Leasing. Niente sconti ai professionisti

Nessuna deducibilità dei canoni di leasing immobiliare per i professionisti. È un ulteriore chiarimento della circolare delle Entrate n. 17/E. 
Il Dl 16/2012, riformulando l'articolo 54, comma 2 del Tuir, ha eliminato, anche per i contratti stipulati dai professionisti, la condizione della durata minima contrattuale, prima prevista ai fini della deducibilità dei canoni di locazione finanziaria anche nell'ambito del reddito professionale; come per i contratti conclusi dalle imprese, sono state lasciate inalterate le tempistiche già previste per la deduzione dei canoni di leasing, a prescindere dalla durata contrattuale.
La durata fiscale del leasing nel reddito da lavoro autonomo continua a non coincidere con quella prevista nel reddito d'impresa, essendo pari alla metà del periodo di ammortamento fiscale (anziché 2/3); resta allineata la deducibilità dei canoni di leasing auto, che è concessa – come per le imprese – in un periodo non inferiore al periodo di ammortamento fiscale.
La circolare scioglie i dubbi sollevati all'indomani delle modifiche normative in materia di deducibilità dei canoni di leasing immobiliare per i professionisti. La Finanziaria del 2007 (legge 296/2006) aveva introdotto la possibilità di dedurre i canoni di leasing immobiliare in presenza di una durata contrattuale compresa «tra un minimo di 8 e un massimo di 15 anni». La deducibilità era stata introdotta modificando l'articolo 54 del Tuir. Ma per effetto della norma transitoria (articolo 1, comma 335 della legge 296), la deduzione era applicabile solo per i contratti stipulati dal 1º gennaio 2007 al 31 dicembre 2009.
Dal 2010, quindi, è venuta meno la possibilità di dedurre i canoni di leasing immobiliare per i lavoratori autonomi, nonostante l'articolo 54 continui a far riferimento a questa possibilità; inoltre, per gli immobili acquisiti in leasing dal 1º gennaio 2010 non è consentita neanche la deduzione della rendita catastale (risoluzione 13/E/2010). In pratica, la norma che consentiva di dedurre la rendita non esiste più e quella che consentiva la deduzione dei canoni di leasing formalmente esiste ma non è applicabile per effetto della norma transitoria.
L'articolo 54, comma 2, del Tuir, nella versione risultante a seguito delle ultime modifiche, continua a prevedere che, se il contratto ha a oggetto immobili, la deduzione è garantita per un periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento, e comunque con un minimo di otto anni e un massimo di quindici.
Si era in proposito ipotizzato che la "conferma" del richiamo agli immobili contenuto nell'articolo 54, del Tuir, potesse essere interpretata quale volontà del legislatore di ripristinare la deducibilità dei canoni di leasing immobiliare per i professionisti (volontà di cui, peraltro, non vi era traccia nella relazione illustrativa e tecnica al Dl 16/2012).
La circolare conferma che la modifica normativa non produce alcun effetto sull'attuale disciplina del leasing immobiliare ai professionisti. Pertanto, le modifiche al comma 2 dell'articolo 54 del Tuir sono applicabili esclusivamente ai contratti di leasing di beni mobili strumentali stipulati dal 29 aprile 2012.
Fonte: Il sole 24 ore del 10/6/2013

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