Il reddito diverso pesa sui beni ai soci «scontati» Nel rigo RL10 la differenza tra valore e canone pagato

La differenza tra valore di mercato e corrispettivo per i beni ai soci entra in Unico 2013. L'utilizzatore privato deve infatti tassare come reddito diverso il differenziale tra il valore normale e il corrispettivo pagato per l'utilizzo privato del bene d'impresa. La partita si giocherà con la gestione del rigo L10 del quadro RL.
L'ambito operativo
La nuova lettera h-ter) del comma 1, dell'articolo 67 del Tuir si applica quando l'utilizzo privato del bene d'impresa è effettuato dai soci, dall'imprenditore individuale, dai familiari (articolo 5, comma 5, del Tuir) dei soci e dell'imprenditore stesso. Secondo le Entrate occorre inoltre estendere l'analisi anche ai soci e loro familiari che ricevono in godimento i beni da società controllate e collegate. Cosa, in alcune situazioni, a dir poco complessa. Deve essere oggetto di monitoraggio l'utilizzo privato di tutti i beni d'impresa (strumentali, merce e patrimonio) a prescindere dal titolo di possesso (proprietà, diritto reale, leasing, locazione, noleggio o comodato). 
Sono esclusi dalla disciplina – aspetto da valutare con molta attenzione – i beni di valore non superiore a 3mila euro al netto dell'Iva (circolare 24/E/2012, paragrafo 2). Esclusi anche gli alloggi a proprietà indivisa concessa ai propri soci. Sul piano pratico in molti casi l'obbligo della tassazione del reddito non scatta o perché i soci utilizzatori già tassano il reddito in base ad altre regole (si pensi ai benefit degli amministratori soci) o perché la quota di costi non dedotti e imputati all'utilizzatore per trasparenza, già supera il valore normale dell'uso privato. In questi casi non c'è obbligo di compilazione del rigo RL10. 
La determinazione
Il reddito da assoggettare a tassazione nel quadro RL è dato dalla differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento del bene al socio. Per determinare il valore di mercato occorre fare riferimento al disposto dell'articolo 9, comma 3, del Tuir.
È certamente questo il passaggio più delicato che attiene alla gestione dei prossimi adempimenti dichiarativi. Occorrerà infatti riferire il valore d'uso a parametri quanto più oggettivi possibili per evitare successive contestazioni da parte del fisco. 
Per gli utilizzi dei beni più diffusi, e cioè le auto, il sistema è stato decisamente semplificato con il varo della circolare 36/E/2012 che ha legittimato l'uso del criterio convenzionale del reddito sulla base delle tariffe Aci e sulla percorrenza convenzionale di 4.500 chilometri. Per gli immobili, invece, il quadro resta più complicato atteso che in questi casi non è possibile fruire della regola prevista dell'articolo 51, comma 4, lettera c) del Tuir (rendita catastale aumentata delle spese di utilizzo a carico dell'impresa) ma occorre risalire al valore di mercato del canone di locazione. In quest'ambito possono tornare utili i valori dell'Omi (Osservatorio mercato immobiliare) o i listini delle agenzie di intermediazione immobiliare. 
Un discorso a parte va fatto per gli immobili che hanno anche una funzione strumentale all'esercizio dell'attività. Rientrano in questa fattispecie, ad esempio, l'abitazione rurale di proprietà delle società agricole (diverse dalla società semplice) che viene utilizzata dai soci per le proprie esigenze familiari o le stanze ubicate nella struttura ricettiva (albergo, pensione, garnì) utilizzate privatamente dall'albergatore. 
Tali casi per quanto piuttosto diffusi sono caratterizzati dal fatto che non può esistere un corrispondente valore di mercato, per cui il problema di dover tassare un reddito virtuale in capo all'utilizzatore non dovrebbe sussistere. Così la questione finisce con lo spostarsi sulla società, la quale dovrà determinare con criteri ragionevoli la quota parte di costi non deducibili in quanto riferiti a un uso dei beni non inerente.
Individuato il valore di mercato per l'uso privato del bene occorrerà determinare il reddito tassabile sottraendo dall'importo citato il corrispettivo pattuito con l'impresa. Al riguardo ricordiamo che le condizioni contrattuali non devono necessariamente risultare da documentazione con data certa antecedente all'inizio del rapporto come era stato in un primo momento affermato dall'Agenzia. Poiché il nuovo reddito diverso (articolo 67, comma 1, lettera h-ter del Tuir) si determina alla data di maturazione e non per cassa, si ritiene che sia ininfluente il fatto che l'utilizzatore abbia o meno pagato la fattura di addebito della società. 
Il modello
Le istruzioni a Unico Pf 2013 affermano che nella colonna 1 del rigo RL10 deve essere indicata la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo pattuito per l'utilizzo privato del bene d'impresa. In pratica, quindi, i conteggi per determinare il reddito da assoggettare a tassazione vanno effettuati extra dichiarazione ed essere eventualmente esibiti in presenza di un controllo da parte dell'amministrazione finanziaria. 
Fonte: Il sole 24 ore del 3 6 2013 autore Gian Paolo Ranocchi

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