Dichiarazioni. Secondo la circolare 7/E/2013 la detassazione al 95% della plusvalenza rimane salva in caso di interruzioni momentanee dell'attività

Sconto Pex con monitoraggio triennale
Per l'Agenzia la perdita della «commercialità» non garantisce la deduzione della minusvalenza
In tempi di crisi la Pex non è sempre un vantaggio, e il Fisco con la circolare 7/E del 29 marzo scorso mette nel mirino tutti quei soggetti che potrebbero scegliere di perdere di proposito il requisito dell'attività commerciale per non far scattare il regime della la participation exemption.
La Pex, infatti, prevede la detassazione quasi integrale (95%) della plusvalenza che deriva dalla cessione di una partecipazione detenuta in regime di impresa. In tempi di difficoltà economica, però, non è raro trovarsi di fronte a cessioni che generano minusvalenze. Anzi, si tratta forse della situazione più comune: e in questi casi la Pex determina un regime di indeducibilità quasi totale.
Ecco perché l'agenzia delle Entrate, per la prima volta, esamina il requisito al contrario, cioè valutando se la perdita del requisito di attività commerciale possa presentare aspetti elusivi.
Nel dettaglio, la circolare punta i fari sul triennio di svolgimento dell'attività commerciale da parte della partecipata, che consente di cedere la partecipazione in regime Pex e che quindi dovrà essere attentamente monitorato dai professionisti.
Lo stop alla minusvalenza
Il punto più originale della circolare 7/E è proprio la valutazione delle conseguenze della ricercata perdita di esercizio commerciale per poter dare rilevanza alla minusvalenza originata dalla cessione della partecipazione. Infatti, al regime di esenzione della plusvalenza da cessione della partecipazione, corrisponde la indeducibilità delle minusvalenze. Mentre, se la partecipazione ceduta non presentasse i requisiti Pex, la plusvalenza sarebbe tassabile ma la minusvalenza sarebbe deducibile.
Il cedente, sapendo che la cessione originerà una minusvalenza, potrebbe dunque creare appositamente le condizioni per la perdita del requisito di commercialità.
Questo comportamento può essere sottoposto al sindacato previsto dall'articolo 37-bis del Dpr 600/73, il che potrebbe portare al disconoscimento della deducibilità come accade, per esempio, nel caso dell'affitto di unica azienda, operazione che fa venir meno il requisito di commercialità, a cui potrebbe seguire la cessione della partecipazione, magari proprio all'affittuario.
Il dato significativo e innovativo della circolare 7/E/2013 consiste nell'affermare che anche la perdita della commercialità, come il suo conseguimento, per essere effettiva necessita di un periodo congruo antecedente la cessione. Questo periodo viene individuato nel triennio, tanto per l'esenzione della plusvalenza, quanto per la deducibilità della minusvalenza.
L'arco temporale
Altri importanti chiarimenti della circolare 7/E/2013 riguardano l'arco temporale in relazione al quale deve essere posseduto il requisito della «commercialità». L'articolo 87, comma 2, del Tuir prescrive che per beneficiare del requisito Pex, l'esercizio di attività commerciale deve essere tale per la partecipata ininterrottamente per l'intero triennio che precede la cessione.
Il dato normativo va meglio chiarito, anche con l'aiuto delle precedenti interpretazioni del l'Agenzia. La circolare 36/E/ 2004 ha precisato una serie di aspetti:
- il triennio di attività commerciale non serve, e quindi anche un periodo minore è accettabile, se la partecipata è di recente costituzione, purché essa abbia svolto attività commerciale fin dall'inizio;
- il triennio di commercialità può essere disgiunto dal detentore della partecipazione al momento della cessione, poiché la commercialità è un requisito che segue la partecipazione nei trasferimenti di proprietà;
- nel caso di operazioni straordinarie, il requisito di commercialità è trasferito, anche se per scissioni e conferimenti il requisito Pex va valutato con particolare attenzione alla luce della risoluzione 227/E/2009.
Un'altra rilevante novità interpretativa sulla triennalità della attività commerciale è rappresentata da un passaggio sull'ininterrotto svolgimento della stessa attività.
Nel paragrafo 1.1 della circolare 7/E/13, infatti, si ammette che possa esserci una momentanea interruzione dell'attività commerciale, senza che si perda lo status di esercizio triennale di attività commerciale. Perché questo accada, però, è necessario che l'interruzione sia effettivamente momentanea e non sia il preludio di una situazione liquidatoria. Quindi, se cessa momentaneamente l'attività commerciale senza che la società dismetta i beni o riduca il personale, il requisito dello svolgimento triennale si intende manifestato, mentre se a fianco della interruzione dell'attività inizia una fase liquidatoria, l'interruzione non può essere valutata come momentanea. Questo comporta che l'eventuale cessione della partecipazione beneficia della Pex solo se il triennio di commercialità è manifestato prima del l'inizio della fase liquidatoria (circolare 10/E/2005).
Fonte: Il sole 24 ore autore Paolo Meneghetti

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