Reddito d'impresa. Per Assonime è l'esercizio in cui il «rosso» viene imputato in bilancio a determinare l'utilizzo del bonus in dichiarazione. Perdite, la deduzione si può rinviare

Lo sgravio sui mini-crediti non riscossi e scaduti lo scorso anno non è vincolato a Unico 2013
Perdite sui mini-crediti senza vincolo di deduzione in Unico 2013 se nello scorso anno sono passati i sei mesi dalla scadenza del pagamento e l'imputazione in bilancio è rinviata a un esercizio successivo. Pertanto lo sgravio si può posticipare a un altro periodo d'imposta in quanto è la scelta effettuata nel rendiconto a determinare la rilevanza di tali perdite nella determinazione del reddito d'impresa, dopo che si sono verificati i presupposti stabiliti dalla norma fiscale. È l'indicazione della circolare 15/2013 di Assonime che ha fornito i primi chiarimenti in attesa delle interpretazioni delle Entrate sull'articolo 33, comma 5, del Dl 83/2012.
L'individuazione
La questione relativa all'individuazione del periodo d'imposta di competenza della perdita su crediti è stata molto dibattuta in giurisprudenza e in dottrina, soprattutto con riguardo al caso in cui il debitore sia assoggettato a una procedura concorsuale. Nella giurisprudenza prevalente (sentenze 16330/2005, 9218/2011, 8622/2012), la Cassazione ha sostenuto che la deduzione deve avvenire nel periodo di apertura di tale procedura. Assonime, invece, rileva che i crediti non estinti né trasferiti a terzi costituiscono componenti estimative per le quali non è previsto un particolare criterio di competenza ai fini fiscali (analogamente a quanto avviene per gli ammortamenti, gli accantonamenti e le rettifiche di valore) ma sono soltanto stabiliti limiti o condizioni per la deducibilità. Per l'associazione la soluzione preferibile è quella di rimettere la deduzione delle perdite alle rilevazioni e determinazioni di bilancio (successive all'apertura della procedura), così come avviene, per esempio, per le spese pluriennali. 
Lo stesso principio è stato ritenuto applicabile al regime di deducibilità dei crediti di importo non superiore a 2.500 o 5mila euro a seconda del volume d'affari dell'impresa creditrice. Di conseguenza il termine di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito è quello a partire dal quale si considerano soddisfatti i presupposti per la deduzione della perdita ma ai fini dell'individuazione del periodo di competenza prevale l'impostazione di bilancio.
Inoltre, in assenza di indicazioni normative, la decorrenza della nuova disciplina sui crediti di modesto importo – ad avviso di Assonime – si dovrebbe applicare anche alle perdite imputate in bilancio a partire dal periodo d'imposta in corso al 12 agosto 2012 (entrata in vigore della legge di conversione del Dl 83/2012) ma relative a crediti per i quali il semestre è maturato nei periodi precedenti. Ciò in coerenza proprio con il principio secondo il quale la norma non fissa una competenza inderogabile al verificarsi della scadenza ma semplicemente, a partire da tale momento, una condizione di deducibilità delle perdite imputate in bilancio. 
In caso di perdite con semestre già scaduto e imputate in bilancio negli esercizi anteriori al 2012, la deduzione dovrebbe, però, necessariamente avvenire in Unico 2013 senza la possibilità di ulteriore rinvio. La relazione tecnica all'emendamento governativo che ha introdotto la deducibilità automatica dei mini-crediti non ha, tuttavia, tenuto conto degli effetti sul gettito della sopravvenuta rilevanza fiscale delle perdite già contabilizzate in passato e Assonime ha, perciò, richiesto un chiarimento ufficiale.
La prescrizione
Una regola diversa si applica, invece, alla prescrizione del credito, che costituisce un evento estintivo del diritto e non un fenomeno valutativo. In tal caso la perdita deve essere dedotta nel periodo in cui si verifica tale evento, senza interessare i successivi periodi d'imposta nei quali il credito ha già esaurito definitivamente la sua vita giuridica e economica. Assonime mette in evidenza che la norma sulla rilevanza fiscale delle perdite relative ai crediti prescritti è meramente interpretativa e le imprese erano legittimate anche in passato a ritenere che la prescrizione fosse idonea a consentire la deduzione, in quanto l'estinzione del credito deriva dal Codice civile e non dalla norma fiscale. Non sarebbero, di conseguenza, deducibili in Unico 2013, per difetto di competenza, i crediti prescritti in periodi d'imposta anteriori al 2012. 
Fonte: Il sole 24 ore autore Gianfranco Ferranti

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