Perdite su crediti

In presenza di una pluralità di crediti, la norma non chiarisce se la soglia di 2.500/5mila euro vada individuata con riferimento al singolo credito, all'insieme dei crediti originati dallo stesso rapporto contrattuale (singolo contratto) o alla complessiva posizione creditoria vantata nei confronti del medesimo debitore, anche se derivante da più contratti
Sembra maggiormente corretto far riferimento al valore nominale residuo del singolo credito (singola fattura), e non alla complessiva posizione creditoria verso un determinato debitore, anche se derivante dal medesimo rapporto contrattuale. Solo il riferimento al singolo credito consente infatti di individuare una scadenza di pagamento del credito stesso
IL LIMITE DEL PLAFOND
In base alle istruzioni al modello Unico, potrebbe sorgere il dubbio che il regime di deducibilità automatica presupponga l'imputazione della perdita a conto economico alla voce B14, mentre l'eventuale svalutazione (voce B10 D) dei crediti di modesto importo scaduti da oltre sei mesi sarebbe deducibile nei limiti del plafond dello 0,5% del totale dei crediti
Le perdite su crediti di modesto importo attengono civilisticamente a fenomeni valutativi, che sono qualificati fiscalmente come perdite. Ne dovrebbe conseguire l'irrilevanza delle modalità di contabilizzazione della perdita ai fini della deduzione. Anche le svalutazioni dei minicrediti andrebbero peraltro rilevate tra le perdite nel quadro RS di Unico 2013
L'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO
Resta ancora da chiarire se il credito di modesto importo vada obbligatoriamente passato a perdita nell'esercizio in cui cadono i sei mesi dalla scadenza per ottenere la deduzione automatica, o se il termine rappresenta solo la data iniziale la cui esatta determinazione (temporale, oltre che quantitativa) è tuttavia rimessa alla valutazione degli amministratori
Il termine di sei mesi rappresenta il momento da cui si presumono gli elementi certi e precisi per dedurre la perdita, ma la sua rilevazione andrebbe lasciata alla valutazione dell'impresa. Poiché le perdite su mini-crediti attengono a fattispecie valutative, dovrebbero essere rilevabili in qualsiasi momento una volta trascorsi sei mesi dalla scadenza del pagamento
LA PROVA DELLA PRESCRIZIONE
La norma non stabilisce come il creditore possa dimostrare l'avvenuta prescrizione del credito ai fini della deducibilità della perdita, vale a dire se rileva il mero decorso del termine previsto dalla legge o se è necessario che l'intervenuta prescrizione risulti da atti formali (per esempio corrispondenza tra legali) o addirittura vada accertata giudizialmente
Tenuto conto delle finalità della
disciplina, per la deducibilità della perdita dovrebbe rilevare solo il decorso del termine. 
In via ordinaria la prova dell'esistenza di atti interruttivi dovrebbe ricadere sull'amministrazione, fatta salva la possibilità del creditore di provare l'esistenza di tali atti per operare la deduzione in esercizi successivi
IL REGIME TRANSITORIO
Non esiste una disposizione transitoria che disciplini l'applicabilità (o meno) delle nuove regole ai crediti sorti anteriormente. Bisognerebbe chiarire se le regole introdotte dall'articolo 33, comma 5, del Dl 83/2012 consentano di recuperare anche le deduzioni fiscali non operate su crediti già passati a perdita in precedenti esercizi, per i quali si verificano oggi i nuovi requisiti di certezza 
Le nuove ipotesi di certezza e precisione consentirebbero di recuperare la deducibilità delle perdite già imputate a conto economico negli esercizi precedenti e non dedotte per assenza dei requisiti. I contribuenti interessati, per esempio, potrebbero monitorare i passaggi a perdita non dedotti effettuati in precedenza per operare la deduzione nell'esercizio in cui il credito si prescrive-
Fonte: Il sole 24 ore del 8 4 2013

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