Non solo fisco. L'erogazione diretta dei contributi. Se l'imposta è bassa c'è l'alternativa del conto termico

Quando su uno stesso intervento si possono applicare due o tre agevolazioni diverse, a guidare la scelta non può essere solo il calcolo economico. 
Certo con l'aumento al 65% gli interventi di risparmio energetico sono stati volutamente resi più "attraenti", proprio per convogliare gli sforzi dei contribuenti verso lavori che garantiscono anche una riduzione dei consumi e dell'inquinamento. 
Ma per scegliere l'incentivo su misura entrano in gioco anche altri fattori: procedure, documenti e modalità di rientro dalle spese.
Tutte le opere di risparmio energetico possono accedere anche al 50% o perché classificabili dal punto di vista edilizio come interventi di manutenzione straordinaria o perché il bonus ristrutturazione del 50% è concesso per lavori finalizzati al risparmio energetico (articolo 16-bis, lettera h, del Tuir).
Per rientrare nel 65% occorre raggiungere determinati parametri di isolamento termico: i valori di trasmittanza termica li fissa il Dm 11 marzo 2008, anche in base alla zona climatica in cui si trova l'immobile. Occorre, quindi, guardare a prodotti di qualità (e di costo) superiore.
Il risparmio energetico ottenuto va certificato e comunicato all'Enea. Con una dichiarazione del produttore per gli infissi, con un vero e proprio attestato di prestazione energetica per solai, tetti e pareti verticali. Queste spese rientrano comunque tra quelle detraibili all'interno di tetti di spesa variabili in base all'intervento.
Meno vincoli, invece, se si sceglie il 50 per cento. L'unica condizione da rispettare è di inserire un elemento di innovazione che consenta di annoverare l'intervento nella manutenzione straordinaria. Facciamo il caso-limite delle finestre: non basta la sostituzione con un prodotto nuovo ma identico, occorre cambiare tipo, colore o materiale.
Per gli impianti fotovoltaici a uso domestico, invece, non c'è più scelta. Esaurite da pochi giorni le tariffe incentivate del quinto conto energia, resta la detrazione Irpef del 50%, valida fino al 31 dicembre 2013 per le singole unità immobiliari. A due condizioni: oltre alla destinazione residenziale, l'impianto non deve superare i 20 kW di potenza. L'incentivo resta cumulabile con il meccanismo dello scambio sul posto che consente di cedere l'energia non consumata al gestore della rete "compensandola" con quella prelevata quando l'impianto non produce (ad esempio di sera o di notte).
La scelta si amplia per alcuni interventi che, in alternativa alle detrazioni fiscali, sono ammessi al nuovo conto termico. Le maggiori possibilità sono per i pannelli solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria, che accedono sia agli sconti fiscali del 50 e 65%, sia ai contributi del conto termico. Discorso diverso invece per l'installazione di scaldacqua a pompa di calore, o la sostituzione della caldaia con un impianto sempre a pompa di calore e per l'impianto geotermico a bassa entalpia. Qui il legislatore ha dirottato il contribuente verso il conto termico, eliminando la possibilità di accedere alle detrazioni fiscali del 65% (mentre resta quella ordinaria del 50 per cento). Sempre per questi impianti è ancora in vita per bonifici effettuati entro il 30 giugno 2013, il vecchio 55 per cento.
Come scegliere? Le detrazioni necessitano di un'imposta Irpef sufficientemente capiente e si spalmano su dieci anni. Il conto termico prevede invece contributi diretti sul conto corrente in un arco di tempo che va dai due anni (per i pannelli solari entro i 50 mq, gli scaldacqua domestici e le caldaie fino a 35 Kw) ai cinque anni. Il rimborso è variabile e tende a premiare le soluzioni realmente produttive ed efficaci: le prime stime si attestano su un 40% medio di contributo rispetto alle spese. Da notare che il conto termico rimborsa anche, a parte, le spese per l'attestato di prestazione energetica, con un tetto massimo di 5mila euro.
Fonte: Il sole 24 ore autore Valeria Uva

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