Competenza anche senza fattura

La mancata emissione del documento non impedisce di rilevare costi e ricavi
La mancata emissione o il mancato ricevimento della fattura non deve ostacolare la corretta rilevazione, a bilancio, di ricavi e costi di competenza. È questo quel che si può evincere – in vista del 30 aprile, termine ordinario per l'approvazione dei bilanci 2012 per le società che hanno l'esercizio che coincide con l'anno solare – dall'applicazione di uno dei fondamentali principi di redazione del bilancio, stabiliti dall'articolo 2423-bis, comma 1, del Codice civile: «Si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data del l'incasso o del pagamento».
I ricavi
Per determinare che cosa si intende per esercizio di competenza, è utile partire dai ricavi che, in un rapporto tra parti portatrici di contrapposti interessi, generano anche dei costi per il cessionario o il committente.
Il principio contabile nazionale, Oic 11, che si occupa del bilancio di esercizio e, più specificamente, delle sue finalità e dei postulati, chiarisce che i ricavi devono essere riconosciuti, ossia imputati al bilancio per competenza, quando si verificano due condizioni: e il processo produttivo dei beni o dei servizi è stato completato; r lo scambio è già avvenuto.
Inoltre, si chiarisce che per «scambio già avvenuto» si intende che vi sia stato il passaggio «sostanziale e non formale del titolo di proprietà». Questo momento viene individuato ed è rappresentato, sempre secondo il principio contabile, dalla spedizione dei beni o dal momento in cui i servizi «sono resi e sono fatturabili». Quindi, per i beni vi è un diretto riferimento alla loro spedizione (regola che, per esempio, non è valida per i terreni e i fabbricati per i quali si dovrà fare riferimento alla stipula dell'atto notarile in quanto solo in quel momento vi è il passaggio sostanziale del titolo di proprietà).
Quanto ai servizi, invece, il principio contabile li definisce «fatturabili» e rimanda, quindi, al l'articolo 6 della legge Iva (Dpr 633/72), che disciplina, appunto, il momento di effettuazione delle operazioni. In realtà, da un punto di vista civilistico è necessario verificare l'esistenza delle due condizioni richiamate dal l'organismo italiano di contabilità; quindi, i servizi sono di competenza dell'esercizio in cui il loro processo produttivo ossia la loro esecuzione è stata completata e lo scambio, inteso come ricevimento del servizio da parte del committente, è già avvenuto. Il servizio che soddisfa entrambe le condizioni diventa anche fatturabile, per il fatto che l'articolo 6 della legge Iva stabilisce che, indipendentemente dal pagamento del corrispettivo, l'emissione della fattura può avvenire in qualsiasi momento.
Per i lavori in corso di esecuzione, al momento della chiusura dell'esercizio, si devono distinguere quelli di durata ultrannuale da quelli più brevi. Per i primi, infatti, vi sono modalità particolari per valorizzare quanto realizzato al momento della chiusura del bilancio: solitamente, si fa riferimento agli stati di avanzamento lavori. Per i lavori più brevi, vale sempre la regola che individua l'esercizio di competenza in base al momento di completamento del processo produttivo del bene o del servizio e del loro scambio. Pertanto, le eventuali fatture già emesse per beni o servizi che non rispettano questi requisiti rappresentano acconti per entrambe le parti.
I costi
Dal punto di vista della rilevazione dei costi "certi", come quelli per l'acquisto di beni o di servizi, valgono le stesse regole civilistiche, analizzate, però, dalla parte dell'avente causa. Quindi, se cessionario o committente non sono ancora in possesso, a fine esercizio o prima di predisporre il bilancio, del documento fiscale, rappresentato solitamente dalla fattura, che comprova il costo sostenuto, è necessario tenere conto, nel rilevare i costi di competenza, dei beni già ricevuti o messi formalmente a disposizione, e per cui sia già avvenuto il passaggio sostanziale della proprietà, nonché dei servizi già completati, e il cui scambio sia già avvenuto, purché, sia gli uni che gli altri, siano correlati ai ricavi dell'esercizio.
La correlazione dei costi ai ricavi è un requisito necessario, come evidenziano i principi contabili. Per esempio, se l'impresa si avvale di agenti di commercio, le provvigioni a questi spettanti dovranno essere rilevate nell'esercizio in cui è contabilizzato, come provento, il ricavo procurato anche se il servizio è stato già reso.
Fonte: Il sole 24 ore autore Michele Brusaterra

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