Reddito d'impresa. I costi di rappresentanza seguono regole diverse: lo sgravio dall'imponibile si riduce all'aumentare dei ricavi. Sponsor al crocevia deducibilità

Le spese sono riportabili in un solo esercizio o in quote costanti per cinque anni
Spese di sponsorizzazione con regole di deducibilità diverse da quelle di rappresentanza. Unico 2013 ripropone per imprese e professionisti le difficoltà di una corretta gestione delle due tipologie di esborsi sostenuti nell'ultimo anno d'imposta. Una difficoltà acuita dalla crescente attenzione del Fisco in sede di accertamento sulle somme portate in deduzione, su cui le prime pronunce giurisprudenziali stanno tracciando la rotta delle possibili difese per i contribuenti.
Il trattamento
Le spese di sponsorizzazione appartengono alla più ampia categoria di quelle di pubblicità come è stato chiaramente affermato per le somme erogate alle associazioni sportive dilettatistiche ai sensi dell'articolo 90 della legge 289/2002. La disciplina fiscale è contenuta nell'articolo 108, comma 2, del Tuir che dispone la deducibilità nell'esercizio di sostenimento o in quote costanti nell'esercizio e nei quattro successivi. 
Una prima questione riguarda la possibilità di capitalizzare le spese di pubblicità, in quanto sono un costo che generalmente incide interamente sull'esercizio di sostenimento. Il documento Oic 24 afferma la possibilità di capitalizzare le spese di pubblicità, ma solo nell'ipotesi in cui sia oggettivo il carattere pluriennale del ritorno dell'investimento, come può accadere per la pubblicità finalizzata al lancio di un nuovo prodotto. In questo caso si ritiene che la circostanza che sia stata imputata a conto economico la quota annuale di ammortamento non rende possibile la deduzione integrale tramite una variazione diminutiva nel modello Unico.
Si potrebbe verificare il caso contrario di una spesa di pubblicità inserita interamente a conto economico e dedotta fiscalmente in cinque quote annuali costanti: si ritiene che tale ipotesi sia percorribile (nonostante il diverso parere espresso da alcune direzioni regionali in assenza, però, di una posizione a livello centrale), dato che sarebbe rispettato sia l'articolo 108, comma 2, sia l'articolo 109, comma 4, del Tuir. Quest'ultima norma impone di inserire a conto economico i componenti negativi che si intende dedurre, ma permette di rinviarne la deduzione in ottemperanza a norme di legge. Ciò significa operare una variazione in aumento nel modello Unico, rigo RF 32, codice «99» per l'importo dei 4/5 della spesa sostenuta e nei quattro anni successivi eseguire una variazione diminutiva per 1/5 del medesimo importo. Questa scelta di deduzione deve essere accompagnata dalla gestione della fiscalità differita attiva conseguente alla temporanea indeducibilità dei 4/5 del costo di pubblicità. Diverso il discorso ai fini Irap per le società di capitale e i soggetti Irpef che applicano la base imponibile per "presa diretta" dal bilancio. L'imputazione del costo interamente nel l'esercizio avrà come conseguenza la deducibilità integrale nello stesso esercizio.
La differenza
La gestione della spesa di rappresentanza – s'intendono come tali quelle così definite dal Dm Economia del 19 novembre 2008 – comporta la deduzione integrale nel limite del parametro del 1,3% fino a 10 milioni di ricavi, poi con una percentuale decrescente al superamento di 10 e 50 milioni rispettivamente dello 0,5% e allo 0,1 per cento. Se però la spesa di rappresentanza consiste nel sostenimento di spese per pasti e alberghi, la regola va ulteriormente coordinata con la deduzione limitata al 75% di pasti e alberghi. La circolare 34/E/2009 ha disposto prima di tutto l'applicazione del tetto del 75% di deducibilità e successivamente l'inserimento di tale importo nel parametro del l'1,3% dei ricavi. 
Così nel modello Unico occorre eseguire nel rigo RF 24 la variazione in aumento dell'importo delle spese indicate a conto economico, e poi nel rigo RF 43 la quota deducibile di tali spese. Ai fini del calcolo della quota deducibile bisogna poi separare gli importi indicando il 75% delle spese di rappresentanza relative a pasti e alberghi in colonna 1 e le stesse voci più le altre spese di rappresentanza diverse da pasti e alberghi in colonna 2, il tutto nel limite dell'1,3% dei ricavi. Di fatto, questo si traduce in un vero e proprio slalom per dedurre importi, spesso, di entità non particolarmente rilevante.
Fonte: Il sole 24 ore autore Paolo Meneghetti
La compilazione
01 | L'IMPUTAZIONE A CONTO ECONOMICO
Nel 2012 Alfa Spa ha sostenuto spese di pubblicità per 250mila euro interamente imputate a conto economico nella voce B7. Intende dedurre l'importo in cinque quote costanti, quindi stanzia fiscalità differita attiva per il 27,5% di 200mila euro (importo che verrà dedotto negli esercizi successivi)
L'ammontare del provento imputato alla voce E22 del conto economico è pari a 55mila euro
La società opera una variazione in aumento pari a 4/5 di 250mila euro, cioè per 200mila euro
Alfa esegue la variazione diminutiva del provento per le imposte differite pari a 55mila euro
02 | IL COMPORTAMENTO IN UNICO
La ripresa in aumento di 200mila va effettuata nel rigo RF 32 (altre variazioni in aumento)
indicando il codice «99»
La società opera anche una variazione diminutiva di 55mila nel rigo RF 44 (variazioni in diminuzione)
01| DAL BILANCIO ALLA DICHIARAZIONE
Nel 2012 Beta Srl ha sostenuto spese di pubblicità per 100mila euro, che ha capitalizzato
L'ammortamento è operato in tre esercizi e la quota imputata a conto economico è di 33.333 euro
Beta opta per la deduzione in cinque quote costanti e quindi l'importo fiscalmente deducibile
è di 20mila euro
02|LA COMPILAZIONE DEL MODELLO
Beta Srl opera una ripresa in aumento di 33.333 euro nel rigo RF 32 indicando il codice «99»
(la modalità di compilazione del rigo RF32 è identica a quella dell'esempio precedente)
La società opera anche una variazione diminutiva di 20mila euro che –
a differenza dell'esempio precedente – va riportata nel rigo RF 54 (altre variazioni in diminuzione) indicando il codice «99» come si evince nello stralcio proposto di seguito

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