Le esclusioni. No al doppio prelievo per i fringe benefit

L'utilizzo di beni sociali da parte del socio o del familiare non sempre genera un reddito diverso pari all'importo del valore di mercato della locazione, ai sensi del l'articolo 2 comma 36-decies e seguenti del Dl 138/2011. 
In alcune situazioni, infatti, l'utilizzatore già rende tassabile il benefit derivante dall'assegnazione oppure l'indeducibilità dei costi per l'azienda lo esclude da un ulteriore tassazione. Vediamo nel dettaglio.
Il compenso in natura
L'utilizzo di beni sociali può essere stato trattato sotto il profilo fiscale come un fringe benefit e come tale già sottoposto a tassazione in base agli articoli 51 e 54 del Tuir. L'ipotesi si manifesta quando l'utilizzatore (socio o familiare del socio) è dipendente della società o dell'impresa individuale, oppure un amministratore o ancora un lavoratore autonomo. In questi casi la concessione di beni sociali (o dell'impresa individuale) in godimento genera un compenso in natura che l'utilizzatore assoggetta a tassazione, determinando il reddito con le regole speciali del Tuir. 
Nel caso dell'utilizzo di autoveicoli da parte di dipendenti o amministratori, l'articolo 51, comma 4 , lettera a) del Tuir stabilisce che il benefit costituisca reddito per un importo pari al 30% del l'ammontare delle tariffe Aci per costo chilometrico considerando la percorrenza convenzionale di 15mila chilometri annui. A questo importo vengono detratte le eventuali somme corrisposte dall'utilizzatore al concedente e destinate a remunerare la concessione del bene per la fruizione personale. Se invece l'utilizzatore è lavoratore autonomo il benefit viene quantificato assumendo il valore normale della locazione annua di un bene di simili caratteristiche.
Discorso diverso se il bene concesso è un immobile poiché in tal caso il dipendente o l'amministratore avrà un reddito pari alla rendita catastale (aumentata delle utenze pagate dal concedente) deducendo le somme eventualmente corrisposte dal fruitore (articolo 51, comma 4, lettera c del Tuir). 
Se l'utilizzatore è, invece, un lavoratore autonomo vale sempre il principio secondo il quale il benefit è fiscalmente rilevante per un importo pari al canone praticato nel libero mercato per la locazione di un bene di simili caratteristiche.
In simili circostanze non si ha mai reddito diverso (articolo 67, lettera h-ter del Tuir) poiché il reddito diverso è sempre una categoria reddituale residuale che si rende tassabile solo se il presupposto che ha creato il reddito (godimento del bene sociale) non è già stato disciplinato diversamente da Tuir. In pratica prevale il reddito da lavoro dipendente o da lavoro autonomo sul reddito diverso, come ha esplicitamente riconosciuto la circolare 24/E/2012 (paragrafo 5).
La trasparenza
I costi relativi a beni dati in godimento ai soci sono indeducibili e ciò provoca variazioni in aumento del reddito della società che – nel regime di trasparenza – incrementano l'imponibile poi attribuito al socio. Quindi al fruitore del bene sociale, socio di società trasparente, viene già attribuito un reddito in ragione di questa fattispecie e il reddito diverso da articolo 67, lettera h-ter, del Tuir non può che essere ridotto dell'importo già attribuito per trasparenza per evitare una doppia imposizione (si veda la circolare 36/E/2012 paragrafo 2). Così se il reddito attribuito per trasparenza supera il reddito diverso derivante dal godimento, non si genera alcuna ulteriore conseguenza reddituale per l'utilizzatore.
Fonte: Il sole 24 ore del 3/6/2013 autore Paolo Meneghetti

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