Perdite su crediti. Singoli importi sotto la lente

La soglia dei 5 mila o 2.500 euro per qualificare il credito come di modesto importo va individuata con riferimento alla singola partita creditoria anche quando l'impresa vanta più crediti verso lo stesso debitore. 
La circolare 15/2013 di Assonime prende posizione su uno degli aspetti più controversi della disciplina: l'individuazione del credito di modesto importo in presenza di più partite creditorie verso lo stesso debitore, in particolare quando scaturiscono da contratti cui derivano prestazioni continuative o periodiche (somministrazione, locazione, fornitura). Sono tre le possibili tesi. Vediamole di seguito.
Cumulo per soggetto. La prima è quella di far riferimento all'intera posizione creditoria vantata nei confronti del singolo soggetto debitore, anche se derivante da rapporti contrattuali diversi. Tale tesi, peraltro, è difficilmente compatibile con la lettera e con la ratio della norma. Sotto il profilo letterale, infatti, l'aggregazione di partite creditorie relative a rapporti contrattuali diversi non renderebbe possibile individuare il dies a quo per il decorso dei sei mesi. Sotto il profilo della ratio il cumulo di crediti derivanti da rapporti diversi non risulta giustificata dall'unitarietà di eventuali azioni di recupero.
Cumulo per rapporto. La seconda tesi considera in via unitaria le posizioni nei confronti di ciascun debitore sorte in relazione al medesimo rapporto contrattuale. Questa soluzione, benché coerente con la finalità di stabilire per legge una soglia di antieconomicità delle azioni di recupero, presenta complicazioni operative non indifferenti. Ciascuna posizione creditoria, infatti, ha una propria scadenza, e pertanto non sarebbe possibile individuare agevolmente la decorrenza del termine di sei mesi.
Il singolo credito. Le considerazioni esposte nei due punti precedenti portano Assonime a ritenere che l'unica tesi compatibile con il dato letterale della norma sia quella di fare sempre riferimento al singolo credito, tanto ai fini della condizione quantitativa che di quella temporale, anche in caso di più crediti vantati nei confronti dello stesso soggetto e derivanti dal medesimo contratto. Si tratta, come già evidenziato, della tesi più facilmente percorribile dal punto di vista operativo in quanto è la sola certamente compatibile con il requisito della scadenza dei sei mesi. 
Gli altri aspetti
Resta il dubbio di come inquadrare i crediti derivanti da contratti a esecuzione differita (mutuo, vendita a rate) che si caratterizzano per l'unitarietà della prestazione e andrebbero considerati unitariamente. Peraltro, anche per le singole prestazioni differite (per esempio singola rata non pagata), il creditore può avere interesse a ottenere il pagamento.
Per l'individuazione del credito, Assonime ritiene che rilevi il valore nominale (o il corrispettivo pagato, in caso di acquisto da terzi) al lordo dell'Iva e al netto degli importi già riscossi. Non si tiene conto degli interessi di mora e delle spese addebitate al debitore a seguito dell'inadempimento. 
L'associazione, infine, ammette la possibilità di avvalersi della disciplina anche per crediti di modesto importo assistiti da garanzie reali e personali, mentre andrebbero esclusi i crediti assistiti da garanzia assicurativa, in conformità all'articolo 106 del Tuir che li esclude dal plafond. 
Fonte: Il sole 24 ore autore Giacomo Albano

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