Il leasing sopravvive alla fine del contratto

Alla scadenza della locazione l'utilizzatore può salvare i valori fiscali rimasti sospesi - Trattamento diverso in caso di cessione del rapporto
I canoni non dedotti lungo la durata si recuperano con una variazione in diminuzione nel modello
Il contratto di leasing sopravvive ai fini fiscali indipendentemente dalla sua estinzione. I canoni non dedotti lungo la vita del contratto trovano riconoscimento fiscale alla scadenza contrattuale, mediante variazioni in diminuzione nel modello Unico, nei limiti del l'importo annuale del canone fiscalmente deducibile, fino al riassorbimento dei valori sospesi.
Il chiarimento arriva dalla circolare 17/E dello scorso 29 maggio, con cui le Entrate illustrano le nuove regole sulla durata fiscale dei contratti di leasing introdotte dal Dl 16/2012.
Nella precedente formulazione dell'articolo 102, comma 7, del Tuir, la deducibilità dei canoni di locazione finanziaria era ammessa a condizione che la durata del contratto fosse non inferiore ai due terzi del periodo di ammortamento fiscale del bene; in caso di beni immobili, la deduzione era ammessa per contratti compresi tra gli 11 e i 18 anni. Per i leasing con durata inferiore a quella minima fiscale, scattava l'indeducibilità assoluta.
Il Dl 16/12, pur imponendo la deducibilità del leasing in un periodo invariato rispetto al passato, ha reso la deduzione dei canoni indipendente dalla durata del contratto. Quindi per i contratti con durata pari o superiore a quella fiscale, la deduzione seguirà la durata contrattuale (e quindi le imputazioni a conto economico), mentre in caso di leasing con durata inferiore al minimo fiscale, le quote dei canoni eccedenti saranno riprese a tassazione durante la vita contrattuale, per essere poi dedotte al termine del contratto.
Ciò comporta che dapprima vanno operate variazioni in aumento (il modello Unico SC prevede il nuovo codice 35 per il rigo RF32), per poi, a fine contratto, operare le variazioni in diminuzione (codice 34 del rigo RF54).
La circolare commenta il trattamento fiscale dei canoni non dedotti alla scadenza del contratto, questione già affrontata – ma con soluzioni non convergenti – da Assonime con circolare n. 14 e da Assilea, con circolare n. 18, entrambe del 28 maggio 2012.
Alla scadenza del contratto di leasing, l'impresa utilizzatrice può:
eesercitare il diritto di riscatto;
rnon esercitare il diritto di riscatto;
tcedere il contratto a terzi.
Nelle prime due ipotesi, sposando la tesi Assilea, le Entrate ritengono che il locatario possa continuare a recuperare, mediante variazioni in diminuzione, le quote dei canoni non dedotte, nei limiti dell'importo fiscalmente deducibile, fino al riassorbimento dei valori fiscali sospesi. Questa soluzione è applicabile anche nel caso di cessione del bene riscattato prima del termine della durata fiscale del contratto di leasing. Ma in questo caso la plusvalenza sarà immediatamente imponibile – salva la possibilità di rateizzazione in cinque esercizi per i beni detenuti, anche in leasing, da oltre tre anni – mentre il recupero dei canoni non dedotti sarà dilazionato nel tempo.
Anche se la circolare non ne parla, si ritiene inoltre che la stessa impostazione vada seguita in caso di riscatto anticipato o risoluzione contrattuale.
Al contrario, se l'impresa utilizzatrice cede il contratto a terzi, secondo le Entrate i canoni non dedotti devono essere portati in deduzione della sopravvenienza attiva imponibile determinata a norma dell'articolo 88, comma 5, del Tuir («valore normale» del bene meno i canoni a scadere e il prezzo di riscatto attualizzati). Diversamente, infatti, si verrebbe a creare un'asimmetria impositiva tra l'immediata tassazione della sopravvenienza e il recupero dilazionato dei disallineamenti sospesi.
La circolare afferma che i canoni non dedotti vanno «attualizzati alla data di cessione». Si ritiene, tuttavia, che l'attualizzazione rilevi solo ai fini della determinazione della sopravvenienza (circolare 108/E/96) e non per la deduzione dei canoni sospesi.
01|IL CALCOLO
Una Srl ha stipulato un contratto di leasing immobiliare della durata di 15 anni, a fronte di una durata fiscale di 18 anni. Il valore del bene finanziato è pari a 900mila euro, e la sommatoria dei canoni
(quota capitale e quota interessi) è pari a 1.350.000 euro. Il canone imputato a conto economico
è pari a 90mila euro (1.350.0000 : 15), la quota deducibile è pari a 75mila euro (1.350.0000 : 15)
02|LA COMPILAZIONE
Nel quadro RF di unico 2013 occorrerà barrare nel rigo RF32 (Altre variazioni in aumento) il codice 35 , indicando nel campo 36 l'importo di 15mila euro (differenza tra 90mila e 75mila)
Fonte: Il sole 24 ore del 3/6/2013 

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