Indicazioni di Assonime e Assilea. Il calcolo in caso di cessione o di conclusione prima del termine Quote sospese con recupero immediato

La riduzione della durata contrattuale del leasing determina alcune problematiche la cui soluzione non è agevole. 
Proviamo ad approfondire nel dettaglio alcune delle criticità (sollevate nell'articolo in alto) che si verificano in occasione della cessione del contratto di leasing o della risoluzione anticipata senza riscatto del bene.
La sopravvenienza
Il nodo principale sta nell'individuare le corrette modalità per il recupero delle quote sospese, cioè delle quote di canone oggetto di variazione in aumento ai fini delle imposte sui redditi negli anni precedenti in quanto non deducibili in tali periodi in considerazione del l'iniziale minore durata contrattuale (per esempio 15 anni) rispetto alla durata minima fiscale (18 anni).
Sul punto, la tesi prevalente – condivisa sia da Assonime che da Assilea – è quella di portare a riduzione della sopravvenienza attiva imponibile derivante dalla cessione del contratto le eccedenze non dedotte e accumulate nei periodi di imposta precedenti.
In via ordinaria – ai sensi dell'articolo 88, comma 5, del Tuir – la sopravvenienza attiva è pari al valore normale del bene oggetto del contratto ceduto (determinato in base all'articolo 9, comma 3, del Tuir), assunto al netto dei canoni relativi alla residua durata del contratto e del prezzo stabilito per il riscatto che dovranno essere pagati dal cessionario in dipendenza della cessione, attualizzati alla data della cessione (circolare 108/E/96). A questo punto, ai canoni residui e al prezzo di riscatto andrebbero aggiunte anche le eccedenze non dedotte.
Questa tesi conduce, quindi, a un recupero immediato delle quote sospese anziché condurre a un recupero spalmato nel tempo nei limiti della quota massima fiscalmente deducibile: spalmatura che risulterebbe distonica in quanto a fronte di una tassazione immediata della sopravvenienza attiva.
Risoluzione anticipata
In caso di risoluzione anticipata senza acquisto del bene, si confrontano due interpretazioni alternative:
- operare un recupero integrale delle quote sospese nell'esercizio di chiusura del contratto;
- riconoscere che la deduzione fiscale dei canoni sospesa debba continuare in via extra-contabile fino allo spirare del periodo di durata minima fiscale.
eLa prima soluzione si basa su questo ragionamento: l'ammontare complessivo dei canoni desunti in contratto costituisce una sorta di costo pluriennale, da diluire uniformemente in un determinato arco temporale, entro il quale si ritiene consumata l'utilità dei beni. Venuta meno l'utilità del contratto in ragione della sua risoluzione, i canoni sospesi andrebbero dedotti integralmente nell'esercizio di interruzione del contratto al pari di quanto accade in ipotesi di eliminazione dal processo produttivo di cespiti dotati di un costo fiscale. Tale tesi è conforme a quanto affermato dalla prassi amministrativa in materia di oneri pluriennali.
rIn base alla seconda soluzione, invece, il contratto di leasing "sopravvive" ai soli fini fiscali alla sua interruzione anticipata, a prescindere dalle vicende contrattuali, in coerenza con il nuovo regime di deducibilità dei canoni svincolato dalla durata del contratto. In sostanza, al pari di quanto dovrebbe avvenire laddove il contratto non venisse interrotto, questa tesi ritiene che i canoni non dedotti debbano trovare riconoscimento fiscale mediante variazioni in diminuzione da apportare nei limiti dell'importo annuale del canone fiscalmente deducibile, e ciò fino al riassorbimento dei valori fiscali sospesi.
IL MIO GIORNALE
LA DICHIARAZIONE
L'impatto del decreto sulle semplificazioni
Le nuove regole sul leasing introdotte dalla conversione del Dl 16/2012 (decreto semplificazioni fiscali) suscita perplessità nei lettori sulla corretta gestione all'interno del modello Unico. Alberto Sandri chiede come vada gestita la variazione in aumento nella dichiarazione 2013.
Fonte: Il sole 24 ore autore Luca Miele
L'applicazione  a cura di Giacomo Albano
La variazione in aumento in Unico 2013 per i nuovi leasing. Valori in euro
01|LA SOCIETÀ DI CAPITALI
Una Spa ha stipulato il 2 luglio 2012 un contratto di leasing della durata di 15 anni per un capannone industriale (durata fiscale del leasing pari a 18 anni) per un valore del bene finanziato pari a un milione di euro. Il riscatto e il maxicanone sono pari rispettivamente al 10% (quindi 100mila euro) mentre gli interessi ammontano complessivamente a 450mila euro. Di seguito il prospetto dei valori rilevanti per bilancio e Unico
02|L'INDICAZIONE IN UNICO SC
La società dovrà barrare al rigo RF32 (Altre variazioni in aumento) il codice 35 (ammontare dei canoni di locazione finanziaria indeducibile ai sensi dell'articolo 102, comma 7, del Tuir) e indicare l'importo di 7.500 euro (differenza tra 45.000 e 37.500) nella colonna 36
IL MACCHINARIO
01 | L'IMPRESA INDIVIDUALE
Un'impresa individuale in contabilità ordinaria ha stipulato il 1º ottobre 2012 un contratto quinquennale di leasing per un macchinario (coefficiente di ammortamento 10%, durata fiscale del leasing 6 anni e 8 mesi pari a 2/3 del periodo di ammortamento) per un valore del bene finanziato di 64mila euro. Di seguito il prospetto dei valori rilevanti per bilancio e Unico
02|LA COMPILAZIONE DI UNICO RF
L'imprenditore dovrà barrare nel rigo RF24 (Altre variazioni in aumento) il codice 35 (ammontare dei canoni di locazione finanziaria indeducibile ai sensi dell'articolo 102, comma 7, del Tuir) e indicare l'importo di 800 euro (differenza tra 3.200 e 2.400) nella colonna 36

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