Aziende «giovani». Il computo del triennio

La fase di start up è valutata solo se l'iniziativa decolla
Per la sussistenza del requisito della commercialità rilevante ai fini della participation exemption, il periodo di start up non configura in modo autonomo un esercizio di attività commerciale, ma l'inizio di un'attività d'impresa, dopo la conclusione della fase preparatoria, realizza «un effetto di trascinamento all'indietro del requisito della commercialità».
È l'importante chiarimento contenuto nella circolare 7/E/2013 dell'agenzia delle Entrate. In sostanza, la commercialità si può considerare soddisfatta già nella fase di start up sempreché la società partecipata, dopo aver terminato le attività propedeutiche e indispensabili alla realizzazione dell'attività per la quale è stata costituita, inizi in concreto l'attività.
Supponiamo che la società partecipata Beta sia stata costituita nel 2010, abbia ottenuto alcune licenze, sostenuto costi di ricerca, reperito risorse finanziarie e formato il personale sino al 2012, che abbia iniziato l'attività commerciale nel 2013 e sia stata ceduta nell'anno successivo. Il realizzo della partecipazione e la tassazione possono avvenire secondo le regole della Pex – sussistendo gli altri requisiti richiesti dall'articolo 87 del Tuir – perché la commercialità risulta soddisfatta, ininterrottamente al momento del realizzo, da almeno tre periodi di imposta: nel lasso temporale si computano infatti anche i periodi della fase di start up.
Se, invece, la partecipazione è ceduta quando la fase preparatoria non è ancora ultimata, il requisito della commercialità non è comunque soddisfatto. Tuttavia, il cessionario della partecipazione può computare il periodo di start up maturato in capo al cedente, a condizione che prima dell'ulteriore realizzo della partecipazione la società partecipata abbia acquisito il carattere commerciale.
La circolare delle Entrate chiarisce anche che se la costituzione della società è seguita da un periodo di inattività, questo periodo non può essere considerato rilevante ai fini della maturazione del requisito della commercialità, perché questa condizione deve essere soddisfatta ininterrottamente almeno dall'inizio del terzo periodo di imposta anteriore al realizzo delle partecipazioni.
Per periodo di inattività deve intendersi una fase in cui la società non svolge alcun tipo di attività: né preparatoria, né commerciale. La stessa circolare mette in evidenza che la linea di confine tra la fase di start up e l'esercizio dell'attività commerciale non è sempre di facile individuazione. Serve, quindi, una verifica caso per caso. Se è vero che le attività preparatorie generalmente non costituiscono attività commerciale, è anche vero che alcuni settori produttivi presentano specificità tali per cui quelle che normalmente sono attività preparatorie configurano di per sé attività commerciale.
Le conclusioni dell'Agenzia sul requisito della commercialità nella fase di start up costituiscono un'apertura rispetto alla prassi precedente, che sembrava considerare in modo più restrittivo questo requisito.
Fonte: Il sole 24 ore autore Luca Miele

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