Imposta regionale. Lo sgravio dall'imponibile L'Irap considera la durata effettiva

Le modifiche introdotte dal Dl 16/2012 sulla deducibilità dei canoni di leasing ai fini delle imposte sui redditi non hanno alcun riflesso ai fini Irap. Ma facciamo un passo indietro.
La Finanziaria 2008 (legge 244/ 2007) ha profondamente modificato le modalità di determinazione del valore della produzione delle società di capitali e degli enti commerciali e le regole per la determinazione della base imponibile per le società di capitali non fanno alcun riferimento alle regole per la determinazione del reddito d'impresa.
Nell'attuale sistema normativo i componenti positivi e negativi del valore della produzione, che concorrono alla formazione della base imponibile del tributo, non sono più soggetti alle regole di determinazione del Tuir in materia di reddito d'impresa in quanto vengono assunti in diretta e integrale derivazione dalle risultanze del bilancio (principio di derivazione diretta dal bilancio civilistico).
L'irrilevanza
Le nuove regole sulla deducibilità fiscale del leasing sono pertanto assolutamente irrilevanti ai fini del tributo regionale: in assenza di deroghe introdotte dalla nuova disciplina, l'intero importo del canone imputato al conto economico secondo la durata del contratto di leasing (anche se inferiore alla durata minima fiscale da Tuir) sarà integralmente deducibile.
A ben vedere, la piena deducibilità del canone – pur in presenza di durate inferiori a quelle minime fiscali – era garantita anche in base alle regole precedenti (in precedenza non c'era alcuna deroga al principio di derivazione piena della base imponibile Irap), ma di fatto la stipula di contratti con durata inferiore a quella minima era più che altro un caso di scuola, posta la gravosa conseguenza dell'indeducibilità dei canoni ai fini Ires.
La deducibilità del canone va poi depurata della quota interessi: ai fini Ires gli stessi sono deducibili secondo i limiti del l'articolo 96 del Tuir, scontando invece un'indeducibilità integrale ai fini dell'Irap.
Per determinare la componente finanziaria del contratto, i soggetti Ias adopter devono fare riferimento alla quota di interessi passivi impliciti ordinariamente imputata a conto economico in ossequio alla contabilizzazione dell'operazione secondo lo Ias 17 (circolare 8/E/2009, paragrafo 4.4). Per chi utilizza, invece, i principi nazionali, le modifiche introdotte impongono l'adozione di due distinti parametri temporali da impiegare quanto alla quantificazione degli interessi passivi impliciti.
Sulla scorta di quanto chiarito dalla circolare 8/E/2009, le imprese che adottano i principi contabili nazionali possono continuare a far riferimento al criterio di individuazione forfettaria fissato dall'articolo 1 dell'abrogato decreto ministeriale del 24 aprile 1998, in base al quale viene stabilita un'imputazione lineare degli interessi lungo la durata contrattuale del leasing, dunque la durata civilistica fissata dalle parti in contratto.
Le differenze
Le novità introdotte in termini di durata minima fiscale ai fini dell'Ires dovrebbe dunque condurre a un doppio binario. Per l'Ires la metodologia forfettaria dovrebbe esser applicata in funzione della durata minima fiscale (pena il rischio di assoggettare al test di deducibilità interessi fiscalmente irrilevanti nel periodo d'imposta). Per l'Irap, viceversa, conta la durata contrattuale effettiva, vale a dire quella accordata dalle parti e che guida la deduzione del canone ai fini dell'imposta regionale.
Fonte: Il sole 24 ore autori Giacomo Albano Marco Marani

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