Il punto chiave. Nuove regole per determinare il momento in cui viene realizzata la transazione L'acconto non guida più il prelievo

La gestione degli acconti nelle operazioni con l'estero continua a suscitare dubbi e incertezze applicative tra gli operatori. 
Dal 1° gennaio 2013, infatti, sono cambiate radicalmente le regole sul momento di effettuazione delle operazioni intra Ue (cessioni e acquisti di beni). Mentre le regole sul momento di effettuazione dei servizi, sebbene immutate (dal 17 marzo 2012), non sono state ancora digerite completamente. Vediamo quali sono gli aspetti da tenere in considerazione per gestire gli acconti nella pratica.
Nel caso di operazioni all'interno dell'Unione europea, l'acconto non rileva più come criterio di determinazione del momento impositivo. Conta, invece, la data dell'inizio del trasporto dei beni dallo Stato membro di partenza, salva l'ipotesi della fatturazione anticipata (articolo 39, commi 1 e 2, del decreto legge 331/93). Di conseguenza, l'incasso di un acconto prima della consegna dei beni è irrilevante agli effetti dell'Iva; gli operatori non devono quindi emettere fattura per l'importo pagato.
Tuttavia, ciò non esclude che, sebbene non obbligato, l'operatore possa – per proprie esigenze – emettere la fattura "anticipata" al ricevimento dell'acconto (per esempio, quando il sistema di fatturazione è collegato automaticamente agli incassi). In questo caso, la cessione si considera effettuata alla data della fattura limitatamente all'importo fatturato.
Per le cessioni intracomunitarie, la fattura deve essere emessa entro il 15 del mese successivo a quello in cui è effettuata l'operazione (articolo 46, comma 2, decreto legge 331/93) e registrata entro lo stesso termine di emissione, ma con riferimento al mese di effettuazione (articolo 47, comma 4, decreto legge 331/93). Nel caso, per esempio, di merce partita il 12 aprile 2013, la fattura deve essere emessa entro il 15 maggio e registrata entro lo stesso termine, ma con imputazione temporale ad aprile.
Quanto agli acquisti intracomunitari, l'operatore nazionale, dal 1° gennaio 2013, ha più tempo per adempiere gli obblighi Iva, grazie alla revisione della tempistica in caso di mancata ricezione della fattura comunitaria (articolo 46, comma 5, decreto legge 331/93). Il termine ultimo per regolarizzare l'acquisto intra-Ue è diventato, infatti, il giorno 15 del terzo mese successivo a quello in cui è effettuata l'operazione. Pertanto, se l'acquisto si considera effettuato, in base alle nuove regole, a marzo 2013 e non è stata ricevuta fattura entro maggio, l'operatore deve emettere autofattura entro il 15 giugno 2013 e registrarla con riferimento al mese precedente, cioè maggio.
Per le prestazioni "generiche" (articolo 7-ter del decreto 633/72) rese a o ricevute da soggetti passivi comunitari o extracomunitari, il momento di effettuazione dell'operazione coincide con l'ultimazione della prestazione o con la data di maturazione del corrispettivo, se si tratta di servizi a esecuzione periodica o continuativa, salvo che non intervenga un pagamento anticipato, parziale o totale (articolo 6, comma 6, del Dpr 633/72). Ne deriva che l'acconto (incasso o pagamento) rileva nelle operazioni con committenti o prestatori (Ue o extracomunitari), mentre è irrilevante la fattura (o l'autofattura) anticipata. Tuttavia, per i servizi resi da prestatori comunitari, si potrebbero applicare, ma solo nei casi dubbi, le indicazioni della circolare 35/E/2012, secondo cui la ricezione della fattura anticipata può essere assunta come indice dell'ultimazione della prestazione. Dal 2013, poi, nei casi previsti dall'articolo 21, comma 4, lettere c) e d), del Dpr 633/72, è possibile differire la fatturazione (o l'autofatturazione) per queste prestazioni.
Fonte: Il sole 24 ore

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