Reddito d'impresa. Codice ad hoc per segnalare i canoni relativi agli accordi sottoscritti dal 29 aprile dello scorso anno Leasing, due mosse per Unico

Variazione in aumento nel modello 2013 e poi in diminuzione a fine contratto
Il percorso differenziato civilistico e fiscale per i canoni di leasing debutta nel bilancio 2012 e in Unico 2013. I contratti stipulati da imprese e professionisti dal 29 aprile dello scorso anno possono, infatti, pattuire una durata inferiore a quella minima fiscalmente rilevante. La modifica (introdotta dalla conversione del Dl 16/2012) all'articolo 102, comma 7, del Tuir consente agli operatori più libertà contrattuale, ma dall'altro lato pone nuovi interrogativi come dimostrano le email arrivate alla casella «Il mio giornale». Alcuni aspetti sono stati già affrontati da Assonime con la circolare 14/2012 e da Assilea con circolare 18/2012, si attende, però, un chiarimento delle Entrate per dissipare i dubbi principali.
Gli effetti
La deducibilità fiscale dei canoni – che mantiene le regole previgenti – è diventata autonoma rispetto alla durata effettiva del contratto. Pertanto, a fronte di un contratto di durata inferiore a quella minima prevista fiscalmente, non si avrà più la totale indeducibilità delle quote capitale ma un disallineamento (per le imprese che non adottano gli Ias) tra quote stanziate a conto economico (maggiori) e quote deducibili (minori), con recupero della differenza rinviato al termine del contratto. Dapprima vanno operate variazioni in aumento (in proposito il modello Unico SC prevede il nuovo codice 35 per il rigo RF32), per passare poi a fine contratto a quelle diminutive (codice 34 del rigo RF54), con la conseguente gestione in bilancio della fiscalità differita attiva. Se su questo comportamento non ci sono perplessità, altrettanto non può dirsi per le conseguenze tributarie che si verificano al momento del riscatto, della cessione del bene riscattato o della cessione del contratto (approfonditi anche nell'articolo in basso). Per le società di leasing, invece, i canoni da riscuotere costituiscono un credito e gli interessi vanno contabilizzati tra i proventi finanziari.
Il riscatto
Nell'ipotesi di durata effettiva del contratto inferiore a quella minima fiscale, l'impresa si trova a dover gestire il recupero dei canoni non ancora dedotti fiscalmente al momento del riscatto (andrebbe anche chiarito se il disallineamento del valore del bene va indicato a quadro RV). La soluzione preferibile sembra quella di proseguire nella deduzione entro i limiti dell'importo massimo annualmente deducibile ai sensi dell'articolo 102, comma 7, del Tuir (tesi Assilea). L'alternativa proposta da Assonime – capitalizzare le quote ancora non dedotte al costo fiscale del cespite riscattato, in modo che il relativo importo complessivo entri a far parte del costo ammortizzabile del bene – potrebbe portare a un peggioramento della deducibilità (non previsto dal legislatore) rispetto a prima delle modifiche.
La vendita
Se, successivamente al riscatto, interviene la vendita del bene, si ritiene che il complesso dei canoni non ancora dedotti vadano sottratti nel calcolo della plusvalenza imponibile, come avviene del resto per le quote riferite al terreno nel leasing immobiliare. Appare, infatti, poco sistematico proseguire nella deduzione quando viene a mancare il bene di riferimento.
In caso di cessione del contratto, invece, l'eccedenza di canoni non ancora dedotta entra a far parte del computo della sopravvenienza attiva che l'articolo 88, comma 5, del Tuir individua a partire dal valore normale del bene? La conclusione condivisa sia da Assonime che da Assilea (si rinvia ancora all'articolo in basso per approfondimenti) potrebbe non essere scontata qualora dovesse prevalere la tesi dell'autonomia delle deduzioni extracontabili "spalmate" lungo la durata contrattuale teorica prevista dal legislatore fiscale.
Interessi passivi
La doppia identità civilistica e fiscale del contratto complica sia il calcolo degli interessi passivi impliciti da scorporare ai sensi dell'articolo 96 del Tuir (oltre che ai fini Irap) sia l'individuazione della quota capitale relativa al terreno. In entrambi i casi resta da chiarire se i calcoli prendono a base la durata effettiva del contratto o quella "virtuale" ai sensi dell'articolo 102 del Tuir per la deducibilità dei canoni.
Fonte: Il sole 24 ore autore Giorgio Gavelli

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