Il passaggio alla competenza. Incassi successivi da considerare nell'imponibile

La fuoriuscita dal regime dei minimi comporta la necessità di gestire con attenzione il passaggio dal criterio di cassa al principio di competenza. In particolare, bisognerà regolare le componenti reddituali che non hanno rilevato nel 2011, in quanto manifestatesi finanziariamente nel 2012, e le rimanenze finali.
Le fatture
Un imprenditore fuoriuscito dal regime agevolato a partire dal 2012 potrebbe aver emesso fattura nel 2011 la stessa potrebbe essere stata incassata nel 2012. In tale situazione, anche se la vendita è stato annotata in contabilità nel 2011, il ricavo non ha rilevato nella determinazione del reddito dello stesso anno in quanto, in applicazione del principio di cassa, non si è verificato l'incasso. L'incasso della fattura è infatti avvenuto nel 2012, anno in cui il soggetto ha abbandonato il principio di cassa per quello di competenza. Tuttavia, se si dovesse applicare quest'ultimo principio in modo asettico, il componente positivo non rileverebbe nemmeno nel 2012, in quanto di competenza dell'esercizio precedente, e si verificherebbe quindi la mancata tassazione del componente. Proprio per raccordare i due criteri nel 2012, pur applicando il principio di competenza, l'imprenditore dovrà far concorrere alla formazione del reddito anche i ricavi maturati quando applicava i minimi ma incassati dopo.
Se il soggetto in questione fosse invece un professionista non sorgerebbero particolari problemi (i professionisti applicano di default il principio di cassa), se non quello dell'applicazione della ritenuta al momento dell'incasso.
Sul fronte Iva va ricordato che la fatturazione nel 2011 comporta l'applicazione del regime vigente in quel momento. Pertanto, per le fatture emesse nel 2011, ma incassate nel 2012, rimane applicabile il regime di esclusione in base all'articolo 1, comma 100, della legge 244/2007.
Analoghe osservazioni possono quindi essere sviluppate in relazione ai costi. Potrebbe essere accaduto che l'imprenditore abbia ricevuto fatture di acquisto nel 2011, ma che alcune di queste siano state pagate nel 2012. Seguendo il ragionamento di prima, un'applicazione rigida dei due criteri di formazione del l'imponibile porterebbe alla mancata deduzione di alcuni costi. Pertanto, in relazioni alle fatture registrate nel 2011, ma pagate nel 2012, la deduzione del costo seguirà eccezionalmente il principio di cassa.
In questi casi la rilevanza del costo nel 2012 piuttosto che nel 2011 può comportare una differente deduzione. Si pensi ai costi dell'auto aziendale che nel regime dei minimi sono deducibili al 50%, mentre in base all'articolo 164 del Tuir lo sono al 40% (anno d'imposta 2012).
Le rimanenze finali
In prima battuta si deve analizzare la consistenza al 31 dicembre 2011, per suddividere le merci già pagate a tale data da quelle non pagate: le prime hanno già concorso alla formazione del reddito in applicazione del principio di cassa, le seconde no. Pertanto, nel quadro RG si dovrà rilevare, come rimanenze iniziali 2012, le rimanenze che al 31 dicembre 2011 non erano state ancora pagate in modo da non perdere la deduzione. In seconda battuta, bisognerà operare la rettifica della detrazione Iva, ma questa volta sull'intero stock delle giacenze al 31 dicembre 2011. L'importo derivante dalla rettifica costituirà sopravvenienza attiva per l'imprenditore, da indicare in RG.
Fonte: Il sole 24 ore del 3/6/2013 autore Matteo Balzanelli

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