La condizione. Scadenza del diritto a riscuotere La prescrizione diventa sufficiente

La prescrizione del diritto alla riscossione spiana la strada alla deducibilità delle perdite su crediti senza quindi la necessità di elementi certi e precisi. Lo stabilisce il nuovo articolo 101, comma 5, del Tuir sempre per effetto delle modifiche introdotte dal decreto Sviluppo della scorsa estate.
A differenza delle restanti fattispecie disciplinate nella stessa norma (crediti verso debitori in procedura concorsuale e crediti di modesto importo scaduti da oltre sei mesi), le perdite su crediti prescritti hanno natura realizzativa piuttosto che valutativa e la collocazione nell'articolo 101, comma 5, del Tuir sembra rafforzare la posizione delle Entrate (spesso confermata dalla Suprema Corte) secondo cui tale disposizione sarebbe applicabile sia per le perdite su crediti da valutazione, sia per quelle derivanti da fenomeni realizzativi come le perdite da cessione.
Proprio in virtù della natura realizzativa delle perdite da prescrizione, la presunzione di sussistenza degli elementi certi e precisi sembra finalizzata a evitare eventuali contestazioni sull'economicità, soprattutto in relazione agli importi di maggiore rilevanza, posto che la prescrizione si realizza anche per effetto dell'inerzia del creditore.
La qualificazione per via legislativa della prescrizione quale evento che garantisce la deducibilità della perdita rappresenterebbe pertanto una sorta di norma di chiusura in grado di assicurare comunque la deducibilità in assenza di ulteriori requisiti di certezza, al momento della prescrizione del relativo diritto. Anche le perdite già imputate a conto economico e non deducibili per difetto dei requisiti di legge nell'esercizio di contabilizzazione sarebbero quindi sempre recuperabili con la prescrizione del credito. Ciò potrebbe giustificare la contabilizzazione della fiscalità anticipata in presenza di rilevazione in bilancio di perdite non deducibili fiscalmente.
Inoltre l'assenza di una disciplina transitoria consentirebbe di recuperare dal 2012, all'atto della prescrizione, le perdite contabilizzate in precedenti esercizi e non dedotte per assenza dei requisiti di certezza e precisione.
Sotto il profilo della competenza, le perdite da prescrizione potranno essere dedotte esclusivamente nell'esercizio in cui la prescrizione si verifica, essendo questa sottratta da qualsiasi elemento valutativo.
Restano invece da chiarire le modalità con le quali il creditore possa documentare l'avvenuta prescrizione del credito, ovvero se basti il mero decorso del termine previsto dalla legge o se sia necessario un accertamento giudiziale.
Considerata la finalità generale che ha ispirato le modifiche all'articolo 101 del Tuir – ossia evitare inutili aggravi in capo alle imprese per ottenere il riconoscimento fiscale delle perdite su crediti – si ritiene che il decorso dei termini per la prescrizione del credito sia sufficiente a garantire la deducibilità della perdita. La prova di eventuali atti interruttivi della prescrizione dovrebbe ricadere sull'amministrazione finanziaria, fatta salva la possibilità del creditore di provare l'esistenza di tali atti per operare la deduzione in esercizi successivi a quelli in cui maturerebbe il termine ordinario di prescrizione.
Fonte: Il sole 24 ore del 8/4/2013

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