Leasing. Per determinare gli importi calcoli distinti Ires-Irap

La doppia identità, civilistica e fiscale, del contratto di leasing è riconosciuta dalle Entrate sia ai fini del calcolo degli interessi passivi deducibili che per la determinazione della parte del canone riferibile al l'area nell'ipotesi di leasing immobiliare.
La circolare 17/E/2013 ha fornito sul punto i chiarimenti attesi dagli operatori sia per determinare correttamente il reddito imponibile 2012 in vista del versamento del saldo del 17 giugno, sia per compilare il modello Unico.
Ai fini dell'Ires, l'articolo 102, comma 7 del Tuir impone di assoggettare al test del Rol previsto dall'articolo 96 del Tuir «la quota degli interessi impliciti desunta dal contratto». Del calcolo operato va data evidenza all'interno di Unico 2013, società di capitali, nel prospetto del quadro RF e poi nel rigo RF16.
Ai fini dell'Irap, ferma restando la piena rilevanza del l'importo del canone come imputato al conto economico, la deducibilità del canone di leasing va depurata integralmente della quota interessi, oggetto di variazione in aumento da apportare nel rigo IC42 del quadro IC del modello Irap 2013.
In questo contesto (eccezion fatta per gli utilizzatori cosiddetti Ias adopter, che devono fare riferimento alla quota di interessi passivi impliciti ordinariamente imputata a conto economico in accordo con le regole di contabilizzazione previste dallo Ias 17 per i contratti di finance lease) le modifiche introdotte sull'irrilevanza fiscale della durata contrattuale impongono l'adozione di due distinte metodologie per quantificare gli interessi passivi impliciti.
Sulla scorta di quanto precedentemente chiarito dall'agenzia delle Entrate (circolare 19/E/2009), per le imprese che adottano i principi contabili nazionali la circolare 17 conferma che si può continuare a far riferimento al criterio di individuazione forfettaria dettato dall'articolo 1 dell'abrogato Dm 24 aprile 1998, in base al quale è stabilita un'imputazione lineare degli interessi lungo la durata contrattuale del leasing.
Ma lo sganciamento della deducibilità fiscale dalla durata contrattuale ha indotto ora le Entrate a imporre un doppio binario:
eai fini dell'Ires l'indicata metodologia forfettaria dovrà esser applicata in funzione della durata fiscale (laddove divergente da quella contrattuale), e ciò per evitare di assoggettare al test di deducibilità interessi fiscalmente irrilevanti nel periodo d'imposta;
rai fini dell'Irap il calcolo andrà operato in funzione della durata contrattuale effettiva, vale a dire quella convenuta dalle parti e che "guida" la deduzione del canone ai fini del tributo regionale.
Gli interessi determinati in questo modo risulteranno, pertanto, totalmente indeducibili ai fini dell'Irap mentre deducibili nei limiti previsti dall'articolo 96 del Tuir ai fini dell'Ires.
Le stesse considerazioni valgono, in caso di leasing immobiliare, anche ai fini dello scorporo della quota del terreno su cui insiste il fabbricato.
Il valore da attribuire alla parte della quota capitale riferibile all'area (non deducibile) risulta dall'applicazione delle percentuali del 20% o 30% alla quota capitale complessiva di competenza del periodo d'imposta.
A tal riguardo la circolare 17/E/2013 conferma come ai fini dell'Ires la quota capitale di competenza del periodo sia da individuare nella quota capitale determinata avuto riguardo alla durata fiscale del leasing. Per quanto riguarda l'Irap, al contrario, sarà rilevante la quota capitale determinata avuto riguardo alla durata contrattuale, prescindendo dalla sua coincidenza con quella fiscale.
Fonte: Il sole 24 ore 

Commenti