Irap, l'esonero allarga i confini. La Cassazione esclude il pagamento per amministratori, sindaci e medici

Attività produttive. Resta la posizione contraria delle Entrate per i professionisti dotati di un'autonoma organizzazione
I compensi percepiti dagli amministratori e dai sindaci di società sono esclusi dall'Irap se il professionista non si è avvalso, per conseguirli, di un'autonoma organizzazione. Inoltre, per i medici convenzionati con il Servizio sanitario nazionale (Ssn) i requisiti per l'esclusione sono più ampi. Sono le principali aperture ai «piccoli» contribuenti fornite dalla Cassazione per l'esclusione dall'Irap: una questione che si ripropone ogni anno per tanti mini-imprenditori e professionisti, che sono al confine rispetto al requisito dell'autonoma organizzazione. Tutto questo in attesa che trovi applicazione, dal 2014, la disciplina introdotta dall'articolo 1, comma 515, della legge 228 del 2012 (legge di stabilità 2013), per la quale non è stato ancora emanato il decreto di attuazione.
Gli amministratori e i sindaci
Anche l'esclusione dall'Irap dei compensi percepiti per le attività di amministratori e sindaci di società dipende dall'assenza di un'autonoma organizzazione. Il principio è stato confermato da alcune recenti pronunce di Cassazione:
- la sentenza 20190 del 16 novembre 2012 ha esteso il principio ai revisori e ai commissari giudiziali;
- la 20386 del 20 novembre 2012 ha ipotizzato che il professionista avesse utilizzato, per l'attività di sindaco, le strutture della società;
- la 21228 del 28 novembre 2012 ha ribadito che il professionista che amministra una società è soggetto a Irap «per la parte di guadagni realizzati utilizzando la propria organizzazione».
È un orientamento già espresso in numerose sentenze precedenti ma che l'agenzia delle Entrate non condivide. La risoluzione 78/E/2009 ha affermato, infatti, che questi compensi vanno assoggettati a Irap se percepiti da un dottore commercialista che esercita la professione avvalendosi di un'autonoma organizzazione, rientrando nel reddito di lavoro autonomo.
Si ritiene, però che il principio di attrazione nella sfera del lavoro autonomo dei rapporti di collaborazione connessi all'attività professionale, stabilito per l'Irpef, non sia applicabile ai fini dell'Irap che – come affermato dalle Sezioni unite con le sentenze da 12108 a 12111 del 2009 – è un'imposta di natura reale e non personale, che non colpisce il reddito in sé considerato, ma in quanto frutto di una struttura organizzata.
I medici di base 
L'ordinanza 13048/2012 e la sentenza 11197/2013 hanno precisato che la disponibilità di strumenti di diagnosi, per quanto complessi e costosi, da parte dei medici di base convenzionati con il Servizio sanitario nazionale non è idonea a configurare la sussistenza dei presupposti impositivi perché questi strumenti, «quali che siano il loro valore e le loro caratteristiche, rientrano nelle attrezzature usuali», dal momento che si chiede a tali professionisti di svolgere «una funzione di "primo impatto" a difesa della salute pubblica». La sentenza 4923/2013 ha, invece, affermato che sussiste il requisito dell'autonoma organizzazione se un medico generico convenzionato con il Ssn corrisponde compensi a terzi per circa 31mila euro e si avvale di una segretaria part-time.
Gli iscritti agli albi
La Cassazione ha costantemente affermato che l'esercizio di un'attività autonomamente organizzata non presuppone necessariamente che la struttura debba essere in grado di funzionare in assenza del titolare: non è d'ostacolo il fatto che lo stesso titolare risulti insostituibile, trattandosi di categorie "protette" dalla previsione dell'iscrizione in albi (si vedano le sentenze 16855 e 21989 del 2009 e le 19688 e 22873 del 2011).
Resta una voce isolata, invece, la sentenza 238/01/2013 della Ctr Lazio, secondo la quale in tali casi i professionisti sono sempre esclusi dall'Irap, perché la loro presenza è sempre indispensabile. Questa motivazione suscita più di una perplessità, perché porterebbe a disattendere il principio (affermato nella sentenza 156/2001 della Consulta) per il quale l'Irap è dovuta dagli esercenti arti e professioni solo in presenza di un'autonoma organizzazione.
Caso per caso
I profili di professionisti e imprese esonerati o obbligati al pagamento dell'Irap secondo le ultime pronunce della giurisprudenza tributaria. Il verde indica l'esonero, il rosso l'obbligo di pagare
LE CARATTERISTICHE- QUANDO SCATTA L'ESCLUSIONE
IMPRESE FAMILIARI
L'imprenditore ha costituito un'impresa familiare, ha attribuito il 49% del reddito al coniuge, che ha prestato l'attività in modo continuo e prevalente. L'attività svolta dai collaboratori dell'impresa familiare comporta sempre l'obbligo di pagare l'Irap sul valore della produzione
Cassazione, sentenza 10777/2013
AMMINISTRATORI E SINDACI DI SOCIETÀ
I contribuenti hanno svolto l'attività professionale, anche in forma associata, avvalendosi di un'autonoma organizzazione e hanno contemporaneamente ricoperto l'incarico di sindaco e di amministratore di società
Niente Irap sui compensi ad amministratori, sindaci e revisori di società se per esercitare l'attività non si utilizza un'autonoma organizzazione, ma strutture della società
Cassazione, ordinanze 21228/2012, 20386/2012, 20190/2012
MEDICI CONVENZIONATI
Non è configurabile un'autonoma organizzazione perché il medico di base si è avvalso di uno studio con caratteristiche e attrezzature indicate nell'accordo collettivo nazionale. Gli strumenti di diagnosi - anche se complessi e costosi - sono «usuali» per i medici che svolgono una funzione di primo impatto a difesa della salute pubblica
Cassazione, sentenza 1197/2013 
Il medico di base convenzionato con il servizio sanitario nazionale (Ssn) ha esercitato l'attività senza impiegare dipendenti e avvalendosi di uno studio in locazione e delle attrezzature necessarie per la diagnosi (di elevato valore), in linea con quanto stabilito nella convenzione, che qualifica gli arredi e i beni indispensabili per l'esercizio della medicina generale
PROFESSIONISTI E SOCIETÀ DI SERVIZI
I professionisti si sono avvalsi di dipendenti, collaboratori, attrezzature e locali messi a disposizione da società esterne agli studi, in forma rilevante e non occasionale, usando la formula del contratto di fornitura
È indifferente il titolo giuridico nell'uso di beni strumentali e di lavoro altrui. C'è la responsabilità dell'autonoma organizzazione per chi li impiega con un contratto di outsourcing
Cassazione, sentenze 8962 e 8741 del 2013
IL CANTANTE LIRICO
L'artista si è avvalso di un notaio, di avvocati, di una truccatrice occasionale, di autori di testi e ha pagato compensi per circa 13mila euro a un agente teatrale. È stata, inoltre, utilizzata una modesta struttura materiale, con spese per immobili pari a 7.325 euro
Non è assoggettato all'Irap perché ha corrisposto compensi a professionisti che restano esterni alla propria struttura, compreso un agente teatrale che esercita una libera attività professionale autonoma, remunerata 
a provvigione
Cassazione, ordinanza 21106/2012
Fonte: Il sole 24 ore del 24/6/2013 autore Gianfranco Ferranti

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