicare il codice 4 che preclude nel rigo VX3 “Eccedenza di versamento” qualsivoglia utilizzo e riporto.
In questo caso potrebbe essere valutata l’ipotesi di registrare le fatture d’acquisto ricevute nel corso del 2012 nell’anno successivo (o ancora dopo), posto che il secondo comma dell’art. 19 del decreto IVA prevede che “Il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile e può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo”.
Particolare il caso della società con periodo d’imposta a cavallo d’anno
Un aspetto particolare è quello della società con periodo d’imposta a cavallo d’anno che, ad esempio, al 30 giugno 2012 ha chiuso il terzo esercizio consecutivo risultando non operativa. Al riguardo l’Agenzia, nella circ. n. 25/2007, § 7 ha chiarito che in questi casi non è possibile portare a nuovo l’eccedenza di credito esistente al 30 giugno dello stesso anno. In altri termini il contribuente alla data del 1° luglio 2012, non potrà più riportare a nuovo l’eccedenza di credito esistente al 30 giugno 2012.
La soluzione lascia perplessi posto che la norma fa riferimento al credito IVA risultante dalla dichiarazione annuale: “Per le società e gli enti non operativi, l’eccedenza di credito risultante dalla dichiarazione presentata ai fini dell’imposta sul valore aggiunto non è ammessa al rimborso né può costituire oggetto di compensazione [...], o di cessione [...].”. Inoltre, individuare un credito IVA sulla base di un periodo intermedio dopo aver “opportunamente ricalcolato” i volumi d’affari può comportare notevoli approssimazioni e incoerenze, non tanto sul calcolo del volume d’affari quanto sulla determinazione del credito IVA: basti pensare alle problematiche del pro-rata, alla rettifica della detrazione, ecc.
Fonte: Eutekne autore Lelio CACCIAPAGLIA e Roberto PROTANI

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